Incarto n.
12.2004.117

Lugano

2 luglio 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Camponovo

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.415 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 24 aprile 2004 da

 

 

AP1

 

 

 

contro

 

 

 

AO1 Lugano

 

 

in materia di locazione che il Pretore supplente, con decreto 16 giugno 2004, ha stralciato dai ruoli per desistenza.

Ed ora sull'appello 23 giugno 2004 dell'istante la quale chiede che lo stralcio sia annullato e la causa ripresa.

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che la locataria istante - in occasione dell'udienza di discussione 16 giugno 2004 della sua domanda intesa a contestare una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione che liberava a favore della locatrice il deposito a garanzia della pigione - ha ritirato la sua istanza dopo che il Pretore supplente le ha confermato che la stessa era stata introdotta tardivamente e, per questo motivo, era destinata alla reiezione;

                                         che, in calce allo stesso verbale, il Pretore supplente ha decretato lo stralcio della causa dai ruoli;

 

                                         che con l'appello all'esame, l'istante ne chiede l'annullamento adducendo che al momento in cui ha espresso la desistenza dalla causa era in stato di confusione e di estremo stress e contesta di aver validamente dichiarato di essere d'accordo di ritirare l'istanza;

 

                                         che il decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza non è di per sé appellabile avendo valore di mera formalità e quindi un appello, come quello in oggetto, che verte sulla validità della desistenza è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 1 e 2);

 

                                         che al più il problema potrebbe essere esaminato, dandosene gli estremi, nell'ambito di una restituzione in intero (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 2);

 

                                         che l'appello deve così essere respinto senza, visto l'esito, il prelievo di tasse e spese di giustizia;

 

 

Per i quali motivi

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 23 giugno 2004 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario