Incarto n.
12.2004.147

Lugano

29 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.30 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15 gennaio 2001 da

 

 

 AO 1 

  RA 2 

 

 

contro

 

 

  AP 1 

  RA 1 

 

con la quale l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'800.- oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 1998 nonché il rigetto dell¿opposizione interposta al precetto esecutivo no 781218 dell¿Ufficio di esecuzione di Lugano;

 

domanda avversata dal convenuto, il quale ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell¿attrice al pagamento della somma di fr. 768,50 oltre interessi, e che il pretore con decisione 16 agosto 2004 ha accolto limitatamente all¿importo di fr. 10'341,10 oltre interessi, respingendo la domanda riconvenzionale;

 

appellante il convenuto, che con atto di appello del 7 settembre 2004 chiede in via principale l¿annullamento del querelato giudizio e il rinvio dell¿incarto al primo giudice per il completamento dell¿istruttoria e l¿emanazione di un nuovo giudizio e, in via subordinata, la modifica della sentenza nel senso di accogliere la petizione limitatamente all¿importo di fr. 768,50 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999;

 

mentre l¿attrice, con osservazioni dell¿11 ottobre 2004, postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   Nel corso del 1994, AO 1 conferì un mandato all¿AP 1 in relazione alla riattazione di uno stabile, sito a __________, di cui essa era comproprietaria. La nota d¿onorario di fr. 22'320.- dell¿8 novembre 1994 essendo rimasta impagata, l¿AP 1 avviò nei confronti della committente una procedura giudiziaria, sfociata nella sentenza 30 ottobre 1995 della Pretura di Lugano, sezione 1, con la quale la convenuta fu condannata a versargli l¿importo di fr. 22'320.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 1994, e l¿opposizione al precetto esecutivo spiccato nei di lei confronti rigettata. La sentenza è cresciuta in giudicato, l¿appello 16 marzo 1998 della convenuta essendo stato dichiarato tardivo con sentenza 26 agosto 1998 di questa Camera.

 

 

                                   2.   Nel contesto della continuazione della procedura esecutiva, le parti hanno poi sottoscritto in data 3 dicembre 1998 un accordo transattivo in virtù del quale AO 1 doveva versare all¿AP 1 fr. 25'000.- a tacitazione delle sue pretese di cui alla precitata sentenza, mentre l¿AP 1 si obbligava a consegnarle una serie di documenti. Il pagamento della somma pattuita è avvenuto seduta stante mentre per quanto riguarda i documenti l¿AP 1 ne ha dati una parte, impegnandosi a consegnare ¿entro 10 giorni dalla firma del presente atto ... la seguente ulteriore documentazione inerente il lavoro da lui svolto:
- n. 2 (due) copie tavole espositive scala 1:50;

                                         - n. 1 (uno) copia di tutti i lucidi menzionati al punto b) nel documento del 25 aprile del 1994.

                                         - n. 3 (tre) copie delle analisi delle soluzioni dei progetti attuabili, scala 1:100 nonché del computo dei costi di costruzione preventivabili.¿

                                         Egli confermava altresì ¿non esservi altra documentazione da consegnare, né relativa al suo lavoro né di proprietà del committente¿.

                                         Il 25 marzo 1999 l¿AP 1 ha consegnato ancora i documenti da C a N - a suo tempo prodotti in pretura nell¿ambito della causa creditoria - nonché 10 lucidi, rilievo 1:50, in originale. Così interpellato, il 23 giugno 1999 egli confermava di non detenere altra documentazione rispetto a quella  consegnata in occasione degli incontri del 3 dicembre e del 25 marzo 1999.

 

                                         AO 1, sostenendo di non aver ricevuto i documenti che controparte doveva consegnarle in virtù della convenzione 3 dicembre 1998, ha poi chiesto, invano,  all¿AP 1 il pagamento del relativo controvalore.

 

 

                                   3.   Con petizione 15 gennaio 2001 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell¿importo di fr. 12'800.- oltre interessi. Invocata l¿inadempienza della controparte, che neppure era in grado di far fronte al suo obbligo di consegnare i documenti secondo l¿accordo intercorso, l¿attrice ne ha dedotto che il convenuto non aveva eseguito le prestazioni a suo tempo fatturate e ne ha chiesto il risarcimento, desumendone il valore dalla precedente sentenza 30 ottobre 1995.

 

                                         Con risposta 20 maggio 2001 il convenuto si è opposto alla petizione, adducendo di aver consegnato all¿attrice tutto quanto era in suo possesso al momento della stipula dell¿accordo transattivo. Unitamente alla risposta di causa, ha prodotto le copie dei documenti, appositamente ristampati, di cui controparte lamentava la mancata consegna. Ha poi rilevato come l¿esecuzione delle prestazioni da parte sua fosse già stata accertata dal pretore con sentenza 30 ottobre 1995 e quindi non sarebbe più possibile mettere in dubbio tale fatto. Sostenendo poi di aver dovuto procedere a ricerche d¿archivio ed alla ristampa dei documenti, in via riconvenzionale ha postulato la condanna dell¿attrice al pagamento delle spese in cui è incorso, quantificate in fr. 768,50, di cui fr. 268,50 quale costo delle copie e fr. 500.- per il dispendio di tempo del proprio ufficio.

 

                                         Con la replica e risposta alla riconvenzionale l¿attrice ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale confermando la petizione. Con l¿allegato di duplica e replica riconvenzionale il convenuto ha anch¿esso confermato le proprie domande, e così entrambe le parti con le rispettive conclusioni.

 

 

                                   4.   Con sentenza 16 agosto 2004 il pretore ha accolto la petizione limitatamente all¿importo di fr. 10'341.10 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999. Il primo giudice ha dapprima ritenuto che il convenuto era da considerare inadempiente perché non aveva consegnato i documenti malgrado avesse assunto un preciso impegno in tal senso nell¿ambito dell¿accordo transattivo, rilevando in seguito che la produzione dei documenti stessi nell¿ambito della procedura giudiziaria non poteva costituire adempimento. Riguardo all¿ammontare della pretesa, ha considerato che gli importi richiesti non erano stati contestati, ma li ha nondimeno ridotti nella medesima proporzione con cui il convenuto aveva ridotto la propria pretesa d¿onorario in sede transattiva.

 

 

                                   5.   Con appello 7 settembre 2004 il convenuto chiede in via principale l¿annullamento del querelato giudizio e il rinvio dell¿incarto al primo giudice affinché completi l¿istruttoria ed emani un nuovo giudizio. A mente dell¿appellante la sentenza sarebbe nulla perché il pretore, decidendo di non assumere la prova peritale malgrado l¿avesse ammessa con l¿ordinanza sulle prove, avrebbe modificato l¿ordinanza medesima omettendo però di interpellare preventivamente le parti, violando così il diritto al contraddittorio. Donde la nullità dell¿ordinanza, che comporterebbe pure la nullità della sentenza impugnata. In via subordinata chiede che nel merito la decisione venga riformata nel senso di riconoscere all¿attrice l¿importo di fr. 768,50 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999.

 

                                         Con osservazioni 11 ottobre 2004 l¿appellata ha postulato la reiezione del gravame.

 

 

Considerato

 

In diritto:                  6.   Per quanto riguarda la decisione con la quale il pretore non ha ammesso la prova peritale, va rilevato che, a dispetto del tenore del dispositivo e nonostante che per gli effetti che ne derivano sia paragonabile ad una modifica dell¿ordinanza sulle prove, trattasi di una decisione con la quale il primo giudice si pronuncia sull¿ammissibilità dei quesiti, come previsto dall¿art. 247 cpv. 7 CPC. In effetti, avendo egli ritenuto che le domande peritali non fossero necessarie e/o idonee a chiarire aspetti controversi della vicenda, il pretore non le ha ammesse. La particolarità della situazione risiede invero nel fatto che, tutti i quesiti essendo stati giudicati inammissibili, la prova peritale veniva a cadere. Quand¿anche ciò costituisse - di fatto - una modifica dell¿ordinanza sulle prove, la procedura era quella prevista dall¿art. 247 CPC e non quella stabilita dall¿art. 182 cpv. 3 CPC, sicché non sono ravvisabili in concreto vizi procedurali che possano rendere nulla la decisione, di cui l¿appellante neppure potrebbe invocare l¿annullabilità poiché, avendo proceduto nel seguito della causa senza nulla eccepire, vi osterebbe l'art. 143. cpv. 2 CPC. Di conseguenza, la domanda intesa ad annullare il giudizio e rinviare l¿incarto al primo giudice va respinta.

 

 

                                   7.   Nel merito l¿appellante censura la decisione del pretore il quale, identificando il costo dei documenti che egli si era impegnato a produrre con il valore delle prestazioni dell¿architetto, avrebbe omesso di considerare che l¿esecuzione di tali prestazioni era già stata accertata in modo vincolante da una precedente sentenza e non poteva quindi più essere oggetto di contestazione. Inoltre, con l¿accordo del 3 dicembre 1998 egli si sarebbe impegnato unicamente a consegnare i documenti e non a eseguire le prestazioni d¿architetto, da lui già fatte e per le quali gli era stato riconosciuto giudizialmente il diritto alla mercede. Il valore dei documenti sarebbe di conseguenza pari al costo per la stampa e la riproduzione dei documenti, di complessivi fr. 768,50, oggetto della domanda riconvenzionale. Postula quindi che, in via subordinata la sentenza sia modificata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a tale importo.

 

 

                                   8.   Giusta l¿art. 97 CO, il debitore che non adempie l¿obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che non provi che nessuna colpa gli è imputabile. In particolare, il creditore deve dimostrare l¿esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno, mentre il debitore può liberarsi dalla responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 67.05 e 68.07; Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2. ed., n. 5 ss. e 61 ss. ad art. 97 CO). In applicazione dell¿art. 97 CO, il creditore ha il diritto di ottenere il risarcimento dell¿interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente. Così non solo deve essere tenuto in considerazione il minor valore della prestazione effettuata, ma anche eventuali ulteriori danni conseguenti al manchevole operato del debitore (Schwenzer, op. cit., n. 14.29, 64.22 e 68.06; Wiegand, op. cit., n. 46 e 53 ss. ad art. 97 CO).

 

 

                                   9.   Le parti hanno concluso, il 3 dicembre 1998, un compromesso, denominato ¿accordo transattivo¿ con il quale AO 1 doveva versare all¿AP 1 fr. 25'000.- a tacitazione delle sue pretese, mentre l¿AP 1 si obbligava a consegnarle una serie di documenti. Pacifica essendo l¿inadempienza dell¿AP 1, il quale non ha fatto fronte interamente ai propri obblighi - egli ha infatti omesso di consegnare le copie tavole espositive scala 1:50, le copie delle analisi delle soluzioni dei progetti attuabili, in scala 1:100 e il computo dei costi di costruzione preventivabili, tanto che neppure contesta seriamente la propria inadempienza, limitandosi a sollevare fumose quanto inconsistenti giustificazioni per la mancata consegna dei documenti - AO 1 doveva ancora dimostrare che dalla mancata consegna dei documenti di cui trattasi le è derivato un danno. L¿attrice non ha però spiegato quale danno le sarebbe derivato dalla mancata consegna dei piani. Anzi, essa stessa afferma che per lei la prestazione effettiva è divenuta priva d¿interesse (replica pag. 4) sicché non si intravede come possa sostenere che il fatto di non avere i piani costituisca un danno.

                                         Certo, dall¿inadempienza dell¿AP 1 essa ha dedotto che le prestazioni da questi a suo tempo fatturatele non erano state eseguite, contestando quindi che egli avesse diritto alla relativa mercede. Così facendo, l¿attrice non ha tuttavia sostenuto l¿esistenza di un danno conseguente all¿inadempienza della convenzione, ma ha rimesso in discussione il diritto dell¿AP 1 a percepire la mercede per il lavoro svolto in esecuzione del contratto d¿architetto. Questo diritto era però già stato accertato dal Pretore con la sentenza 30 ottobre 1995, cresciuta in giudicato, sicché non era ammissibile rimetterlo in discussione, ostandovi il principio della res iudicata.

                                        

                                         Solo con le osservazioni all¿appello l¿appellata rileva, in fine, che per ottenere la stessa prestazione promessa ma non eseguita dall¿AP 1 un terzo incaricato avrebbe dovuto rifare il medesimo lavoro, ma con una spesa superiore perché non in possesso degli studi già fatti dallo stesso AP 1. Trattasi di fatti mai allegati in prima sede, la cui adduzione in sede di appello è pertanto inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                       

                                         Di conseguenza, in mancanza di un danno, la petizione andava respinta. Ritenuto comunque che il convenuto in questa sede ammette la pretesa della convenuta per l¿importo di fr. 768,50, la sentenza del Pretore va modificata accogliendo la petizione in questa misura.

 

 

                                10.   L¿appellata eccepisce ancora che il convenuto avrebbe omesso di contestare in prima istanza l¿ammontare del risarcimento. A torto. Già si è detto che la pretesa dell¿attrice è stata fondata sulla pretesa inadempienza del convenuto nell¿ambito del contratto d¿architetto, fondamento contestato dal convenuto, il quale ha sostenuto che il corretto adempimento del contratto d¿architetto ed il suo diritto alla mercede erano già stati accertati in modo vincolante dal Pretore nell¿ambito di un¿altra procedura.

 

                                         Di conseguenza l¿appello dev¿essere accolto nella sua domanda subordinata e la sentenza impugnata riformata in tal senso. La tassa di giustizia e le spese di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:               I.   L'appello 7 settembre 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 agosto 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

 

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza l¿arch. AP 1 è condannato a pagare a AO 1 la somma di fr. 768,50 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999.

                                         2.   Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta al PE n. 781218 dell¿UE di Lugano.

                                         3.   La tassa di giustizia dell¿azione principale in complessivi fr. 800.- e le spese , da anticipare come di rito, sono a carico del convenuto per 1/16  e dell¿attrice per 15/16. Quest¿ultima rifonderà inoltre al convenuto fr. 1'125.- a titolo di ripetibili parziali. 

                                     

II.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

 

      a) tassa di giustizia                             fr.    400.-

      b) spese                                               fr.      50.-

totale                                                     fr.    450.-

 

                                         già anticipati dall¿appellante, restano a suo carico per 1/10 e per il resto sono poste a carico dell¿appellata, con l¿obbligo di rifondere alle controparte fr. 700.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario