Incarto n.
12.2004.159

Lugano

29 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.1150 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20 giugno 1995 da

 

 

CE 1 composta di:

 AP 1 

 AP 2 

 AP 3 

 AP 4 

  RA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

  RA 1 

 

 

chiedente la condanna del convenuto a consegnare agli attori tutte le azioni della G__________ SA e, in subordine a pagare loro la somma di fr. 3'500'000.- oltre interessi al 5% dalla data della petizione;

 

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2004 ha respinto, condannando parte attrice al pagamento della tassa di giustizia di fr. 18'000.- e delle spese e a rifondere a controparte fr. 140'000.- di ripetibili;

 

appellante la parte attrice con atto di appello 6 settembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di porre la tassa di giustizia a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna e non assegnare ripetibili o comunque di ridurre le stesse;

 

mentre con osservazioni 11 novembre 2004 il convenuto postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti.

 

 

 

Considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con petizione 20 giugno 1995AP 1aveva venduto il pacchetto azionario della G__________ all’avv. V__________, il quale però avrebbe agito per lui a titolo fiduciario per aggirare il divieto di contrarre con sé stesso. V__________ e C__________ non sarebbero quindi diventati proprietari dei titoli. Neppure i convenuti, che da questi avevano acquistato le azioni, ne sarebbero divenuti proprietari, perché avrebbero dovuto presumere che le stesse erano provento di azioni delittuose.

 

 

                                   2.   Con risposta 7 novembre 1995 i convenuti S__________ e AO 1 hanno postulato la reiezione della petizione,  rilevando che il secondo aveva regolarmente acquistato le azioni dal C__________ nel 1985 al prezzo di un milione di franchi -prezzo corrispondente al valore della società - fatto di cui gli attori erano stati informati dal C__________ medesimo senza suscitare in loro contestazioni di sorta. A prescindere quindi da eventuali mancanze addebitabili al C__________, AO 1 sarebbe diventato legittimo proprietario dei titoli, avendoli acquistati in buona fede da un fiduciario e ad un prezzo congruo.  

                                         Il convenuto E__________ è rimasto precluso.

                                         Con la replica parte attrice ha chiesto di dimettere dalla lite S__________ e E__________, confermando per il resto le proprie domande come fatto anche dal convenuto AO 1 con la duplica.

                                         Con decreto 24 marzo 1997 il Pretore ha dimesso dalla lite i convenuti S__________ e E__________.

 

 

                                   3.   Con sentenza 13 luglio 2004, il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha dapprima rilevato che la provata nullità del contratto a suo tempo stipulato da C__________ con l’avv. V__________, relativo alle azioni di cui trattasi, non inficiava la regolarità della vendita delle azioni al AO 1, perché comunque il C__________ era sempre stato in possesso delle azioni, che aveva poi venduto al prezzo di un milione di franchi - prezzo corrispondente, a mente del perito giudiziario, al valore reale netto della società nel 1985 - previa autorizzazione degli attori.

                                         Il primo giudice ha poi caricato le spese alla parte attrice, condannandola pure a rifondere al convenuto l’importo di fr. 140'000.- per ripetibili.

 

 

                                   4.   Con appello del 6 settembre 2004, parte attrice postula la riforma del giudizio sulle spese chiedendo che la tassa di giustizia sia messa a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna. Postula altresì che non siano attribuite ripetibili o, in subordine che a controparte sia riconosciuto a tale titolo un importo di soli fr. 36'850.- o, ancor più subordinatamente, di fr. 73'700.-.

                                         Il convenuto, con osservazioni 11 ottobre 2004, chiede la reiezione del gravame.

 

 

                                   5.   L’art. 148 cpv. 1 CPC dispone che il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Secondo il cpv. 2 della medesima norma, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

 

 

                               6.1.   Gli appellanti contestano il giudizio pretorile che ha posto integralmente a loro carico gli oneri processuali e li ha condannati alla rifusione alla controparte dell'importo di fr. 140'000.- a titolo di ripetibili, sostenendo che la sentenza del Pretore sarebbe errata. In sostanza, essi rimproverano al primo giudice di aver considerato a torto valida la cessione delle azioni al convenuto, omettendo di considerare che C__________ non era autorizzato a disporne. Inoltre il Pretore avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti perché, rifiutando di assumere le prove offerte, avrebbe impedito loro di dimostrare la mancanza di buona fede del convenuto nell’acquisto dei titoli. In questa situazione, pur rinunciando esplicitamente ad appellare sul merito della vertenza, ritengono che gli oneri processuali non possano essere messi integralmente a loro carico.

 

                               6.2.   Con la sentenza 13 luglio 2004 il pretore ha accertato che il convenuto è legittimo proprietario del pacchetto azionario della G__________, respingendo la domanda degli attori che ne rivendicavano la proprietà. Gli appellanti, invocando l’erroneità della decisione impugnata, rimettono in definitiva in dubbio la proprietà del convenuto sulle azioni; questo è inammissibile, perché tale diritto è stato accertato in modo vincolante con il giudizio del Pretore che, non impugnato su questo punto, ha forza di cosa giudicata. Nella misura in cui gli appellanti chiedono di ripartire diversamente gli oneri processuali fondandosi su questi argomenti, l’appello è quindi inevitabilmente destinato all’insuccesso e va respinto.

 

                                6.3   Gli appellanti rimproverano ancora al primo giudice di non aver tenuto conto dell’atteggiamento della controparte, alla quale rimproverano di non aver voluto chiarire la titolarità delle azioni prima dell’inoltro della causa, rilevando che ciò avrebbe loro permesso di valutare diversamente l’opportunità di stare in lite. La motivazione addotta dagli appellanti è inconsistente. Gli attori hanno rivendicato sin dall’inizio le azioni e, non avendo la certezza su chi le detenesse, hanno chiamando in causa chi, secondo loro, ne era in possesso. Già con la risposta di causa la parte convenuta ha sostenuto che proprietario dei titoli era il convenuto AO 1, tanto che a seguito di questa affermazione sono stati dimessi dalla lite i convenuti S__________ e E__________, senza che ciò abbia in qualche modo influenzato la continuazione della vertenza, che è comunque proseguita nei confronti del convenuto AO 1. Ciò dimostra che il dubbio degli appellanti non era sull’opportunità di promuovere un’azione giudiziaria, ma solo su chi dovessero convenire in causa.

                                         Non si è quindi in presenza di giusti motivi per dipartirsi dal principio della soccombenza.

 

 

                                   7.   Gli appellanti censurano la decisione del Pretore che li ha condannati a rifondere al convenuto fr. 140'000.- di ripetibili, sostenendo che, per principio, a fronte di un valore di causa elevato quale quello in esame, l’onorario sarebbe da determinare in applicazione dell’art. 11 TOA, tenendo conto anche del dispendio orario. Considerate 200 ore di lavoro del patrocinatore a fr. 250.-, ne risulterebbe, in applicazione della “nota formula” un onorario di fr. 73'700.-.

 

                                         Per quanto concerne le ripetibili, la TOA prevede per valori litigiosi oltre i fr. 1’500'000.- un onorario normale variante dal 3 al 6%. Applicato al valore litigioso della causa di cui trattasi, di fr. 3'500'000.-, ciò corrisponde ad un onorario tra fr. 105'000.- e fr. 210'000.-. L’importo di fr. 140'000.- fissato dal Pretore si situa quindi poco al di sopra del minimo tariffale, considerato che è comprensivo di spese e IVA. Sebbene si sia in presenza di una pratica dal valore importante, non si è ancora confrontati con un elevatissimo valore di causa e di conseguenza non si impone, per principio, l’applicazione dell’aliquota tariffaria minima e nemmeno si può affermare di essere confrontati con un importo per ripetibili esorbitante, per il quale si imporrebbe di dover far capo anche al criterio della retribuzione oraria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 2).

                                         Ciò considerato, e tenuto conto che gli appellanti neppure hanno contestato gli argomenti esposti dal Pretore in merito alla quantificazione delle ripetibili, né reso verosimile che l’importo da esso stabilito sia eccessivo o abusivo, l’appello va respinto. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per questi motivi

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'appello 6 settembre 2004 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.  2’450.–

                                         b) spese                         fr.       50.–

                                                                                fr.   2’500.–

                                         già anticipati dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere, sempre in solido, a controparte fr. 4’000.- di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-      ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario