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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.785 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 27 novembre 2001 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 47'125.- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, somma ridotta in replica a fr. 43'619.60 e in sede conclusionale a fr. 42'968.80;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 maggio 2004 ha accolto per fr. 8'125.- più interessi e accessori;
appellante l'attrice con atto di appello 26 maggio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 13 luglio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’agosto 1994 AP 1 è stata assunta in qualità di direttrice e gerente a tempo parziale dell’__________, ditta individuale di cui è titolare il fratello AO 1e che si occupa del collocamento di personale artistico (doc. B) segnatamente di ballerine, con un salario annuale di fr. 19'500.- lordi pagabile in 13 mensilità di fr. 1'500.- (doc. A e C).
Il 21 maggio 1999 (doc. D) essa ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato, dopo un litigio con il fratello.
2. Con la petizione in rassegna, AP 1 ha chiesto la condanna dell’__________ - designazione inesatta, che va rettificata d’ufficio con il nome del titolare della ditta individuale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 segg. ad art. 165), AO 1 (doc. B)- al pagamento di fr. 47'125.- più interessi ed accessori, adducendo di non essere più stata retribuita a far tempo dal gennaio 1997.
Di diverso parere il convenuto, il quale ha evidenziato come la controparte, che si occupava dei pagamenti e della contabilità, avesse senz’altro prelevato il suo salario dalla cassa. Il fatto che quei prelevamenti non risultassero nella contabilità era dovuto al grave disordine lasciato dall’attrice, che aveva altresì trattenuto parte dei giustificativi contabili. Questa situazione l’aveva tra l’altro obbligato a far ricostruire da terzi i suoi conti, con una spesa di fr. 5'200.-, somma che egli ha posto in compensazione nel caso in cui non si ritenesse provato il pagamento dei salari in questione. Pure da compensare, in tal caso, erano i fr. 5'373.80 prelevati dall’attrice dal conto corrente postale dell’agenzia per pagare alcune fatture sue e del marito, i fr. 1'700.- da lei prelevati con la carta postomat ed altri fr. 51.37 per telefonate pagate dall’agenzia ma effettuate dal numero privato di quest’ultima. Oltretutto dalle pretese dell’attrice dovevano in ogni caso essere dedotti i contributi sociali, regolarmente pagati a suo tempo.
3. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 8'125.- più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che il salario del 1997 e del 1998 era stato effettivamente versato, nonostante la prova diretta di tale circostanza, da portare dal convenuto, non era stata portata: i revisori che avevano ricostruito la contabilità di quegli anni a seguito del disordine in cui erano stati trovati i documenti giustificativi dell’agenzia avevano in effetti concluso per il loro versamento e l’attrice, cui incombeva un obbligo di collaborazione nella fase probatoria, non aveva fornito nessun elemento, né in causa né nelle fasi predibattimentali, attestante che la loro conclusione fosse errata o priva di fondamento. Era del resto quanto meno anomalo che l’attrice, stante oltretutto il particolare legame di parentela con il convenuto, non avesse prelevato il suo salario durante quasi 2 anni e mezzo, pur avendolo notificato alla Cassa di compensazione e pur avendo pagato la totalità dei contributi paritetici, tanto più se si pon mente al fatto che essa aveva nel frattempo provveduto a saldare anche debiti dell’agenzia d’importanza minore rispetto al suo. Il salario maturato nel 1999, di fr. 7'500.- più fr. 625.- per quota parte di tredicesima, doveva invece esserle riconosciuto, siccome detta posta non figurava quale uscita nella contabilità allestita dal convenuto per quel periodo (doc. III°/3 rich.).
4. Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, come chiesto in sede conclusionale, per fr. 42'968.80 più interessi ed accessori, somma corrispondente ai salari netti di sua spettanza nel periodo litigioso, dedotta la somma di fr. 51.30 per telefonate. Essa ribadisce di non aver ricevuto i salari in questione, visto che la cronica carenza di liquidità dell’agenzia le permetteva unicamente di dar seguito, con fatica, ai pagamenti più importanti. Era in definitiva a torto che il Pretore aveva ritenuto che il disordine nella contabilità era stato causato da lei e che le doveva essere imputata una mancanza di collaborazione nella ricerca della verità. Quanto alla ricostruzione contabile da parte dei revisori, la stessa era poi del tutto priva di valenza probatoria, gli stessi essendosi limitati ad indicare quanto era stato loro detto dal convenuto. In tali circostanze, il primo giudice avrebbe pertanto dovuto decidere a sfavore del convenuto, pacificamente gravato dell’onere della prova del pagamento del salario.
5. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
6. A giudizio della scrivente Camera, è a ragione che l’attrice ha preteso che il convenuto non le avrebbe versato i salari dal 1° gennaio 1997 al 21 maggio 1999. E ciò per due motivi.
6.1 In base alla dottrina e alla giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuto pagamento del salario incombe al datore di lavoro (Schönenberger/Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 35 ad art. 322 CO; ICCTF 21 dicembre 1998 4C.455/1997) e nel caso di specie il convenuto non è stato in grado di portare questa prova. Il fatto che quest’ultima fosse difficile da portare siccome era la controparte ad occuparsi dei pagamenti e della gestione della contabilità non comporta di per sé un’inversione dell’onere della prova (Kummer, Berner Kommentar, N. 184 e 190 ad art. 8 CC; Schmid, Basler Kommentar, N. 71 ad art. 8 CC), che sarebbe potuta entrare in linea di conto nel caso fosse stato dimostrato che essa aveva distrutto o sottratto i necessari mezzi di prova (Kummer, op. cit., N. 191 ad art. 8 CC), ovvero in concreto la documentazione contabile attestante l’avvenuto versamento dei salari: sennonché tale circostanza, da lei fermamente contestata in causa, è rimasta allo stadio di puro parlato, l’istruttoria avendo unicamente permesso di stabilire che al termine del suo lavoro la contabilità era in disordine e che mancava della documentazione contabile (testi __________ e __________), senza però che si sia potuto accertare se quella mancanza fosse dovuta al fatto che la documentazione non era stata allestita o trattenuta dall’attrice e non piuttosto al fatto che la stessa, in particolare quella relativa al versamento dei salari, non esistesse, proprio in assenza dei relativi pagamenti. All’attrice non può del resto nemmeno essere rimproverata una mancanza di collaborazione nell’accertamento della verità (Kummer, op. cit. N. 186 seg. ad art. 8 CC; Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast, Zurigo 1955, p. 23), essa avendo offerto tutta una serie di prove -tra cui merita in particolare di essere menzionato il richiamo della contabilità e delle dichiarazioni fiscali del convenuto per gli anni 1997-1999- per stabilire i fatti rilevanti (cfr. verbale di udienza preliminare) e non avendo assolutamente tenuto in causa un comportamento ostruzionistico o contrario ai dettami della buona fede. Anzi, è semmai al convenuto che va rimproverato una certa negligenza nella fase probatoria, avendo egli rinunciato all’assunzione dell’unica prova diretta, l’interrogatorio formale dell’attrice, da lui pure inizialmente postulato.
6.2 Ma, a prescindere da quanto precede, le risultanze istruttorie ed in particolare il richiamo della contabilità e delle dichiarazioni fiscali del convenuto per gli anni 1997-1999 permettono di concludere per il mancato versamento dei salari in questione, nonostante gli indizi apparentemente contrari e comunque non determinanti evocati dal Pretore nella sentenza impugnata.
Innanzitutto va rilevato che l’assunto, per altro ineccepibile, con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che nel 1999 il salario dell’attrice non era stato versato, siccome detta posta non risultava nella contabilità allestita dal convenuto per quel periodo (doc. III°/3 rich.), non è stato oggetto di contestazione né nell’appello né nelle osservazioni ed è dunque da ritenere acquisito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307). Quanto al salario per il 1997 ed il 1998, si osserva quanto segue. La società di revisione incaricata dal convenuto di ricostruire la contabilità dell’agenzia per quei due anni era giunta alla conclusione, considerando versati i salari dell’attrice (di fr. 19'500.- annui), che il convenuto, in quanto titolare dell’agenzia, aveva avuto un guadagno annuo netto di fr. 12'541.90 nel 1997 (doc. III°/1 rich.) e di fr. 16’497.45 nel 1998 (doc. III°/2 rich.), importi questi che sono stati ripresi pari pari, salvo i centesimi, nella sua dichiarazione d’imposta 1999/2000 (doc. II°/1 rich.). I dati in questione hanno indotto l’ispettorato fiscale ad effettuare una verifica, che ha in seguito comportato, d’accordo il convenuto, a ridefinire il suo reddito professionale in fr. 50'000.- netti di media annua (verbale d’audizione 18 maggio 2001 nel plico doc. II°/1 rich.). Questa circostanza prova indubbiamente che la ricostruzione effettuata a suo tempo dai revisori incaricati dal convenuto era errata e che il loro cliente aveva in realtà avuto un guadagno annuo ben superiore a quello da essi indicato, che non poteva essere spiegato altrimenti -anche perché le altre posizioni contabili si prestavano solo in parte a correttivi di una certa importanza- se non con il mancato versamento dei salari all’attrice. La correttezza di tale conclusione è per altro suffragata dal fatto che, se non si tien conto degli esborsi per salari, il suo guadagno, corretto a ca. fr. 50'000.-, era sostanzialmente in linea con quello da lui conseguito negli anni successivi e precedenti. Per l’anno 1999 l’attore, che aveva ammesso di aver versato al successore dell’attrice il salario durante 3 mesi (pari a fr. 4'500.- lordi, cfr. doc. III°/3 rich.), aveva in effetti dichiarato un guadagno annuo netto di fr. 41'014.- (doc. III°/3 rich. e II°/2 rich.), il che significa che, senza quell’esborso, esso sarebbe stato di oltre fr. 45'000.-; per la cronaca, il 1999 aveva visto un calo di ca. il 10% delle provvigioni incassate, unica entrata dell’agenzia, passate a fr. 62'538.- (doc. III°/3), dopo essere state di fr. 70'781.05 nel 1998 (doc. III°/2) e di fr. 69'990.- nel 1997 (doc. III°/1). Prima del 1997 e meglio verosimilmente nel 1995 (cfr. doc. 24 p. 33), quando la situazione dell’agenzia, per stessa ammissione del convenuto, era per altro peggiore (conclusione p. 4 e osservazioni p. 4), le provvigioni incassate erano state di fr. 54'485.75, ciò che comunque non aveva impedito al convenuto, oltre che di pagare effettivamente lo stipendio dell’attrice, di ottenere un guadagno annuo di fr. 16'440.50 (cfr. doc. 24 p. 13), somma che, senza quell’esborso, sarebbe dunque stata di ca. fr. 36'000.-.
7. Ammesso con ciò il diritto dell’attrice al salario dal 1° gennaio 1997 alla data del suo licenziamento in tronco, si tratta ora di definire quale sia effettivamente l’importo a suo favore. Come giustamente rilevato dal convenuto, dal salario lordo dovutole per il periodo in questione, corrispondente a fr. 46'599.50 (cfr. in proposito il conteggio a p. 2 delle sue conclusioni), devono innanzitutto essere dedotti i contributi AVS (5.05%) e AD (1.5%), che in effetti non devono essere versati direttamente al lavoratore (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 14 ad art. 322 CO; IICCA 15 dicembre 1997 inc. n. 12.97.262, 16 gennaio 1997 inc. n. 12.96.222, 9 novembre 1995 inc. n. 12.95.242) e che per altro -almeno quelli relativi agli anni 1997 e 1998- erano già stati versati a suo tempo agli istituti sociali competenti (doc. 7-8 e 10-11; cfr. doc. 9 e 12 e contrario). Lo stesso discorso vale, come ammesso dall’attrice (conclusioni p. 5 e appello p. 4), anche per il premio LAINF (1.492%), che a sua volta era già stato pagato (doc. 22), almeno per gli anni 1997 e 1998.
Il salario netto di spettanza dell’attrice può quindi essere quantificato in fr. 42'851.95 (fr. 46'599.50 ./. 8.042%).
8. Resta ora da esaminare se ed eventualmente in quale misura tale importo possa essere oggetto di compensazione da parte del convenuto, come da lui ribadito nelle sue osservazioni.
8.1 L’attrice ha pacificamente ammesso (replica p. 3, conclusioni p. 2 e appello p. 3) la compensazione delle spese telefoniche, di fr. 51.37, a lei ascrivibili e pagate a suo tempo dall’agenzia (doc. 20). La somma, ridotta dal convenuto in sede conclusionale (p. 3) e con le osservazioni (p. 6) a fr. 51.30, deve pertanto essere dedotta dalle sue spettanze.
8.2 L’importo di fr. 5'373.80 utilizzato dall’attrice per pagare alcune fatture sue e del marito (doc. 18) non può invece essere oggetto di compensazione per mancanza del requisito della reciprocità delle pretese contrapposte (art. 120 cpv. 1 CO; cfr. pure Aepli, Zürcher Kommentar, N. 35 ad art. 120 CO), atteso che lo stesso non è stato prelevato dal conto corrente postale dell’agenzia, ma da un altro conto corrente postale intestato al convenuto ed al fratello __________. Di questo conto corrente non è dato a sapere in quale forma (comproprietà o proprietà comune) i due fratelli siano titolari. Ne segue che non è possibile determinare la legittimazione del convenuto ad agire in via di compensazione.
8.3 Può invece essere ammessa la compensazione dei fr. 1'700.- (doc. 19) che l’attrice ha provveduto a prelevare dal conto corrente postale dell’agenzia mediante la sua carta postomat. Essa non è in effetti stata in grado di provare che le somme in questione fossero state regolarmente registrate nella contabilità e fossero state utilizzate per i bisogni correnti dell’agenzia, quale l’acquisto di materiale per l’ufficio, francobolli, ecc..
8.4 Quanto alla somma di fr. 5'200.- fatturata dai revisori per la ricostruzione della contabilità 1997 e 1998, l’allestimento delle pratiche fiscali e la gestione di uno stabile (doc. 16 e 17; testi __________ e __________), la stessa, in applicazione degli art. 321e e 97 CO, può essere caricata all’attrice per fr. 3'200.-, somma corrispondente, in via equitativa, al solo intervento di ricostruzione della contabilità. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di stabilire che la contabilità allestita dall’attrice era in disordine e incompleta (testi __________, __________ e __________), ciò che ha reso necessario l’intervento di quei professionisti (cfr. doc. 15). Nulla agli atti permette d’altro canto di ritenere che il disordine e le carenze documentali riscontrate siano state causate da altri, in particolare dal convenuto, che si era occupato in prima persona della contabilità dopo la partenza dell’attrice (teste __________), oppure dal suo successore, che -come già accennato- aveva ripreso la sua attività a far tempo dall’ottobre 1999.
9. Ne discende che, in parziale accoglimento dell’appello, la petizione può essere accolta per fr. 37'900.65 (fr. 42'851.95 ./. fr. 51.30 ./. fr. 1'700.- ./. fr. 3'200.-) oltre interessi ed accessori.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 maggio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AO 1, __________, è condannato a versare a AP 1, __________, l’importo di fr. 37'900.65 oltre interessi al 5% dal 2 novembre 1999.
§ Limitatamente a tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
2. Le spese e le tasse di giustizia di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’attrice nella misura di 1/5 e del convenuto nella misura dei restanti 4/5. Quest’ultimo rifonderà all’attrice fr. 2'800.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 700.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/7 e per i rimanenti 6/7 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario