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Incarto n. |
Lugano 13 aprile 2004/rgc |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. OA.95.354 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 20 dicembre 1993 da
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__________ __________
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contro |
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chiedente la condanna del convenuto a restituire agli attori la somma di fr. 25'000.- oltre accessori;
domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 24 marzo 2003;
appellanti con allegato 14 aprile 2003 gli attori che, in riforma del giudizio pretorile, postulano l'accoglimento della petizione;
viste le osservazioni all'appello, presentate dal convenuto il 26 maggio 2003, con cui chiede la reiezione dell'appello;
letti gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
1. Gli attori, nel 1991, avevano dapprima tentato di acquistare da __________, proprietario della part. __________ di __________, una parte di quel fondo sulla quale poter costruire una casa monofamiliare, facendo capo a sussidi pubblici (aiuto federale per l'accesso all'abitazione). Sennonché l'acquisto non poté avvenire poiché il venditore era intenzionato non a frazionare l'immobile ma a venderlo interamente (teste __________). Successivamente, il proprietario del fondo venne in contatto con il convenuto al quale concesse un diritto di compera su tutta la superficie dove questi progettò tre abitazioni monofamiliari analoghe. A una delle tre si interessarono gli attori che con l'aiuto del convenuto prepararono la documentazione per l'ottenimento dei sussidi federali. In quell'ambito, a fine novembre 1992, fu redatto un contratto d'appalto tra le parti della presente vertenza, relativo alla realizzazione di una casa unifamiliare … secondo la formula "chiavi in mano" al prezzo netto forfettario di fr. 489'000.- escluso il costo del terreno (doc. _ = doc. _). Il contratto, che prevedeva ome committenti entrambi gli attori, venne sottoscritto dalla sola signora __________ che comunque, preso atto del definitivo no del suo compagno, intendeva continuare da sola nell'operazione; in conformità con la clausola 4.1/I del contratto, in data 10 dicembre 1992, essa versò al convenuto la somma di fr. 25'000.- (IF __________, risposta _). L'operazione tuttavia non si compì, la procedura di finanziamento non essendo nemmeno stata avviata presso il competente ufficio cantonale (teste __________), malgrado la completezza dell'incartamento, ritirato dall'attrice presso lo studio del convenuto per accelerare i tempi. In data 30 aprile 1993 la signora __________ scrisse poi al convenuto, informandolo di non avere la possibilità di acquistare e chiedendogli la restituzione dell'acconto (doc. _).
2. Con la presente azione gli attori hanno inteso ottenere dall'architetto la restituzione della somma di denaro versatagli, ritenendo essere venuta meno la causa di quel pagamento, né potendo il convenuto vantare l'effettuazione di prestazioni onerose in loro favore. In particolare, hanno sostenuto di non avergli conferito nessun incarico né di progettazione, dal momento che fu lui il promotore dell'operazione immobiliare (che peraltro non concerneva solo loro, essendo essi semmai interessati a una sola delle tre abitazioni), né d'appaltatore, non essendosi perfezionato il relativo contratto, in quanto non sottoscritto -come avrebbe dovuto- anche dal signor __________. Il convenuto si è opposto alla restituzione del denaro, sia confermando (almeno negli allegati preliminari) la validità del contratto d'appalto e in particolare della clausola 4.2 del medesimo che definisce il primo acconto come definitivamente acquisito dall'assuntore, sia sostenendo l'effettuazione di tutta una serie di prestazioni in favore e su incarico della controparte: in particolare ha progettato l'abitazione, ha presentato la domanda di licenza edilizia e ha preparato tutta la documentazione da allegare alla domanda di sussidiamento.
3. Con la sentenza impugnata il Pretore ha dapprima negato la legittimazione attiva di __________ nella presente causa e ciò sia a dipendenza della sua mancata partecipazione alla conclusione del contratto d'appalto, sia per non aver versato l'importo di cui chiede anch'egli la restituzione. In secondo luogo, ancorché solo tra la committente __________ e l'appaltatore __________, ha considerato senz'altro valido il contratto d'appalto e l'accennata clausola 4.2 dello stesso e ha pertanto respinto la petizione.
4. Gli appellanti dissentono dalle conclusioni del primo giudice. In particolare sostengono che il versamento di fr. 25'000.- non dipende dalla conclusione del contratto d'appalto, ma è stato effettuato solo in vista di una pattuizione, peraltro mai avvenuta; in altre parole, affermano come il versamento -da considerare nell'ambito dei rapporti precontrattuali- sia stato condizionato dal realizzarsi di presupposti che non si sono poi attuati: oltre alla mancata firma dell'appalto, non è stata presentata la domanda di sussidiamento (venendo così a mancare un presupposto oggettivo addirittura per la conclusione del contratto) e non v'è stato acquisto del fondo da parte loro. Quanto alla partecipazione dell'attore __________ alle trattative, rilevano come non esista agli atti un solo documento relativo alla pratica di sussidiamento al nome della sola signora __________, per cui la sottoscrizione del contratto d'appalto da parte di entrambi gli attori -intestatari del relativo atto scritto- era indispensabile per la sua validità ed efficacia. In diritto, sostengono che la firma della sola attrice __________ è contraria all'art. 16 CO sul rispetto della forma contrattuale scelta dalle parti. Infine gli appellanti riprendono la tesi secondo cui il convenuto avrebbe agito come promotore immobiliare, segnatamente acquistando a suo rischio e pericolo la particella di __________, che poi frazionò, ed elaborando in proprio i progetti per tre particelle distinte, ovvero non progettando appositamente per loro.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
5. Al di là della parziale novità delle argomentazioni d'appello (che ancora non rappresentano tuttavia fatti nuovi) può essere anzitutto accantonata l'ipotesi che il versamento controverso sia avvenuto "in vista" di una prospettata operazione e non a dipendenza di una clausola contrattuale. A sostegno di quest'ultima tesi vi è anzitutto il rapporto di tempo fra le due azioni: il contratto d'appalto, nella sua versione originale (doc. _), reca la data del 30 novembre 1992 (pag. 10) e indica che il "I. pagamento" di fr. 25'000.- sarebbe avvenuto alla firma del presente contratto d'appalto (clausola 4.1); l'avviso di addebito della Banca __________ agli attori per la stessa somma è del 10 dicembre successivo ed è susseguente all'ordine di pagamento conferito alla banca dalla signora __________ già il 7 dicembre (doc. _, fogli 1 e 2). Inoltre, la clausola 4.2 del medesimo contratto afferma che il primo pagamento (tra l'altro) va inteso quale acconto sui costi ecc. e la restituzione dell' acconto da lei versato sulla Banca __________ è ciò che chiede la signora __________ con gli scritti 29 marzo (doc. _) e 30 aprile 1993 (doc. _). Lo stesso rapporto di connessione appare ancora più chiaramente, considerando lo scritto 9 aprile 1993 dell'attrice all'arch. __________: Visto che, dopo una consultazione con il mio legale, il contratto suo non è valido per mancanza di firme e bollo ufficiale, lei non può trattenere tutti i soldi, ma solo le spese sue sempre nell'accettabile (doc. _). Infine, lo stesso patrocinatore degli attori scriveva al convenuto di voler ricuperare per i suoi patrocinati l'importo di fr. 25'000.- a lei versato quale acconto su un contratto di appalto che non è poi mai sorto (doc. _). Tutto ciò dimostra che il versamento è avvenuto sulla base del contratto, ritenuto dall'attrice __________, almeno a quel momento, perfettamente concluso e non sottoposto a condizione, non potendo in buona fede ignorare la clausola appena sottoscritta che definisce inequivocabilmente la natura di quella prima rata. E nemmeno il tema della validità del contratto d'appalto (di cui si dirà nel seguito) va confuso -come tentano di fare gli appellanti- con quello della giustificazione del versamento che sarebbe stato condizionato al compimento dell'operazione nel suo complesso, ossia al realizzarsi dei presupposti elencati nell'appello: in questo senso, oltre all'accennata clausola 4.2, il contratto -in sé dettagliato e completo- è silente. Che poi effettivamente gli attori, o la sola attrice, non abbiano presentato la domanda di sussidiamento è una questione loro, ma in questa sede essi non hanno dimostrato che quel passo nei confronti dell'autorità preposta corrispondesse a un presupposto per la validità dell'appalto; costituisce prova indiretta del contrario il fatto che le parti hanno proceduto senza nessuna riserva alla pattuizione dell'appalto, prima della sottoscrizione dei formulari già completati (anche se non sottoscritti: plico doc. _) per la domanda di sussidiamento (che la signora __________ intendeva presentare personalmente a __________). E' invece vero, ma di nessun rilievo, che quella domanda doveva essere corredata del contratto d'appalto.
6. Il primo pagamento di fr. 25'000.-, per quanto risulta dal conteggio dei prospettati pagamenti di cui alla clausola 4, fa parte dell'importo globale di fr. 489'000.- che rappresenta il prezzo netto dell'opera (clausola 3.1) e, oltre a valere quale acconto (come già detto), è stato pattuito quale caparra di riservazione e quindi definitivamente acquisito all'assuntore in caso di rottura del contratto d'appalto da parte del committente o per mancata concessione dell'aiuto da parte dell'autorità federale o cantonale (clausola 4.2). Pacifica -in caso di valida pattuizione- la rottura del contratto da parte dell'attrice, resta questione fondamentale la validità del contratto d'appalto. In virtù dell'invocato art. 16 CO, se per un contratto, i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati; nel concreto, è pertanto il rispetto della forma scritta adottata dalle parti a essere oggetto di verifica. I requisiti di questa forma impongono la firma personale del contratto da parte di tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (art. 13 CO). Sennonché, la validità del contratto non dipende dalla corrispondenza fra le firme apposte sul contratto e il nome degli intestatari del medesimo (fra i quali -in concreto- figura anche __________), dal momento che determinanti per gli impegni pattuiti sono le firme che vi si riscontrano il cui scopo è quello -tra l'altro- proprio di garantire l'identificazione delle persone che intendono obbligarsi per mezzo di quella pattuizione scritta (DTF 119 III 6; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 3, pag. 198; Kramer/ Schmidlin, in Comm. di Berna, 1986, art. 13 CO, N. 7). Il contratto in esame contiene pertanto in modo chiaro la volontà di vincolarsi dell'attrice __________: il suo impegno è formalmente perfetto e non può venir meno a dipendenza del mancato impegno di altri accanto a lei. In tal senso dev'essere considerato che né essa, né la controparte hanno formalmente condizionato la validità di quell'impegno alla firma di un secondo committente, né esisteva un rapporto giuridico fra gli attori che imponesse loro la sottoscrizione congiunta del contratto (e nessuno peraltro lo pretende).
7. D'altra parte, v'è almeno da chiedersi se il fatto che gli attori invochino la carente validità formale del contratto per la mancanza della firma di uno di loro non sia in concreto contrario alla buona fede, principio (art. 2 cpv. 2 CC) in base al quale la giurisprudenza federale limita le conseguenze negative di carenze formali (Schwenzer, op. cit., pag. 205). Nel caso particolare, va pur rilevato che l'attrice, ancorché in assenza della firma del compagno, ha senz'altro proceduto al versamento della prima rata prevista dal contratto (IF __________), ciò che dev'essere considerato come un parziale adempimento del medesimo, e che, preso atto della decisione di __________ di non più partecipare all'operazione per motivi personali (IF __________), ha espresso la volontà di continuare da sola nel senso prospettato (teste __________; replica, pag. 8). E' inoltre stata effettivamente solo lei a poi disdire il contratto e a richiedere la restituzione dell'acconto: elementi tutti che confermano (o indiziano) come l'appalto concernesse una sola committente, senza che ciò pregiudicasse l'operazione immobiliare avviata dagli attori: la relativa tesi degli attori si urta infatti con la testimonianza __________ secondo cui la domanda di sussidiamento avrebbe comunque potuto essere presentata dalla sola signora __________.
8. Le conclusioni del primo giudice devono pertanto essere confermate e l'appello respinto, senza necessità di ulteriormente verificare la legittimazione attiva di __________, negata dal Pretore, e ogni ulteriore considerazione sulle attività svolte dal convenuto in favore degli attori.
Il carico delle spese e l'attribuzione delle ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese la LTG e la TOA
pronuncia:
1. L'appello 14 aprile 2003 di __________ e di __________ è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia in complessivi fr. 600.-, anticipati dagli appellanti, restano a loro carico. Essi verseranno inoltre a __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario