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Incarto n. |
Lugano 7 gennaio 2003/kc |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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Visto l'appello 2 gennaio 2003 presentato da
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contro |
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la decisione 20 dicembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa nei confronti di
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__________ (patrocinato dall'avv. __________) |
statuendo sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
rilevata la mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse esecutiva;
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in concreto;
richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 2 gennaio 2003 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il presidente
giudice Cocchi