Incarto n.
12.2003.73

Lugano

14 maggio 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.61 (azione di rivendicazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 21 maggio 2002 da

 

 

AP1

rappr. dall’ RA1

 

 

contro

 

 

 

AO1

rappr. dall’ RA2

 

 

 con cui l'attrice ha chiesto l'accertamento, ai sensi dell'art. 107 n. 5 LEF, del suo credito di partecipazione sulla metà dei valori esistenti al 29.5.1999 sui beni elencati ai n. 1, 4 e 5 del verbale di pignoramento 8.2/15.3.2002 dell'UEF di __________, nelle esecuzioni n. __________;

 

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato il rigetto della petizione e che il

segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord ha respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 7 aprile 2003, con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, previa ammissione

al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello;

 

mentre la convenuta con osservazioni del 23 aprile 2003 propone la reiezione

dell'appello e la conferma del giudizio di prima sede;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

 

in fatto:                           A.   __________ e __________ si sono sposati a __________ il 1° aprile 1967. I coniugi hanno vissuto nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Con sentenza 12 maggio 1999 il segretario assessore della Pretura di Mendrisio ha pronunciato la separazione dei beni tra __________ e __________ con effetto dal 29 marzo 1999, data dell'istanza della moglie (doc. _). Lo stesso giorno il procuratore pubblico __________ ha posto sotto sequestro gli averi di __________ depositati presso __________ (doc. _). Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto il 25 giugno 1999 (doc. _) il reclamo presentato da __________ contro l'ordine di sequestro del Procuratore pubblico. La Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato il 9 giugno 2000 __________, già direttore della succursale di __________ del __________, alla pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di truffa commessa a danno di svariati clienti della banca, e al risarcimento del danno subito dalle parti civili (doc. _, inc. __________).

 

                                          B.   __________ ha avviato nei confronti di __________ una procedura esecutiva per l'importo di fr. 5'943'179.30 (esecuzione n. __________). Nell'ambito di tale procedura l'Ufficio di esecuzione di __________ ha stilato il 20 dicembre 2001/14 marzo 2002 un verbale di pignoramento, intimato il 15 marzo 2002 (doc. _). Il 2 maggio 2002 l'Ufficio esecuzioni di __________ ha assegnato a __________ un termine di venti giorni per far valere in giudizio la pretesa di proprietà da lei rivendicata sugli oggetti n. 1 (conto di previdenza III pilastro), n. 4 (relazione bancaria), n. 5 (6600 azioni __________).

 

                                          C.   __________ ha convenuto in causa con petizione 21 maggio 2002 __________, per chiedere l'accertamento, ai sensi dell'art. 107 n. 5 LEF, del suo credito di partecipazione sulla metà dei valori esistenti al 29 maggio 1999 sui beni elencati ai n. 1, 4 e 5 del verbale di pignoramento 8.2/15.3.2002 dell'UEF di __________, nelle esecuzioni n. __________. Con risposta 3 giugno 2002 la convenuta si è opposta alla petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale fissato per il 30 gennaio 2003, confermandosi nelle proprie domande di giudizio.

 

                                          D.   Statuendo il 24 marzo 2003, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord ha respinto la petizione, ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese di fr. 200.– a carico dell'attrice con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6'000.– di ripetibili e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 7 aprile 2003, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato – previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – la petizione sia accolta. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2003 la convenuta propone la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio di prima sede.

 

 

e considerando

 

in diritto:                         1.    Nella fattispecie il segretario assessore ha accertato che il titolare dei conti e dei beni oggetto della vertenza era il marito dell'attrice, come per altro ammesso anche da quest'ultima. Ha poi ritenuto che un eventuale credito di partecipazione agli acquisti poteva essere accertato alla fine della liquidazione del regime matrimoniale, che in concreto non era avvenuta, perché alla sentenza di separazione dei beni del 29 marzo 1999 non aveva fatto seguito la liquidazione del regime precedente. Agli atti mancava, ha proseguito il segretario assessore, qualsiasi riscontro sulla liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti e sull'entità del credito di partecipazione fatto valere dalla moglie. Infine, ha aggiunto il primo giudice, anche se la moglie avesse dimostrato l'esistenza di un credito di partecipazione, l'azione non avrebbe potuto essere accolta, poiché il credito di partecipazione agli acquisti era solo un credito pecuniario, di natura obbligatoria, e non fondava un diritto prevalente sui beni pignorati ai sensi dell'art. 106 LEF. In considerazione dell'esito della causa, il primo giudice ha poi respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice.

 

                                          2.    L'attrice dichiara in primo luogo di mantenere l'appello da lei presentato il 18 ottobre 2002 contro la decisione 7/9 ottobre 2002 del segretario-assessore in materia di prove. La richiesta è manifestamente infondata. Essa aveva infatti ritirato il gravame il 30 ottobre 2002, come risulta dal decreto di stralcio emanato da questa Camera il 31 ottobre 2002 (inc. n. __________).

 

                                          3.    Nel merito l'appellante sostiene di aver dimostrato che tutti i beni proprietà del marito erano acquisti, frutto della sua attività lucrativa durante il matrimonio. La sua pretesa si fonda quindi sull'art. 215 CC ed essa non aveva avuto modo di garantirla, ignorando l'attività professionale del marito, tenuto al segreto professionale del bancario, e le sue attività delittuose. L'attrice adduce che i valori sequestrati non costituiscono né ricompensa né risultato diretto del reato e che la confisca compensativa non può dunque pregiudicare il diritto del coniuge sulla partecipazione agli acquisti. A suo avviso dovrebbe essere indiscusso il suo diritto alla metà degli acquisti conseguiti fino al 6 ottobre 1997, data d'inizio dell'attività penalmente illecita del marito. A parere dell'appellante il credito di partecipazione non è un attivo che può garantire i diritti dei creditori e la liquidazione del regime precedente può avvenire anche nell'ambito dell'art. 107 LEF. Rimprovera infine al primo giudice di farla rispondere economicamente per i danni causati dal marito con atti illeciti a sua insaputa.

 

                                          4.    Nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, a ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro, ritenuto che i crediti rispettivi sono compensati (art. 215 CC). In caso di separazione dei beni giudiziale (art. 185 CC), il regime dei beni è sciolto al giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Lo scioglimento del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti non si identifica con la sua liquidazione, operazione complessa e che richiede almeno quattro fasi distinte: la dissociazione dei patrimoni dei coniugi, la ripresa dei beni propri di ciascun coniuge, l'allestimento del conto d'acquisti di ogni coniuge, e infine la ripartizione degli utili e l'allestimento eventuale di uno stato finale dei crediti tra i coniugi (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, pag. 507 ss.). La partecipazione all'aumento degli acquisti (art. 215 CC) è un credito pecuniario e la liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti non consente la divisione in natura dei beni che costituiscono gli acquisti di ogni coniuge (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., § 23, n. 1476 pag. 591).

 

                                          5.    Con l'azione di accertamento promossa il 21 maggio 2002 ai sensi dell'art. 107 n. 5 LEF l'attrice ha fatto valere il proprio credito di partecipazione agli acquisti nei confronti del marito, che essa identifica nella metà dei beni proprietà di quest'ultimo (cfr. petizione 21 maggio 2002). L'appellante non contesta che i beni oggetto della vertenza (n. 1, 4 e 5 del verbale di pignoramento, doc. _) siano proprietà del marito, né ha addotto l'esistenza di diritti di pegno o di altri diritti preferenziali ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LEF. La rivendicazione dell'attrice si basa sul suo asserito diritto alla metà dei beni sorto come credito di partecipazione agli acquisti dopo la pronuncia della separazione dei beni con effetto dal 29 marzo 1999, data alla quale il segretario-assessore della Pretura di Mendrisio-Nord ha pronunciato la separazione dei beni (doc. _). Ora, la liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti non è ancora avvenuta, come pacificamente ammesso dall'attrice (appello, pag. 3). Un eventuale credito della moglie non sarebbe pertanto nemmeno esigibile (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., § 24 n. 1488, pag. 596).

 

                                          6.    Nel caso qui in esame, come risulta dall'istruttoria, non è possibile accertare il risultato finale della liquidazione della partecipazione agli acquisti, già per il fatto che manca ogni indicazione sulla situazione finanziaria della moglie al giorno determinante, vale a dire il 29 marzo 1999 (art. 207 cpv. 1 CC). Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, infatti, per giungere al risultato finale occorre tenere conto della situazione di entrambi i coniugi, i cui eventuali crediti sono compensati prima di giungere alla liquidazione (art. 215 CC). A tale scopo non bastano le scarne e vaghe deposizioni testimoniali dalle quali traspare che al momento del matrimonio i coniugi non avevano nulla e che essi hanno sempre vissuto del reddito conseguito dal marito con il suo lavoro di funzionario bancario (verbali, deposizione __________ del 19 settembre 2002, __________ e __________ del 28 novembre 2002). L'attrice nulla ha addotto – e tantomeno nulla ha provato – sulla propria situazione finanziaria, ciò che impedisce di calcolare il suo eventuale diritto a un credito di partecipazione all'aumento conseguito dal marito. Come che sia, nell'ipotesi a lei più favorevole l'attrice può tutt'al più far valere nei confronti del marito un credito pecuniario, che come tale non può fondare l'azione di rivendicazione dell'art. 106 LEF (Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, § 5, n. 83, pag. 152; Stahelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, n. 17 ad art. 106 LEF).

 

                                          7.    In siffatte circostanze l'appello deve essere respinto già solo per questo motivo, senza che sia necessario esaminare le altre censure mosse dall'attrice al primo giudice, sprovviste di rilievo ai fini del giudizio. A titolo abbondanziale, giovi rilevare che gli inconvenienti di cui si duole l'attrice sono insiti nel sistema del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, il quale consente un'eventuale garanzia del credito di partecipazione solo a liquidazione avvenuta (art. 218 cpv. 2 CC).

 

                                          8.    Gli oneri del presente giudizio, commisurati al valore di causa di fr. 245'804.– seguono la soccombenza e sono dunque a carico dell'appellante. Costei ha chiesto con istanza del 7 aprile 2003 di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, adducendo la propria precaria situazione finanziaria e le motivazioni poco convincenti della sentenza impugnata. Se non che, l'appello, infondato, era sprovvisto fin dall'inizio della benché minima probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag) e la domanda deve quindi essere respinta.

 

 

Per questi motivi,

richiamato l'art. 148 CPC e per le spese la vigente LTG,

 

 

pronuncia:                     1.    L'appello 7 aprile 2003 di __________ è respinto.

 

                                          2.    La domanda di assistenza giudiziaria 7 aprile 2003 di __________ è respinta.

 

                                          3.    Gli oneri processuali, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– e nelle spese di fr. 50.–, sono posti a carico di __________, che rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili di appello.

 

4.        Intimazione:

 

 

                                                 Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario