Incarto n.
12.2003.97

Lugano

6 ottobre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00561 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 23 agosto 2001 da

 

 

AP1

rappr. da PA1

 

 

contro

 

 

 

AO1

rappr. da RA1

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 87'260.30 ed il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 819832 dell'UE di Lugano;

 

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 maggio 2003 ha integralmente respinto;

 

appellante l'attore con atto di appello 28 maggio 2003, con cui chiede l'annullamento del querelato giudizio e in subordine, previa l'assunzione di alcune prove, la sua riforma nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 14 luglio 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   __________ AP1è stato assunto da __________ AO1, dal 1° giugno 1999, in qualità di responsabile del settore amministrativo e contabilità dello __________, della __________ e delle altre ditte del gruppo __________: in base al contratto (doc. A), il suo salario iniziale sarebbe stato di fr. 8'000.- lordi per 13 mensilità e il suo orario di 42.5 ore settimanali, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Il suo salario è stato in seguito aumentato a fr. 8'120.- dal gennaio 2000, a fr. 8'500.- dal settembre 2000 e infine a fr. 9'180.- dal gennaio 2001.

                                         In data 5 marzo 2001 egli ha disdetto il contratto per il successivo 31 maggio (doc. G).

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna __________ AP1ha chiesto la condanna di __________ AO1al pagamento di fr. 87'260.30 ed il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 819832 dell'UE di Lugano. Egli ha innanzitutto preteso la rifusione di fr. 38'500.-, adducendo che la controparte, nonostante gli accordi verbali, non avrebbe provveduto ad aumentargli lo stipendio a fr. 10'000.- mensili già a far tempo dall'ottobre 1999. Inoltre ha auspicato il pagamento di ulteriori fr. 58'760.30 per le ore straordinarie da lui effettuate, dal giugno 1999 al febbraio 2001, di sera (676 ore, da retribuirsi in ragione del 125%), di sabato (211.5 ore, da retribuirsi in ragione del 150%) e nei giorni festivi (48 ore, da retribuirsi in ragione del 200%). Da tali importi andavano infine dedotti i fr. 10'000.- che gli erano stati corrisposti una tantum il 30 novembre 2000.

 

 

                                   3.   Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando da un lato l'esistenza dell'accordo verbale in merito all'adeguamento del salario e ritenendo dall'altro che l'attore non potesse pretendere alcunché per le ore straordinarie, non autorizzate, non necessarie e in ogni caso neppure comprovate.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. A suo giudizio, l'istruttoria di causa non aveva permesso di confermare l'esistenza del contestato accordo verbale avente per oggetto l'aumento di fr. 2'000.- del salario mensile dell'attore dal settembre 1999. Ma anche la pretesa relativa alle ore straordinarie era infondata: l'attore non aveva in effetti notificato tempestivamente al convenuto l'effettuazione di quelle ore, da quest'ultimo non ordinate, e neppure aveva provato che le stesse erano effettivamente ed oggettivamente necessarie per l'azienda.

 

 

                                   5.   Con l'appello che qui ci occupa l'attore, dopo aver auspicato l'annullamento della sentenza di prime cure allo scopo di assumere alcune prove a suo tempo non ammesse -oltretutto con ordinanze prive della necessaria motivazione- dal Pretore, chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione: a suo dire, l'esistenza dell'accordo verbale relativo all'adeguamento del suo salario risulterebbe dal doc. V, mentre non sarebbe vero che le ore straordinarie, della cui esecuzione il convenuto era perfettamente a conoscenza, tramite sua figlia __________, capo del personale, fossero state notificate tardivamente e non fossero necessarie per l'azienda. Pure contestato, infine, era l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili poste a suo carico in prima sede.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   È manifestamente a torto che l'attore chiede l'annullamento della sentenza di prime cure per il fatto che non sarebbero state ammesse, con decisioni oltretutto poco motivate, tutta una serie di prove da lui offerte (il richiamo della contabilità e degli incarti fiscali del convenuto e della sua indivisa per i bienni dal 1995-1996 al 2001-2002 nonché la perizia sul lavoro svolto dall'attore presso il convenuto) rispettivamente, nella negativa, ne auspica l'assunzione ad opera della scrivente Camera ai sensi dell'art. 309 cpv. 2 lett. g CPC.

                                         Se in effetti è vero che, per giurisprudenza invalsa, il giudice deve in linea di principio assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale, sempre che siano rilevanti per l'esito della lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 184), è però altrettanto vero che nel caso di specie le prove offerte dall'attore non adempivano e non adempiono a questi requisiti, segnatamente proprio a quello della rilevanza. Le prove in questione erano state respinte dal Pretore con ordinanza 13 novembre 2002, poi ribadita il successivo 10 dicembre, "facendo difetto la necessaria rilevanza, pertinenza e concludenza ai fini del giudizio e risultando essere mezzi probatori inadeguati per rapporto alla fattispecie a cui si riferiscono". La motivazione addotta dal primo giudice, che tra l'altro faceva riferimento alle ragioni addotte dall'attore a sostegno della richiesta di dette prove e a quelle espresse in opposizione dal convenuto, sia pure estremamente concisa, risulta tutto sommato comprensibile e soprattutto condivisibile, se solo si pensa che l'attore ne aveva preteso l'assunzione sostanzialmente solo allo scopo di dimostrare il lavoro da lui fatto rispettivamente il dettaglio di quanto da lui svolto (verbale UP 6 febbraio 2002 p. 4 seg.) mentre il convenuto vi si era opposto adducendo che con quelle prove la controparte non poteva dimostrare nulla, non corrispondendo nemmeno al vero che egli aveva allestito o elaborato da solo tutta la documentazione contabile (verbale UP 6 febbraio 2002 p. 5 seg.). Quelle prove non erano in definitiva atte a dimostrare l'esistenza e l'ammontare delle eventuali ore straordinarie svolte dall'attore (come preteso, per la prima volta, nell'appello, p. 4, 8 e 9), per cui erano e sono irrilevanti per l'esito della lite.

 

 

                                   8.   Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l'attore non avesse provato l'esistenza dell'accordo verbale, in base al quale il suo salario mensile sarebbe stato aumentato a fr. 10'000.- già a far tempo dal settembre 1999, può essere confermato.

                                         Contrariamente a quanto preteso dall'attore, il doc. V non permette in effetti di concludere per l'esistenza di un tale accordo: innanzitutto esso risulta essere siglato dal solo attore (la sigla corrisponde a quella apposta ai doc. B e F) e costituisce dunque una semplice allegazione di parte, priva di qualsiasi valore probatorio; in ogni caso il fatto che nello stesso sia stato precisato che lo stipendio dell'attore, inizialmente di fr. 8'000.-, sarebbe stato adeguato successivamente alle effettive capacità, indicativamente a fr. 10'000.-, non può essere inteso nel senso che l'adeguamento sarebbe entrato in vigore già a far tempo dal settembre 1999 e soprattutto che il salario adeguato, che per altro dipendeva anche dalle sue effettive capacità, sarebbe stato proprio quello a cui si era accennato indicativamente. Ma, a prescindere da quanto precede, l'attore, nel doc. B, ha pacificamente dato atto che le parti avevano concordato che il suo stipendio sarebbe stato definito sulla base delle sue capacità professionali e che, in funzione di ciò, all'inizio del rapporto contrattuale gli era stata proposta una retribuzione temporanea, senza definire quella effettiva, aspettando l'esito del periodo di inserimento previsto nella durata di 3-4 mesi per stabilire di comune accordo quella concreta, condizioni queste che egli aveva accettato: ciò sta inequivocabilmente a significare che a quel momento non era stato assolutamente previsto che il suo salario sarebbe senz'altro passato a fr. 10'000.-, importo mai concordato, ma semmai che dopo il periodo di inserimento le parti, se del caso, avrebbero dovuto accordarsi in merito alla nuova retribuzione. Emblematico è infine il fatto che l'attore, confrontato con la proposta di aumento del suo salario a fr. 9'180.- a far tempo dal gennaio 2001, abbia comunicato al convenuto che quell'importo andava bene, formulando una riserva solo per quanto riguardava la data di decorrenza, a suo dire non conforme agli accordi iniziali (doc. F).

 

 

                                   9.   L'attore ribadisce anche in questa sede la richiesta di pagamento di fr. 58'760.30 per le ore straordinarie da lui effettuate di sera (676 ore, da retribuirsi in ragione del 125%), di sabato (211.5 ore, da retribuirsi in ragione del 150%) e nei giorni festivi (48 ore, da retribuirsi in ragione del 200%), ritenuto che un'ora lavorativa andava a suo dire remunerata fr. 46.70.

 

 

                                9.1   Giusta l'art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro straordinario non è stato compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO).

                                         Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore straordinarie deve provare, oltre alla loro effettuazione, che le stesse gli sono state ordinate dal datore di lavoro, ciò che è pure il caso se questi ne è venuto a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione (lo stesso convenuto ne da del resto atto a p. 8 della risposta; cfr. Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 10 ad art. 321c CO con rif.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté, Losanna 2001, N. 1.12 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 13 ad art. 321c CO; Rehbinder, Basler Kommentar, 2. ed., N. 1 ad art. 322 CO), oppure erano necessarie per l'azienda (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.8 e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 13 seg. ad art. 321c CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione immediata da parte del lavoratore vale solo per le ore straordinarie che questi ha svolto di propria iniziativa (DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).

                             9.1.1   Nel caso di specie è indubitabile che il convenuto, pur non avendo mai ordinato all'attore di effettuare ore straordinarie, fosse a conoscenza, tramite i suoi ausiliari, del fatto che questi ne effettuasse, e non abbia avuto nulla da ridire. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che __________, capo del personale del convenuto (testi __________ p. 5 e 7, __________ p. 2, __________ p. 7) e in particolare persona responsabile proprio per le ore lavorate dai dipendenti (teste __________ p. 2), era a conoscenza del fatto che l'attore svolgeva lavori al di fuori del  normale orario di lavoro, tanto è vero che essa, a scadenze regolari, aveva controfirmato, per approvazione, i "fogli trasferta / nota spese" (doc. C1-C9), con cui l'attore aveva tra l'altro chiesto e verosimilmente ottenuto il rimborso delle spese di trasferta effettuate da giugno 1999 al febbraio 2001 per la sua presenza sul posto di lavoro la sera, di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali. Che la stessa fosse a conoscenza dell'effettuazione delle ore straordinarie è inoltre provato dal fatto che nel conteggio salariale 13 settembre 2000 essa ha comunicato all'attore che "le ore straordinarie fatte dal 1.6.1999 a tutt'oggi saranno calcolate separatamente" (doc. R). Pagando all'attore, nel novembre 2000, fr. 10'000.-, lo stesso convenuto, informato personalmente dall'attore dell'effettuazione di lavori oltre l'orario normale di lavoro (doc. B, datato 20 ottobre 2000), ha in ogni caso implicitamente dato atto di approvare il lavoro supplementare svolto da quest'ultimo.

                                         Ma a prescindere da quanto precede, è indubitabile che il lavoro svolto dall'attore fosse oggettivamente necessario per l'azienda del convenuto, visto e considerato che egli, con uno sforzo lavorativo importante, era stato in grado di recuperare in breve tempo i gravissimi ritardi che si erano accumulati nel settore della contabilità (doc. B e W; cfr. pure i programmi di lavoro doc. LLL, NNN, PPP, TTT, UUU e BBBB), in particolare aggiornando i conti di alcune società del gruppo, fermi dall'esercizio 1996 (teste __________ p. 3), ciò che consentiva di poter finalmente evadere le pratiche fiscali, IVA e le varie esigenze societarie (revisione dei conti, decisioni assembleari), ecc..

 

                                         Trattandosi di ore straordinarie, di cui il convenuto era a conoscenza e di cui egli ha nondimeno tollerato l'esecuzione, l'attore non era tenuto a segnalarle rispettivamente a quantificarle immediatamente, anche perché nulla impediva alla controparte, già messa al corrente tramite i doc. C1-C9 (allestiti dal dicembre 1999 al febbraio 2001), se lo avesse ritenuto, di eventualmente informarsi presso di lui (sentenza DTF citata).

