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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.717 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 23 giugno 2004 da
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AO1
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contro |
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AP1 AP2
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che il Segretario assessore, con decreto 27 luglio 2004, ha accolto, facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione dell'istante, entro 10 giorni dall'intimazione della decisione, l’appartamento di 3 1/2 locali al pianterreno dello stabile sito in __________ a __________o;
ed ora sul ricorso 13 agosto 2004, corredato di una richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, con cui i convenuti chiedono di annullare il decreto di sfratto e di convocare le parti per una nuova udienza;
mentre l'istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, corredato di una richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio, i convenuti chiedono di annullare il decreto di sfratto e dunque di convocare le parti per una nuova udienza, adducendo di non aver potuto partecipare all'udienza di discussione del 26 luglio 2004, per non aver ricevuto gli avvisi di ritiro (foglietti gialli) delle raccomandate 28 giugno 2004 contenenti la citazione per quell'udienza;
che
giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, per regola,
mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei
regolamenti postali;
che, per giurisprudenza invalsa, la prova dell'avvenuta intimazione spetta all'autorità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 124), fermo restando che quando il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l'avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non si può parlare di notifica conforme, atteso che non si possa escludere un errore da parte del funzionario postale, che può aver messo l'avviso in questione in un'altra buca lettere o casella postale oppure anche averlo del tutto omesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 124);
che nel caso di specie ci si trova per l'appunto confrontati con una tale contestazione da parte dei destinatari dell'avviso raccomandato contenente la citazione all'udienza, così che, in assenza di una prova circa l'effettivo ricevimento dell'avviso di ritiro -nulla risulta in effetti agli atti a questo proposito- si deve senz'altro concludere per l'inefficacia, e dunque la nullità (art. 124 cpv. 7 CPC), della notifica in questione;
che la conseguenza di questa situazione non può che essere la nullità del giudizio impugnato, emanato senza che ai convenuti sia stata data la possibilità di partecipare all'udienza e dunque di esprimersi sull'istanza di sfratto (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che l’appello può pertanto essere accolto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 313bis), senza che sia necessario intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 segg. e 313bis CPC
pronuncia
1. L’appello 13 agosto 2004 di AP1 é accolto e di conseguenza il decreto di sfratto 27 luglio 2004 è dichiarato nullo.
§ Gli atti sono ritornati al Segretario assessore affinché provveda a citare le parti a una nuova udienza di discussione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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- le - -
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
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Terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario