Incarto n.
12.2004.144

Lugano

31 maggio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27 gennaio 2000 da

 

 

 

AO 1 

 

 

contro

 

 

 e AP 2 

entrambi rappr. dall’   RA 1 

 

 

 

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di Fr. 158'000.55 oltre interessi al 5% dal 28 settembre 1998 e che il Pretore, con sentenza 22 giugno 2004 (intimata il 22 luglio 2004), ha parzialmente accolto per Fr. 14'788.60 oltre interessi al 5% a partire dal 28 settembre 1998.

 

Appellanti i convenuti i quali, con appello 2 settembre 2004, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso dell’integrale reiezione delle domande di petizione mentre l’attrice non ha presentato osservazioni all’appello.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

 

 

Considerato

 

in fatto e in diritto:       che la parte appellata è stata sciolta in seguito a fallimento dichiarato dal Pretore il 13 ottobre 2004;

 

                                         che il 2 settembre 2004 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, con l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;

 

                                         che con provvedimento 23 febbraio 2005 (FUSC n. 42 del 1 marzo 2005) l’Ufficio del registro ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la società appellata;

 

                                         che, di conseguenza, la parte appellata è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);

 

                                         che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili, mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia               1.   L’appello 2 settembre 2004 di AP 1 e AP 2 è stralciato dai ruoli.

 

2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione all’   ;

                                         e all’ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio;

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                    Il segretario