Incarto n.
12.2003.55

Lugano

20 aprile 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.00642 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 19 settembre 1996 da

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

con cui la società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'500.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________;

 

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2003, ha integralmente respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 4 marzo 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 10 aprile 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con la petizione in rassegna la società in nome collettivo __________ e __________ sostiene che nel corso del 1992 la ditta individuale __________, di cui essa ha in seguito assunto attivi e passivi, sarebbe stata incaricata da __________ i, tramite l'arch. __________, suo lontano parente, di eseguire le opere da carpentiere e copritetto nell'ambito della riattazione della casa d'abitazione sita sul mappale n. __________NMC di __________. Per tali prestazioni, rimaste impagate, essa vanterebbe tuttora un credito di fr. 16'500.- più interessi, oggetto della presente causa.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione, affermando di aver a suo tempo concluso un contratto di appalto generale "chiavi in mano" con l'arch. __________, il quale in seguito avrebbe provveduto ad incaricare direttamente __________. Ne discendeva che l'attrice, per il pagamento delle sue spettanze, avrebbe semmai dovuto rivolgersi all'architetto.

 

 

                                   2.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, pacifica l'esecuzione dei lavori da carpentiere e copritetto e l'ammontare della mercede pretesa, ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie troppi dubbi rimanessero in merito tanto al contenuto del contratto stipulato tra la convenuta e l'arch. __________ (contratto di architetto oppure contratto generale di appalto o di appalto totale), quanto in merito alla persona del committente (convenuta o arch. __________) nel contratto di appalto concluso con __________. Ciò non consentiva di ritenere infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per cui, l'onere della prova incombendo all'attrice, la petizione è stata respinta.

 

 

                                   3.   Con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, l'attrice ribadisce come gli atti e i documenti di causa avessero permesso di ritenere sufficientemente comprovata o perlomeno preponderante la versione secondo cui l'arch. __________ sarebbe in concreto intervenuto quale rappresentante della convenuta. Ciò imponeva, a suo dire, di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e dunque di accogliere la petizione.

 

 

                                    4.   La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (per tante: II CCA 7 settembre 1999 inc. n. 12.99.126; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 181). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (per tante: II CCA 4 dicembre 2003 inc. n. __________).

 

 

                                   5.   In diritto, è senz'altro a ragione che il Pretore ha premesso che l'architetto, diversamente dall'imprenditore generale o dall'appaltatore totale, i quali concludono i contratti di appalto con i singoli artigiani a proprio nome, li conclude di regola a nome e per conto del suo committente o mandante (cfr. Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., n. 800; Rep. 1989 p. 241 seg.).

 

                                         Nel caso di specie si tratta pertanto di stabilire quale sia il contratto che lega la convenuta all'arch. __________ rispettivamente se quest'ultimo abbia agito in rappresentanza della convenuta al momento della stipulazione dei singoli contratti con gli artigiani.

 

 

                                   6.   A giudizio della scrivente Camera, il contratto stipulato (verbalmente) tra la convenuta e l'arch. __________ deve senz'altro essere considerato un contratto di impresa generale concluso con la formula "chiavi in mano".

                                         È ben vero che l'arch. __________, sentito in sede testimoniale, ha sostanzialmente negato la circostanza. Tale assunto deve tuttavia essere relativizzato, già solo per il fatto che il teste era ovviamente interessato all'esito della lite (lo stesso Pretore, alle cui considerazioni si può senz'altro rinviare, ha a sua volta evidenziato l'ambiguità della sua testimonianza). In quella sede egli ha comunque ammesso -circostanza infine riconosciuta anche nell'appello (p. 6)- di aver svolto anche altre mansioni che poco avevano a che vedere con un contratto di architetto, segnatamente di aver utilizzato alcuni operai disoccupati nonché altri messi a sua disposizione dalla ditta __________ per effettuare le opere da capomastro (cfr. pure le testimonianze __________ e __________), il cui valore era pur sempre pari ad almeno un terzo del prezzo della riattazione, preventivato in fr. 211'900.- (cfr. doc. _). A conferma del fatto che egli non agiva sulla base di un contratto di architetto, va pure rilevato che nella liquidazione finale (doc. _), riferendosi alle fatture dell'artigiano __________, egli aveva evidenziato di aver sopportato le spese giudiziarie di una causa in Pretura relativa alla contestazione da parte sua di quelle fatture, ciò che non si sarebbe potuto pretendere da un semplice rappresentante. Ma, a sgombrare definitivamente il campo da eventuali dubbi in merito alla qualifica giuridica del contratto concluso con la convenuta, vi è lo scritto che l'arch. __________ ha trasmesso il 2 agosto 1993, dunque in tempi non sospetti, all'artigiano __________, la cui rilevanza è ulteriormente accentuata dalla grave reticenza dimostrata dall'architetto allorché gli era stato chiesto di dar seguito a un'istanza di edizione, ciò che gli era costato l'avvio di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità. In quella lettera egli ha in effetti dichiarato che "la signora __________ ha stipulato con me un contratto "chiavi in mano" per cui i versamenti fatti dalla signora per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione della sua casa a __________ sono a mia disposizione in quanto gli eventuali contratti o accordi con gli artigiani sono stipulati da me e di ciò ne sono responsabile" (lettera versata agli atti sub doc. _ in forza di un'istanza di restituzione in intero). È del resto solo per la prima volta in questa sede, e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che l'attrice ha preteso che quello scritto sarebbe stato allestito per celare i reali fatti alla convenuta, alla quale esso -diversamente da quanto risultava dal suo tenore- neppure sarebbe stato inviato in copia.

                                         Del tutto irrilevanti sono per contro le altre circostanze, di carattere indiziario, evocate dall'attrice nel gravame (in larga misura irricevibili siccome non più riprese in sede conclusionale), si pensi in particolare all'intestazione delle fatture (per tante: II CCA 4 ottobre 1999 inc. n. __________), oltretutto intestate perlopiù all'architetto (cfr. doc. _); lo stesso dicasi per l'allestimento della liquidazione finale, il cui scopo era verosimilmente di garantire alla convenuta che non vi erano altri artigiani da pagare (cfr. teste __________ e doc. _), come pure il fatto che la convenuta, presumibilmente per evitare l'iscrizione di eventuali ipoteche legali sul suo fondo o comunque "pro bono pacis", abbia ritenuto, prima dell'allestimento della menzionata liquidazione, di pagare di persona alcune fatture di artigiani per un ammontare di ca. fr. 30'000.- (cfr. doc. _).

 

 

                                   7.   Ma la petizione dev'essere in definitiva respinta per il fatto che l'istruttoria di causa non ha permesso di accertare se l'arch. __________, che come detto non si era limitato ad eseguire prestazioni tipiche del contratto d'architetto, si sia presentato quale rappresentante della convenuta allorché ha concluso i contratti per le singole opere (in sede testimoniale egli oltretutto ha dichiarato di aver agito "sempre per conto " ma solo "a volte a nome" della convenuta). In generale gli artigiani sentiti in sede testimoniale -a parte __________, che ha dichiarato di essere stato assunto dall'architetto- si sono in effetti limitati a trarre semplici deduzioni da varie circostanze (teste __________) oppure ad esprimere loro impressioni personali (teste __________) -aspetti questi che non possono fare oggetto di una testimonianza, non trattandosi di veri e propri fatti (per tante: II CCA 22 luglio 1998 inc. n. __________)- concludendo perlopiù di non sapere chi fosse il loro effettivo committente (testi __________i, __________ e __________). Nemmeno per quanto riguarda in particolare il contratto concluso con __________ si può essere più precisi. A parte l'intestazione dell'offerta ("Offerta per opere da carpentiere e copritetto Sig. __________ ", cfr. doc. _) e della fattura ("egregio signor __________ ", cfr. doc. _) -come detto comunque non decisiva (cfr. consid. 6)- nulla permette in effetti di concludere che la convenuta fosse il suo effettivo partner contrattuale, tanto più che, a favore della tesi opposta, vanno menzionati la circostanza che i due scritti in questione sono stati consegnati all'arch. __________, il fatto che la conferma d'ordine relativa al "cantiere __________ " provenga in definitiva dall'architetto ("vi confermo i lavori …", cfr. doc. _) e infine il fatto che il credito è stato inizialmente sollecitato proprio a quest'ultimo (petizione p. 3), salvo poi la decisione dell'attrice, nell'ottobre 1994, di dover "purtroppo … rivolgerci all'interessata proprietaria per vedere di definire la pendenza", visto che "malgrado le vostre promesse" l'importo era rimasto impagato (doc. _).

 

 

                                   8.   Quand'anche per ipotesi si volesse ammettere, facendo con ciò affidamento alla testimonianza -come detto in gran parte inattendibile- dell'arch. __________, che quest'ultimo avesse inteso agire in rappresentanza della convenuta e, con un'ulteriore sforzo, che a sua volta __________ e per esso l'attrice, che a suo dire non sapeva quale fosse il rapporto contrattuale tra l'architetto e la convenuta (doc. _), avesse in buona fede avvertito l'esistenza di questo potere di rappresentanza, l'esito della causa non sarebbe stato in ogni caso diverso. In tal caso, pacifico che la convenuta non ha ratificato il contratto ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO, si dovrebbe in effetti ritenere che l'arch. __________ ha agito in qualità di "falsus procurator", per cui potrebbe essere reso responsabile dall'attrice in applicazione degli art. 39 e 41 segg. CO (DTF 97 II 66 segg.). Teoricamente la convenuta potrebbe a sua volta essere chiamata in causa in applicazione delle norme sull'indebito arricchimento siccome i lavori da carpentiere e copritetto erano divenuti parte integrante dell'immobile (art. 39 cpv. 3 CO; sentenza DTF citata). Sennonché nel caso di specie l'arricchimento della convenuta che ne è così derivato non risulta essere indebito ai sensi dell'art. 62 CO, visto e considerato che esso trova la sua contropartita nelle obbligazioni contrattuali che quest'ultima aveva assunto con l'arch. __________ (sentenza DTF citata).

 

 

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                    I.   L’appello 4 marzo 2003 di __________ e __________ è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    480.-

                                         b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   avv. __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario