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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.178 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 10 marzo 1997 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Lit. 677'194’929 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a Lit. 677'195'179, pari a Eur 349'742.-;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 agosto 2004 ha accolto per Eur 322'475.- più interessi;
appellante il convenuto con atto di appello 13 settembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 2 novembre 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta la società italiana __________ (in seguito G__________) si è impegnata a fornire alla società mauritana F__________ (in seguito F__________) tutta una serie di apparecchiature idrogeologiche per trivellazioni (doc. 1). In base all’ultima versione degli accordi (doc. 3), per il pagamento del saldo del prezzo d’acquisto della merce elencata nella cosiddetta “lista B.1” del contratto, l’acquirente avrebbe dovuto emettere a favore del venditore 6 effetti cambiari di DM 170'966.90 ciascuno, con scadenza rispettivamente 15 luglio 1991, 15 gennaio 1992, 15 luglio 1992, 15 gennaio 1993, 15 luglio 1993 e 15 gennaio 1994, avallati dalla B__________ (in seguito B__________), che sarebbero poi stati rimessi al venditore dalla Ba__________, rappresentante dell’acquirente, dietro presentazione della copia della polizza di carico della merce e del verbale di accettazione della stessa firmato dall’acquirente.
2. Venuta in possesso dei 6 effetti cambiari, G__________, con contratto 15 marzo 1991 (doc. B), ha stipulato con AP 1 (in seguito AP 1), __________ una polizza assicurativa volta in particolare a garantire la mancata riscossione dei crediti dilazionati oggetto della menzionata operazione di esportazione in __________.
Al fine di smobilizzare il credito essa, il 2 aprile 1991 (cfr. doc. 8), ha ceduto alla banca luganese AO 1 i diritti derivanti dalla polizza assicurativa, cessione di cui AP 1 ha preso atto il 3 maggio 1991 (doc. H).
3. A seguito del mancato pagamento del prezzo da parte di F__________ e B__________, che lamentavano la difettosità della fornitura, AO 1 si è prontamente rivolta a AP 1 per ottenere il pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza, pari al 75% dell’importo assicurato (doc. B), ottenendo tuttavia il suo rifiuto, comunicato il 27 maggio 1993 (doc. S). Richiesta di motivare la sua presa di posizione, la compagnia d’assicurazione, il 13 gennaio 1994 (doc. Z), ha in sostanza osservato che la fornitura era stata contestata, che la cessionaria non aveva presentato la necessaria documentazione rispettivamente non aveva esperito tutte le azioni utili contrattualmente previste per la salvaguardia del credito, in particolare le azioni verso la banca avallante e la procedura arbitrale prevista dal contratto di compravendita.
4. Per superare la situazione d’empasse che si era venuta a creare, con i debitori mauritani che rifiutavano qualsiasi pagamento e con la compagnia d’assicurazione che negava ogni indennizzo, la banca cessionaria, per salvare il salvabile, ha ritenuto di aderire alla richiesta dei debitori __________ di partecipare ad un incontro volto alla ricerca di un accordo extragiudiziario. In quell’occasione, il 22 febbraio 1994 (doc. BB), questi ultimi si sono detti disposti a transare la lite con un pagamento omnicomprensivo di DM 300'000.-. Prima di accettare la proposta, la banca cessionaria, il 16 marzo 1994 (doc. DD), ha chiesto all’assicuratore di voler dare il suo assenso alla transazione e, preso atto della risposta 12 maggio 1994 di costui (doc. FF) secondo cui “qualsiasi decisione attinente alle azioni di recupero del credito insoluto risulta di Vs. esclusiva competenza”, ha infine ritenuto di accettarla (doc. EE, HH, TT), incassando in seguito quella somma e tacitando i debitori.
5. Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di un importo rettificato in sede conclusionale a Lit. 677'195'179 oltre interessi, pari a Eur 349'742.-, somma corrispondente all’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione ed alle spese di diverso genere da lei nel frattempo sopportate (viaggi, consulenze legali e costi organizzativi), previa deduzione di quanto essa aveva potuto incassare con la transazione. L’attrice ha in sostanza rilevato di aver ossequiato a tutti gli obblighi contrattuali previsti dalla polizza e che gli argomenti addotti a suo tempo dalla controparte per opporsi al pagamento, per altro formulati tardivamente e quindi in malafede, erano del tutto infondati.
Di diverso parere il convenuto, il quale si è opposto alla petizione ribadendo le ragioni che l’avevano indotto a rifiutare l’indennizzo e rilevando in ogni caso che, a seguito della transazione, l’attrice non poteva più pretendere nulla nei suoi confronti, avendo in tal modo compromesso il suo diritto di surrogazione.
6. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per Eur 322'475.- più interessi, ammettendo sostanzialmente le pretese fatte valere dall’attrice, salvo quella relativa alle spese di diverso genere, di Lit. 66'796'796, riconosciuta solo in ragione di Lit. 14'000'000. Il giudice di prime cure, premessa correttamente l’applicazione alla presente fattispecie del diritto italiano, ha innanzitutto ritenuto che non era stato provato che la merce fornita da G__________ fosse difettosa. Il fatto che nelle particolari circostanze l’attrice, adempiendo per altro all’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 CCIt., avesse aderito alla transazione proposta dai debitori mauritani, non poteva a sua volta esserle rimproverato, anche perché il convenuto era stato tempestivamente coinvolto in quella procedura prima che l’accordo si perfezionasse. Quanto infine all’obbligo dell’attrice di promuovere cause in __________ o procedimenti arbitrali, lo stesso neppure era previsto nelle condizioni generali.
7. Con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. A suo dire, l’attrice non avrebbe adempiuto all’obbligo di salvataggio del credito (art. 1914 CCIt.), in particolare laddove aveva omesso di presentare e protestare gli effetti cambiari, vanificando con ciò le vie di ricorso contro F__________ e B__________; non avrebbe inoltre ossequiato alle chiare istruzioni fornitele per ottenere gli indennizzi (doc. Z); e infine avrebbe pregiudicato il diritto di surrogazione dell’assicuratore (art. 1916 cpv. 3 CCIt.), nella misura in cui aveva aderito unilateralmente alla proposta transattiva formulata dai debitori mauritani. Il danno subito dal convenuto a dipendenza di quelle violazioni contrattuali corrisponderebbe alla somma pretesa dall’attrice stessa, sicché quest’ultima nulla potrebbe più vantare nei suoi confronti.
8. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
9. Con la prima censura d’appello il convenuto rimprovera all’attrice di non aver a suo tempo presentato e protestato gli effetti cambiari, fatto che, a suo dire, costituirebbe una violazione degli obblighi contrattuali e legali di salvataggio (art. 1914 CCIt.), e di aver così compromesso le azioni contro F__________ e B__________.
9.1 In base al contratto di assicurazione (art. 12, doc. B) ed all’accordo con cui l’attrice è divenuta cessionaria degli eventuali indennizzi previsti nello stesso (doc. H), ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo per il verificarsi del sinistro relativo al rischio indicato all’art. 3 lett. B n. 3 b iii, quello che qui interessa, il cessionario dell’assicurato deve tra l’altro dimostrare, oltre al verificarsi del rischio assicurato -in concreto non contestato dalle parti- che è stato fatto in tempo utile quanto possibile per il recupero del credito stesso nonché per evitare ogni pregiudizio ai diritti di surroga. La clausola in questione riprende sostanzialmente il tenore dell’art. 1914 cpv. 1 CCIt., il quale, con marginale “obbligo di salvataggio”, impone all’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
9.2 Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, nella circostanza che gli effetti cambiari in esame non siano stati presentati e protestati non si può intravedere una violazione dell’obbligo di salvataggio da parte dell’attrice. Innanzitutto ci si potrebbe chiedere se agli stessi non debba persino essere negata la qualità di cambiale, di vaglia cambiario o di un altro titolo affine, ciò che escluderebbe già la facoltà di promuovere un’azione cambiaria nei confronti del debitore o dell’avallante. I titoli in questione, che sono stati versati agli atti su una fotocopia di due pagine corrispondenti verosimilmente al recto ed al verso di ogni singolo effetto (cfr. doc. F), pur contenendo le classiche formule di una cambiale tratta, in particolare la denominazione “veuillez payer contre cette lettre de change” e l’indicazione all’ordine di chi andava fatto il pagamento (G__________) rispettivamente la persona del trattario (F__________), non sembrano in effetti presentare nel recto e meglio a destra, nella zona in cui vi è la menzione prestampata “timbre”, la firma del traente (sull’esigenza della sua firma sul recto, cfr. De Semo, Trattato di diritto cambiario, 3. ed., Padova 1963, p. 308), ciò che ne comporterebbe la nullità (cfr. art. 1 n. 8 e 2 RD 14 dicembre 1933; cfr. pure De Semo, op. cit., p. 305 seg. e 308; la soluzione è per altro identica nel diritto svizzero: art. 991 n. 8 e 992 CO), anche perché il fatto che sul verso (doc. 16-21) vi sia la firma di G__________ non sembra modificare la situazione, la stessa, per altro fisicamente inserita sotto la dichiarazione di avallo di B__________, non essendo stata apposta al momento dell’emissione dei titoli (cfr. doc. F) ma solo in epoca successiva ed oltretutto sotto un’ulteriore aggiunta “N.B Autorisation BCM N° 91/009/L/DMSE/SM/91 du 16/01/1991 objet AP de changes (Direction des marchés Sect- d’exportation)”, e non potendo quindi essere intesa quale firma del traente, ma tutt’al più quale semplice girata (per De Semo, op. cit., p. 308, la firma sul verso è eccezionalmente ammissibile solo se non dà luogo a dubbi circa la qualità di traente). Ma, in ogni caso, volendo anche ammettere che gli effetti in questione costituiscano una valida cambiale, così come avrebbe dovuto originariamente essere nelle intenzioni delle parti (doc. 1 e 2), o un valido vaglia cambiario, come invece le parti sembravano aver previsto successivamente (doc. 3), l’esito della lite non sarebbe diverso. L’azione diretta contro gli obbligati principali in via cambiaria, ovvero, nella cambiale tratta, l’accettante e i loro avallanti, e nel vaglia cambiario, l’emittente ed i suoi avallanti, è in effetti assoggettata soltanto alla prescrizione, mentre la sola azione di regresso verso gli obbligati sussidiari, ovvero il traente, il girante ed i loro avallanti, è altresì sottoposta, per quanto è qui d’interesse, alla tempestiva presentazione dell’effetto cambiario ed alla tempestiva levata del protesto in caso di mancato pagamento (Pellizzi/Partesotti, Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, 2. ed., Padova 1995, n. 1 ad art. 60 RD 14 dicembre 1933; De Semo, op. cit, p. 574 segg.; Angeloni, La cambiale e il vaglia cambiario, 4. ed., Milano 1964, p. 396; Bianchi d’Espinosa, Le leggi cambiarie, 3. ed., Milano 1969, p. 271 seg.; la soluzione è per altro identica nel diritto svizzero: Netzle, Basler Kommentar, N. 2 ad art. 1022 CO; Meier-Hayoz/von der Krone, Wertpapierrecht, Berna 1995 p. 211). Nel caso di specie pacifico che F__________ fosse l’accettante rispettivamente l’emittente degli effetti, è incontestabile che B__________ era la sua avallante -lo stesso convenuto ha del resto ammesso che gli effetti erano stati garantiti da quest’ultima per F__________ (risposta p. 10, appello p. 13), sua cliente (appello p. 8 seg. e 12)- anche perché il fatto che la dichiarazione di avallo sia stata apposta prima della firma di G__________ esclude in ogni caso che l’avallo potesse garantire la posizione del traente. In tali circostanze, ritenuto che il termine di prescrizione triennale previsto dal diritto cambiario (Pellizzi/Partesotti, op. cit., n. 2 ad art. 94 RD 14 dicembre 1933; De Semo, op. cit., ibidem; Angeloni, op. cit., p. 611; la soluzione è per altro identica nel diritto svizzero: Berti, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 1069 CO) non era ancora scaduto allorché il convenuto era stato richiesto di pronunciarsi in merito all’accettazione o meno della proposta transattiva dei debitori mauritani (doc. DD, EE), si ha che la presentazione dei titoli e la successiva levata del protesto non erano atti necessari per poter in seguito procedere in via cambiaria nei loro confronti ed è quindi escluso che la mancata messa in atto di quei provvedimenti da parte dell’attrice possa aver comportato la perdita delle azioni contro F__________ e B__________.
In entrambe le ipotesi, atteso che il termine decennale di prescrizione previsto dal contratto di fornitura delle merci (art. 2946 CCIt.), retto pacificamente dal diritto italiano (cfr. pure doc. 1 e 2), non era ancora scaduto al momento in cui era stata proposta la nota transazione e che le contestazioni in merito alla difettosità della merce fornita sono state ormai evase con il giudizio del Pretore, rimasto incontestato su questo punto, è del tutto escluso che eventuali comportamenti omissivi da parte dell’attrice possano aver comportato la perdita delle azioni giudiziarie o arbitrali contro F__________ e B__________.
10. Quanto alla censura d’appello con cui il convenuto rimprovera all’attrice di non aver ossequiato alle chiare istruzioni fornitele per ottenere gli indennizzi (doc. Z), la stessa dev’essere dichiarata irricevibile siccome è stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), atteso che in sede conclusionale la parte convenuta non si era (più) prevalsa di quelle circostanze per contestare la pretesa attorea.
11. Del tutto infondata è infine anche l’ultima censura d’appello, quella con cui l’attrice rimprovera all’attrice di aver pregiudicato il suo diritto di surrogazione (art. 1916 cpv. 3 CCIt.) allorché aveva aderito unilateralmente alla proposta transattiva formulata dai debitori mauritani. La dottrina e la giurisprudenza italiane hanno in effetti già avuto modo di stabilire che se di principio è vero che il pregiudizio al diritto di cui all’art. 1916 cpv. 3 CCIt. può aversi con transazioni o rinunce o ancora con comportamenti omissivi da parte dell’assicurato, ad es. lasciando decorrere termini di prescrizione o decadenza, è però altrettanto vero che l’assicurato non è responsabile se l’assicuratore era stato avvertito tempestivamente ed era perciò in grado di tutelare i propri interessi (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 6. ed., Padova 2002, n. V ad art. 1916 CCIt. con riferimento alla sentenza n. 58/2296 della Corte di Cassazione). Ed è per l’appunto quello che è accaduto nel caso di specie. Come già accennato in precedenza, l’attrice, prima di accettare la proposta transattiva formulata da F__________ e B__________, si era in effetti rivolta al convenuto per chiedergli come doveva comportarsi. L’ente convenuto, informato di quell’iniziativa, avrebbe potuto risponderle di accettare la proposta e in tal caso non avrebbe potuto lamentarsi per la perdita del suo diritto di surrogazione, oppure avrebbe potuto risponderle di rifiutare la proposta e in tal caso avrebbe dovuto rifonderle almeno i DM 300'000.- oggetto della proposta lasciando con ciò impregiudicato il destino dell’importo rimanente, rispettivamente avrebbe potuto pagarle l’intero indennizzo beneficiando con ciò del diritto di surrogazione. A quel momento esso era pertanto in grado di tutelare i suoi interessi e, non avendolo fatto -la sua risposta secondo cui “qualsiasi decisione attinente alle azioni di recupero del credito insoluto risulta di Vs. esclusiva competenza” deve in effetti essere intesa in tal senso- non può più lamentarsi per la decisione che la controparte ha poi ritenuto di prendere.
12. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 settembre 2004 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario