Incarto n.
12.2003.54

Lugano

29 aprile 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza di sfratto 14 gennaio 2003 da

 

 

__________

 patrocinata dall' avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patrocinato dall' avv. __________

 

 

che il Pretore, con decreto 18 febbraio 2003, ha accolto ordinando al convenuto di riconsegnare all'istante i locali commerciali da lui occupati nello stabile "__________" in via __________ ad __________.

 

Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 28 febbraio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, mentre la controparte, con osservazioni 18 marzo 2003, ne postula la reiezione.

 

Ed ora sulla richiesta di stralcio della procedura di sfratto perché divenuta priva di oggetto, chiesta dall'appellante con lettera 22 aprile 2003.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l'appellante postula lo stralcio della procedura di sfratto poiché divenuta priva d'oggetto dal momento che lo stabile, dove sono ubicati i locali commerciali da lui occupati, è stato venduto dalla parte appellata e con il nuovo proprietario ha potuto stipulare un contratto di locazione per gli stessi locali sino al 31 dicembre 2008;

 

                                         che l'appellata chiede, invece, che lo stralcio sia decretato per desistenza dell'appellante, con addebito di congrue ripetibili;

 

                                         che una lite diviene priva di oggetto quando il contenzioso viene meno per motivi non ascrivibili alle parti (Guldener, Schweizerische Zivilprozessrecht, 3. ed. Zurigo 1979, pag. 204) mentre, in concreto, la dichiarazione dell'appellante rappresenta una desistenza, nella procedura d'appello, avendo egli trovato altra soluzione che non rende privo di interesse, almeno giuridicamente, il discorso attorno alla proponibilità dello sfratto;

 

                                         che il desistente è considerato soccombente con l'obbligo di assumere tasse, spese e ripetibili del procedimento;

 

                                         che la tassa di giudizio può essere contenuta nei minimi tariffari proprio per l'esito della lite che evita un giudizio di merito, mentre le ripetibili alla controparte sono calcolate prendendo spunto da quelle attribuitele in prima sede e ridotte ai sensi dell'art. 17 TOA;

 

 

Per i quali motivi

 

 

decreta

 

 

                                   1.   L'appello 28 febbraio 2003 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d'appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 - __________

 

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

 

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario