Incarto n.
12.2003.62

Lugano

24 marzo 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.1997.673 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4) promossa con petizione 5 settembre 1997 da

 

 

1. __________, per sé e per conto di:

2. __________

3. __________

4. __________

 

tutti patrocinati dall'avv. __________

 

 

 

Contro

 

 

 

1. __________

2. __________

   1. e 2. patrocinate dall'avv. __________;

 

3. __________

4. __________

   3. e 4. patrocinate dall'avv. __________;

 

5. __________

6. __________

   5. e 6. patrocinate dall'avv. __________;

 

7. __________

8. __________

   7. e 8. patrocinate dall'avv. __________;

 

9. __________

   patrocinata dall'avv. __________;

 

10. __________

 

 

chiedente la condanna delle parti convenute al pagamento in solido agli attori della somma di fr. 12'000'000.-;

 

preso atto che la causa principale è stata stralciata dai ruoli con decreto pretorile 7 gennaio 1999 a seguito della mancata prestazione di cauzione processuale;

 

considerato che il processo è continuato relativamente a tre riconvenzioni proposte da __________ contro la sola __________ e da __________, rispettivamente da __________, nei confronti di tutti gli attori;

 

ritenuto come, in accoglimento delle stesse, con sentenza 9 gennaio 2003 il Pretore abbia in particolare condannato __________, unitamente alle società liteconsorti, a pagare in solido a __________ l'importo di US$ 134'107.87 -oltre accessori- e a __________, l'importo di US$ 795'585.75;

 

considerato

in fatto e in diritto:

 

                                         che con invio raccomandato 3 febbraio 2003 il patrocinatore di __________, comunicando peraltro di rinunciare al mandato in questa sede, ha comunicato al Pretore che, a dipendenza dell'avvio da parte di avversari del suo mandante di un procedimento penale nei suoi confronti, questi considerava di far valere in quella sede ogni sua legittima pretesa, ritenuto che l'esito della causa penale, chiarendo le reciproche posizioni di dare - avere, sarebbe così stato in grado di ribaltare il giudizio civile;

 

                                         che, la comunicazione menzionata doveva comunque valere quale non accettazione della sentenza emessa pro futuro;

 

                                         che, con scritto esplicativo 14 marzo 2003, lo stesso patrocinatore dichiarava al Pretore che il precedente messaggio era da intendersi quale appello avverso la sua decisione, sostenendo che, in quella sede, egli aveva altresì richiesto la sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento penale;

 

                                         che, malgrado la "conferma" 14 marzo 2003, va anzitutto chiarito che tale istanza di sospensione non è affatto stata formulata nella comunicazione (appello) 3 febbraio: ciò non risulta né dalla lettera del testo, né può in qualche modo essere dedotto dal complesso dello scritto secondo il principio dell'affidamento;

 

                                         che comunque un'istanza di sospensione del processo civile (art. 107 CPC), pur essendo proponibile anche in sede di appello, non potrebbe precedere la tempestiva e corretta presentazione del rimedio medesimo (e quindi l'avvio di quella fase processuale) senza eludere la norma che vincola l'impugnazione di una sentenza civile in procedura ordinaria al termine perentorio di venti giorni dalla notificazione di quella (art. 308 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 308, m. 2);

 

                                         che, contrariamente a quanto pretende __________ (rappresentato o no dall'avv. __________), lo scritto 3 febbraio 2003 non può rappresentare appello per il semplice fatto che esso, manifestamente, non si conforma a nessuna delle chiare esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 CPC: in particolare l'appellante non indica i punti della sentenza pretorile che intende dedurre dinanzi alla seconda istanza (lett. d), non formula domande d'appello (lett. e) e non espone nessun motivo di fatto o di diritto su cui fonda la sua impugnazione (lett. f);

 

                                         che pertanto esso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che, data questa premessa, l'impugnazione può esser evasa in applicazione dell'art. 313bis CPC che dà facoltà alla Camera, prima della notificazione dell'atto d'appello alla controparte, di decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che, viste le particolarità della fattispecie, si può soprassedere dall'esposizione di spese e di tassa di giustizia.

 

 

Motivi per i quali;

 

pronuncia:              1.   L'appello 3 febbraio 2003 di __________, è irricevibile poiché nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

- __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario