Incarto n.
12.2004.135

Lugano

6 agosto 2004/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney–Colombo

 

segretaria:

Camponovo

 

 

visto l'appello 3 agosto 2004 presentato da

 

 

e

 

 

contro

 

 

il decreto di sfratto 19 luglio 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa promossa in data 14 giugno 2004 dalla

 

 

AO1

(rappr. da RA1)

 

 

Richiamato l’art. 308 CPC a mente del quale l’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, ridotto a dieci nella procedura sommaria (come è quella di sfratto) e in quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto.

 

Considerato che il termine di cui all’art. 308 CPC, come ogni altro termine stabilito dalla legge (art. 129 CPC), è di natura assoluta e perentoria, per cui compete al Giudice esaminare “ex officio” se lo stesso sia o meno rispettato.

 

Atteso che il decreto impugnato è stato ritirato il 23 luglio 2004 (come dagli accertamenti eseguiti da questa Camera) percui il termine d'appello di 10 giorni scadeva il 2 agosto 2004.

 

Constatato come l’appello consegnato alla posta il 3 agosto 2004 dai signori __________ e __________ risulti così tardivo,

 

 

decreta                    1.   L'appello 3 agosto 2004 di AP1 di cui sopra é dichiarato irricevibile perché tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La segretaria