Incarto n.:
12.2004.151

Lugano

15 settembre 2004

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.256 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25 aprile 2002 da

 

 

APPE1

rappr. da RAPP2

 

 

 

contro

 

 

 

APPO1

rappr. da RAPP1

 

 

con la quale l'attore chiede il disconoscimento di un debito di fr. 900'000.- derivante da un accordo concluso il 2 marzo 2000 e la riconsegna di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 500'000.- gravante collettivamente in II e pari rango le quote di PPP n. __________ e __________del fondo base particella n. __________ RFD di __________;

 

e ora sull'appello 4 settembre 2004 di APPE1 nei confronti del decreto 26 luglio 2004 del Pretore con il quale è fatto ordine all'attore di prestare una cauzione processuale di fr. 50'000.-;

 

letti ed esaminati gli atti dell'incarto,

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che il Pretore ha obbligato l'attore, su esplicita richiesta del convenuto, a prestare una cauzione processuale di fr. 50'000.- poiché si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, adempiendo così la condizione di cui all'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC;

 

                                         che lo stato di insolvenza è stato accertato, poiché in seguito a pignoramento le proprietà immobiliari PPP n. __________ e __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ sono state vendute all'incanto per fr. 690'000.- a fronte di crediti notificati per complessivi fr. 1'603'806.10 (doc. 5);

 

                                         che con l'appello in esame l'attore ritiene la domanda di prestazione di cauzione ingiustificata poiché il credito del convenuto per le eventuali ripetibili sarebbe coperto dal ricavo della vendita immobiliare, anche nell'ipotesi in cui l'azione di disconoscimento dovesse essere respinta;

 

                                         che scopo della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la difficoltà di ottenerne il rimborso nel caso di esito a lei positivo della causa (Rep. 1978, pag. 342);

 

                                         che la cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi (Rep. 1990, pag. 275; II CCA sentenza del 23 dicembre 2003 inc. 12.2003.218), nemmeno potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte convenuta a farne domanda, giacché si tratta di un diritto che la legge le offre;

 

                                         che in concreto l'attore non nega la sua insolvenza, confermando anzi la sua mancanza di liquidità, e non contesta l'ammontare della cauzione, stabilita dal Pretore in funzione dell'elevato valore di causa (fr. 900'000.-);

 

                                         che a detta dell'attore il convenuto potrebbe coprire il suo credito per le eventuali ripetibili con l'importo di fr. 253'125.20 a disposizione dei crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie n. 4 e 5 dell'elenco oneri (verbale d'incanto, doc. 6), le spese processuali e le ripetibili avendo priorità sul capitale ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 CO, ciò che renderebbe inutile il versamento della cauzione processuale;

 

                                         che la mera constatazione dell'insolvenza in cui si trova l'attore è motivo sufficiente per ammettere il suo obbligo di versare una cauzione processuale ai sensi dell'art. 153 CPC, ragione per la quale è irrilevante ai fini del giudizio sapere a quali crediti il convenuto dovrebbe imputare in priorità l'importo disponibile che rimarrebbe a sua disposizione dopo il noto incanto;

 

                                         che nella fattispecie non ricorrono le eccezioni previste dall'art. 154 CPC per l'esenzione dalla cauzione processuale;

 

                                         che l'appello dell'attore si rivela così del tutto infondato e può essere evaso già con l'esame preliminare dell'art. 313bis, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

 

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;

 

                                         che gli oneri processuali sono a carico dell'appellante;

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente LTG,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 4 settembre 2004 di APPE1 è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario