Incarto n.
12.2004.118

Lugano

6 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.80 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 28 luglio 2003 da

 

 

AP 1

 

 

Contro

 

 

 

 

AO 1

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 32'531,65 oltre interessi quale mercede di un contratto d’appalto;

 

 

domanda avversata dalla convenuta, la quale ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 18'035,20 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;

 

 

ed ora sulle istanze di restituzione in intero 19 novembre 2003 e 6 aprile 2004 della convenuta, che il pretore ha respinto con decreto 4 giugno 2004;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

considerato

 

In fatto e in diritto:       che nel corso del 2002 le parti hanno stipulato un contratto avente per oggetto la fornitura ed il montaggio di rollamelle e tende nello stabile sito in Via M__________;

 

                                         che, eseguiti i lavori, per le proprie prestazioni la AO 1 ha emesso il 2 gennaio 2003 fatture per complessivi fr. 32'531,65, di cui la AP 1 ha rifiutato il pagamento ritenendo che i lavori non fossero stati eseguiti correttamente;

 

                                         che con petizione 28 luglio 2003 l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 32'531,65, asserendo di aver eseguito correttamente i lavori;

 

                                         che con risposta 15 ottobre 2003 la convenuta si è opposta alla petizione eccependo la difettosità dei lavori, chiedendo inoltre in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni causatile dai difetti dell’opera, quantificati in fr. 18'035,20, riservandosi l’aggiornamento dell’importo e la notifica di eventuali ulteriori difetti;

 

                                         che con istanza di restituzione in intero 19 novembre 2003 la convenuta ha chiesto di essere ammessa a addurre quale fatto nuovo l’esistenza di altri difetti emersi nel frattempo che richiedevano l’intervento di riparazione da parte di una ditta specializzata, e di poter produrre i preventivi di tali lavori;

 

                                         che con un’ulteriore istanza di restituzione 6 aprile 2004, la convenuta ha postulato di essere ammessa a produrre le fatture relative ai citati interventi e di poter estendere la domanda riconvenzionale per un importo pari alle fatture medesime;

 

                                         che la parte attrice, convenuta nelle istanze di cui trattasi, vi si è opposta;

 

                                         che il pretore, con decreto 4 giugno 2004 ha respinto le domande, l’istante non avendo reso verosimile di aver preso conoscenza dei difetti solo il 6 novembre 2003 né che i lavori di riparazione sarebbero stati fatti il 25 marzo 2004, sicché non sarebbe possibile determinarsi sulla tempestività delle istanze né sull’assenza di negligenza del richiedente;

 

                                         che con appello 22 giugno 2004 l’istante postula la riforma del giudizio del pretore nel senso di accogliere le istanze, sufficientemente motivate e documentate;

 

                                         che con osservazioni 10 agosto 2004 laAO 1 ha postulato la reiezione del gravame con argomenti che, in quanto necessario, saranno ripresi appresso;

 

                                         che, dando seguito alla richiesta di sospensione dell’appellante, il pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, concedendo implicitamente effetto sospensivo all’appello (art. 141 CPC), per cui il gravame dev’essere evaso prima della continuazione della causa;

 

                                         che la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC) e dev’essere chiesta entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC);

 

                                         che nel caso concreto l’appellante ha chiesto con la prima istanza di essere ammessa ad addurre quali fatti nuovi l’esistenza di difetti emersi il 6 novembre 2003 e quali nuovi documenti i preventivi di spesa del 6 e 14 novembre 2003 per le riparazioni dei medesimi difetti, e con la seconda istanza ha poi chiesto di produrre le fatture per i menzionati lavori di riparazione, nel frattempo eseguiti;

 

                                         che non v’è contestazione in merito al carattere di novità ai sensi dell’art. 138 CPC dei fatti e delle prove di cui la convenuta chiede di essere ammessa a addurre, rispettivamente a produrre, né sul fatto che essa ne sia venuta a conoscenza nei tempi e modi addotti nell’istanza;

 

                                         che, trattandosi di situazioni di fatto e di prove documentali venute in essere successivamente al limite preclusivo dell’art. 78 CPC (e quindi nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova” in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”) decade eo ipso qualsiasi negligenza della parte che intende avvalersene per non averle prodotte prima (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 138 m. 11; Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, ad Art. 93 n. 3);

 

                                         che inoltre i nuovi fatti e le nuove prove di cui trattasi sono senz’altro pertinenti poiché attinenti al tema della lite e delle contestazioni della convenuta e, in un giudizio di verosimiglianza, possono apparire influenti senza che, con ciò, la fondatezza delle circostanze e la rilevanza di queste prove siano sottratte all’esame ed alla valutazione del giudice del merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 138 m. 5);

 

                                         che la tempestività della domanda di restituzione in intero, nel senso dell’ossequio del termine di cui all’art. 139 CPC, non è in sé contestata ma è in ogni caso stata rispettata, sia per l’adduzione dei nuovi fatti che per la produzione dei nuovi documenti, la convenuta essendo venuta a conoscenza il 6 novembre dei difetti, dei preventivi non prima del 7 rispettivamente del 14 novembre e delle fatture non prima del 1 aprile, quando la __________ SA glieli ha trasmessi;

 

                                         che la questione se l’appellante potesse, con l’ordinaria verifica dei lavori eseguiti dall’attrice, rilevare già prima l’esistenza di ulteriori difetti è questione da esaminare nel merito;

 

                                         che, di conseguenza, l’istanza dev’essere accolta, consentendo all’appellante di addurre quale fatto nuovo l’esistenza dei difetti riscontrati il 6 novembre 2004 e di produrre i relativi documenti;

 

                                         che, in applicazione dell’art. 74 lett. b CPC, va di conseguenza  ammessa anche l’estensione della domanda riconvenzionale per gli importi di fr. 3'069,85 e 2'024,50 come chiesto con le istanze 19 novembre e 6 aprile 2004;

 

                                         che pertanto l’istanza va accolta e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

 

 

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 22 giugno 2004 di AP 1 è accolto e di conseguenza il decreto 4 giugno 2004 del Pretore della giurisdizione dei Mendrisio-Nord è così modificato:

 

1.      Le istanze di restituzione in intero 19 novembre 2003 e 6 aprile 2004 sono accolte e di conseguenza l’istante è ammessa  a addurre l’esistenza dei difetti riscontrati il 6 novembre 2003. Sono inoltre prodotti in causa, quali nuovi documenti, quelli di cui ai plichi doc. 22, 23 e 24-27 allegati alle stesse istanze di restituzione.

 

2.      Le istanze di mutazione dell’azione sono accolte. L’importo della domanda riconvenzionale è di conseguenza aumentato degli importi di fr. 3'069,85 e fr. 2'024.50.

 

3.      Le spese di fr. 50.- e la tassa di giustizia di fr. 300.- sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 350.- a titolo di ripetibili.

                                        

                                   II.   La tassa e le spese di giudizio d’appello in complessivi

                                         Fr. 350.-, già anticipate dall’appellante, sono a carico della parte appellata, la quale inoltre rifonderà all’appellante fr. 300.- di ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-    ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario