Incarto n.
12.2003.7

Lugano

7 gennaio 2003/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

Visto l'appello 2 gennaio 2003 presentato da

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

la decisione 20 dicembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa nei confronti di

 

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

statuendo sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

 

considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);

 

rilevata la mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse esecutiva;

 

ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in concreto;

 

richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC

 

decreta                     1.   L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 2 gennaio 2003 di cui sopra, è respinta.

 

                                   2.   Intimazione a:

 

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                giudice Cocchi