                                         La richiesta volta al loro pagamento formulata dall'attore nell'ottobre 2000 (doc. B), poi ribadita nel marzo 2001 (doc. F) non è dunque tardiva, tanto più alla luce di quanto gli era stato comunicato nel settembre 2000 (doc. R).

 

 

                             9.1.2   Quanto all'effettuazione delle ore straordinarie da parte dell'attore, la stessa è stata in generale confermata dal teste __________, il quale ha confermato di aver lavorato una domenica con l'attore (p. 2), dalla teste __________, la quale ha riferito che quando arrivava al lavoro alla mattina l'attore a volte era già presente (p. 3) e soprattutto dal teste __________, il quale, premesso che aveva i medesimi orari dell'attore, ha dichiarato da un lato che quando arrivava in ufficio l'attore c'era sempre, non capitava mai che questi arrivasse dopo di lui, alla sera era ancora in ufficio e durante tutto l'orario di lavoro era presente (p. 5) e dall'altro che l'attore lavorava anche al sabato, tutte le settimane, dal giugno 1999 a marzo 2001, ciò che egli riscontrava vedendo il lunedì che era stato elaborato del lavoro dopo la sua presenza il venerdì (p. 6 seg.). I doc. C1-C9 confermano a loro volta l'effettuazione del lavoro straordinario, in particolare di sabato e in alcuni giorni festivi infrasettimanali (espressamente durante 51 giorni, a cui vanno aggiunti altri ca. 47 giorni, risultanti da altri 756 km di trasferte indicati in quei documenti).

 

                                         In punto alla quantificazione vera e propria delle ore straordinarie svolte, l'attore, cui incombe l'onere della prova (art. 8 CC), è facilitato dal fatto che, per giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca -come nel caso di specie- che il lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.14 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 16 ad art. 321c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. 13 ad art. 321c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 ad art. 321c CO; DTF 128 III 271 consid. 2b; ICCTF 24 settembre 1998 4C.239/1998; per tante II CCA 7 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.212).

                                         Nel caso concreto l'attore, come detto, pretende il pagamento di 676 ore straordinarie serali (2 ore per 338 giorni), di 211.5 ore straordinarie svolte di sabato (4.5 ore per 47 giorni) e di altre 48 ore straordinarie effettuate nei giorni festivi (6 ore per 8 giorni).

                                         Sulla base delle testimonianze agli atti, ed in particolare quella di __________ a, nonché dei doc. C1-C9, le ore esposte per le presenze di sabato (nei doc. C7-C9 l'attore dichiara in effetti di aver lavorato dalle 7.30 alle 12.00) e nei giorni festivi appaiono tutto sommato attendibili e possono essere confermate. Sulla base della sola testimonianza di __________, che -come già accennato- ha riferito che l'attore tutti i giorni lavorava più delle 8.5 ore previste dal contratto, non è però ancora possibile concludere, in assenza di altri riscontri, anche solo indiziari, che egli svolgesse effettivamente 2 ore straordinarie al giorno, anche perché, avendo lavorato quasi tutti i sabati e alcuni giorni festivi, egli avrebbe avuto ben poco tempo per riprendersi. A giudizio della scrivente Camera, non sono pertanto dati i presupposti per ammettere l'effettuazione di 2 ore straordinarie al giorno, ritenuto che il riconoscimento di una media di 1 ora straordinaria al giorno risulta maggiormente verosimile e meglio tiene conto delle scarse prove a sostegno di quella pretesa.

 

 

                                9.2   Resta ora da stabilire quale sia il supplemento che dev'essere riconosciuto all'attore per le varie ore straordinarie effettuate (338 serali, 211.5 di sabato e 48 festive), rispettivamente quale sia il "costo" di un'ora normale di lavoro.

 

 

                             9.2.1   Il supplemento dovuto per le ore straordinarie "normali", escluse cioè quelle svolte di notte e nei giorni festivi, per i quali è dovuto un ulteriore supplemento del 25% (art. 17b cpv. 1 LL) rispettivamente del 50% (art. 19 cpv. 3 e 20a cpv. 1 LL), è di un quarto, ritenuto che se il loro numero è inferiore a 60 per anno civile la questione è disciplinata dall'art. 321c cpv. 3 CO, mentre oltre quel limite fa stato l'art. 13 cpv. 1 LL (DTF 126 III 337 consid. 7; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 3.2 ad art. 321c CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 190 seg.).

                                         Nel caso concreto le ore straordinarie effettuate dall'attore di sera e di sabato (complessivamente 549.5) vanno pertanto remunerate in ragione del 125% del salario normale e quelle eseguite nei giorni festivi (48) in ragione del 187.5% (50% di supplemento rispetto ad un salario già aumentato, trattandosi di lavoro straordinario, al 125%).

 

 

                             9.2.2   Quanto al costo di un'ora normale di lavoro, l'attore ritiene che lo stesso sia di fr. 46.70, riferendosi ad un salario mensile medio di fr. 8'500.-, mentre il convenuto pretende di calcolarlo su una media di fr. 8'147.-. In realtà il salario medio da giugno 1999 a febbraio 2001 è di ca. fr. 8'266.- (6 mesi a fr. 8'000.-, 8 mesi a fr. 8'120.-, 4 mesi a fr. 8'500.- e 2 mesi a fr. 9'180.-), di modo che il costo di un'ora di lavoro può essere fissato in ca. fr. 45.40 (fr. 8'266.- : 182).

 

 

                                9.3   In considerazione di quanto precede, all'attore, a titolo di ore straordinarie, possono essere riconosciuti fr. 35'270.- (549.5 ore a fr. 45.40 x  1.25 + 48 ore a fr. 45.40 x 1.875).

 

                                     

                                9.4   L'importo di cui sopra è stato calcolato in base al contratto di lavoro (doc. A), che tuttavia prevede espressamente una remunerazione lorda. Essendo tuttavia pacifico che il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro unicamente somme al netto dei contributi sociali (per tante II CCA 16 gennaio 1997 inc. n. 12.96.222) -questi ultimi non spettando in effetti al lavoratore, bensì agli istituti sociali, che, se del caso, li potranno incassare separatamente- dalla cifra così ottenuta bisognerà dedurre i contributi per AVS, AI, IPG, AD, AINF, nonché per la cassa pensione, ecc. (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 14 e 16 ad art. 322 CO; Rehbinder, Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 322 CO).

                                         Nel caso di specie, ritenuto che in base al doc. 2, le trattenute per contributi sociali ammontano mediamente a ca. il 13.2% del salario lordo, l'importo che può essere riconosciuto all'attore è di fr. 30'614.35 netti. Dedotti i fr. 10'000.- già anticipatigli dal convenuto il 30 novembre 2000, il credito a suo favore è in definitiva di fr. 20'614.35, somma per la quale può essere rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE.

 

 

                                10.   Irricevibile è infine la censura in merito all'ammontare della tassa di giustizia (fr. 3'500.-) e delle ripetibili (fr. 7'000.-) della sede pretorile, che l'attore ritiene eccessive e sproporzionate, senza tuttavia indicare quale sarebbe a suo dire l'importo ammissibile. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere una riduzione, sia pure massiccia, dell'importo riconosciuto in prima sede, nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione della somma che la parte ritiene congrua e dovuta (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 309), principio pacificamente applicabile anche in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 7 gennaio 1998 inc. n. 12.97.248, 15 ottobre 1998 inc. n. 12.98.119).

 

 

                                11.   Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione può essere ammessa per fr. 20'614.35 più accessori.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 28 maggio 2003 di __________ AP1è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 maggio 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione 23 agosto 2001 è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza __________ AO1, __________, è condannato a pagare ad __________ AP1, __________, la somma di fr. 20'614.35.

                                         §§    Limitatamente a questa somma è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. 819832 dell'UE di Lugano.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico del convenuto, a cui l'attore rifonderà fr. 3'500.- per parti di ripetibili.

                                     

                                     

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            950.--

                                         b)  spese                                            fr.              50.--

                                         T o t a l e                                            fr.         1’000.--

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico dell'appellato, a cui l'appellante rifonderà fr. 1'000.- per parti di ripetibili di appello.

 

 

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

 

Terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario