Incarto n.
12.2004.111

Lugano

15 giugno 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 18 febbraio 2004, presentata nei confronti del Pretore (__________) e del Segretario assessore (__________) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, da

 

 

IS1

 

nell’ambito della causa - inc. n. EF.2003.01759 di quella Pretura - promossa nei suoi confronti con istanza 24 novembre 2003 da

 

 

__________,

ora __________,

rappr. da RA2

 

volta ad ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano per un importo di fr. 16'540.95 oltre interessi e spese esecutive;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

 

 

Considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 24 novembre 2003 __________, ora __________, ha convenuto in lite IS1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, chiedendo il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;

 

                                         che con l'appello 18 febbraio 2004 -evaso il 2 giugno 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello- la convenuta, oltre ad impugnare il decreto 10 febbraio 2004 con cui era stata ammessa una domanda di restituzione in intero dell'istante, ha tra l'altro chiesto la ricusa del Pretore e del Segretario assessore della Pretura adita, evidenziando come, in occasione di alcune decisioni incidentali, essi avrebbero dato prova di parzialità, utilizzando due pesi e due misure: in particolare avrebbero respinto una sua richiesta di rinvio dell'udienza e, dopo aver ammesso una richiesta di anticipo della medesima udienza formulata dalla controparte, avrebbero accettato, oltretutto arbitrariamente, la citata domanda di restituzione in intero; 

 

                                         che la controparte, con osservazioni 26 marzo 2004, ha escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti una ricusa;

 

                                         che l'istanza di ricusa che qui ci occupa, trasmessa per competenza a questa Camera, risulta ricevibile unicamente nella misura in cui è rivolta verso il Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 30), ritenuto che la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Segretario assessore spetta al Pretore da cui questi dipende (art. 30 cpv. 1 CPC);

 

                                         che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);

 

                                         che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;

 

                                         che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);

 

                                         che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187);

 

                                         che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità, e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137);

 

                                         che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);

 

                                         che, nel caso concreto, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro concludere che la convenuta non ha reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a sfavore della convenuta o a favore della controparte;

 

                                         che innanzitutto si osserva che l'episodio relativo all'accoglimento -a detta della convenuta arbitrario- di un'istanza di restituzione in intero formulata dall'istante, non concerne l'attività del Pretore, ma semmai quella del Segretario assessore, che si è personalmente pronunciato su quell'istanza;

 

                                         che il Pretore ha unicamente accolto un'istanza formulata dall'istante volta ad anticipare la data dell'udienza e respinto la successiva richiesta di rinvio presentata dalla convenuta, giudizi entrambi ineccepibili;

 

                                         che, in effetti, la richiesta di anticipare l'udienza indetta per l'8 marzo 2004 era più che legittima, se solo si pensa che l'istanza di rigetto dell'opposizione era stata inoltrata il 24 novembre 2003 e che, per legge, la citazione all'udienza doveva avvenire entro un breve termine (cfr. art. 19 cpv. 1 LALEF);

 

                                         che del tutto legittima era pure la reiezione della richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dalla convenuta, oltretutto solo 13 giorni prima della data prevista, adducendo in particolare che il suo direttore sarebbe stato impegnato in un importante meeting all'estero e che la tematica della causa non permetteva di affidare ad altra persona l'incarico di rappresentare la società: innanzitutto, come indicato dal Pretore, la richiesta era ingiustificata, non avendo la convenuta provveduto a suffragare i motivi del suo impedimento ed era incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda che regolavano e condizionavano la fissazione delle udienze; essa, aggiungiamo noi, risultava inoltre poco sostanziata, non corredata da alcuna prova e decisamente intempestiva, visto che la data dell'udienza era nota da tempo, sì da sembrare -si pensi in particolare all'asserita impossibilità a quel momento di reperire una persona cui delegare la rappresentanza processuale della società- il classico tentativo della parte escussa di guadagnare ulteriore tempo;

 

                                         che non potendosi rimproverare al Pretore una violazione, grave o ripetuta, di norme processuali, l’istanza che qui ci occupa, del tutto infondata ed al limite del temerario, deve pertanto essere respinta con accollo alla convenuta di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

decreta:

 

                                          I.    L’istanza di ricusa 18 febbraio 2004 di IS1 è respinta.

                                          §    Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

 

 

                                          II.   La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.--), da anticiparsi dalla parte ricusante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.-- per ripetibili.

 

 

           III.  Intimazione a:     -

                                                                            -

 

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, con atti di ritorno.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario