Incarto n.
12.2004.108

Lugano

8 luglio 2004/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Camponovo

 

 

visto l'appello 1° giugno 2004 presentato da

 

 

APPE1

(rappr. da RAPP1)

 

 

contro

 

 

la decisione 6 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa in data 17 settembre 2002 da

 

 

APPO1

(rappr. da RAPP2)

 

 

richiamata la diffida 8 giugno 2004 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 1° luglio 2004 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 2500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 6 luglio 2004 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,

 

decreta                    1.   L'appello 1° giugno 2004 di APPE1 avverso la decisione 6 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria