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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.641 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 25 agosto 2003 da
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20 AO 21 AO 22 AO 23 AO 24 AO 25 AO 26 AO 27 AO 28 AO 29 AO 30 AO 31 AO 32 AO 33 AO 34 AO 35 AO 36 AO 37 AO 38 AO 39 AO 40 AO 41
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contro |
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AP 1
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con la quale è stato chiesto, in via cautelare, di far ordine al Consiglio di amministrazione della AP 1 e per essa, al suo Presidente ____________________, di applicare l’art. 2 cpv. 1 degli statuti sociali nel suo tenore precedente all’assemblea del 30 giugno 2003, a meno che le decisioni di sponsorizzazione siano adottate con il consenso dei rappresentanti dell’azionariato privato;
che il Pretore, con decisione 31 agosto 2004 - dopo che già con pronuncia supercautelare del 26 agosto 2003 aveva accolto la domanda - ha confermato.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 15 settembre 2004, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare degli istanti mentre questi, con osservazioni 15 ottobre 2004, ne chiedono la reiezione con conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 30 giugno 2003 ha avuto luogo l’assemblea generale ordinaria della AP 1. In quell’occasione, l’art. 2 cpv. 1 dello statuto, del seguente tenore: “Scopo della società è l’esercizio diretto e per appalto del __________, l’esercizio dei piccoli ed eventualmente grandi giochi in conformità delle legge vigenti. Essa potrà altresì organizzare o finanziare direttamente o indirettamente manifestazioni che abbiano un impatto turistico nella __________” è stato sostituito da altra formulazione e meglio: “Scopo della società è l’esercizio diretto o per appalto di una casa da gioco concessionata in conformità delle leggi vigenti. Essa potrà altresì organizzare o finanziare direttamente e indirettamente manifestazioni culturali, sportive, turistiche, congressuali ed espositive di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale, che abbiano un impatto sull’immagine della __________”.
La modifica è stata adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 (art. 15 dello statuto) grazie al voto dell’azionista Comune di __________ che detiene il 70% del capitale sociale, mentre il rimanente 30% è controllato da azionisti privati, e che l’aveva espressamente proposta.
2. Gli istanti, azionisti privati che non hanno approvato la modifica, in particolare il diverso ed ampliato scopo di finanziamento delle manifestazioni di cui alla seconda frase della norma, hanno presentato un’azione di contestazione di questa delibera assembleare chiedendone l’annullamento.
Invocano, a sostegno della loro richiesta, il fatto che la nuova versione dell’articolo statutario permetterebbe sponsorizzazioni di manifestazioni e di varie società cittadine, così come palesemente intende condurre l’azionista __________ i cui rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione hanno prevalenza numerica, di così grande importanza da sopprimere qualsiasi finalità lucrativa e qualsiasi prospettiva di profitto, svuotando il significato economico del diritto degli azionisti che si vedrebbero privati del dividendo. Inoltre sarebbe violato il principio di parità di trattamento degli azionisti poiché quello di maggioranza (la __________) viene privilegiato con la possibilità di compiere devoluzioni dirette od indirette di utili, mascherati in forma di sponsorizzazioni che per la maggior parte gli competerebbero in prima persona quale ente pubblico, che in definitiva non potrebbero più pervenire agli azionisti privati.
Contestualmente, invocando l’urgenza ed il pericolo in mora stante le palesate intenzioni della __________ di far capo in modo massiccio alle nuove possibilità di sponsorizzazioni, hanno chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare, da adottarsi inaudita parte, inteso a far sì che, per tutta la durata della causa di merito, venisse ancora applicato il vecchio art. 2 cpv. 1 nel senso che i finanziamenti della AP 1 avvenissero nei modi e nei termini del precedente tenore della norma statutaria.
3. Il Pretore, con decisione supercautelare 26 agosto 2003, ha accolto la domanda provvisionale che ha poi confermato - dopo il contraddittorio, in occasione del quale la parte convenuta AP 1 si è opposta alla richiesta, e l’istruttoria di causa - con il decreto qui impugnato.
Il Pretore ha ritenuto verosimile che, con l’adozione della contestata nuova norma statutaria, l’azionista __________ ha messo in atto una manovra per rafforzare la sua posizione dominante rispetto agli azionisti minoritari in modo da far passare, senza possibilità di opposizioni e ricorsi, un programma di sponsorizzazioni e persino di finanziamenti più ampi e importanti rispetto a quelli precedentemente erogati sulla base del precedente tenore dell’art. 2 cpv. 1 degli statuti.
Prendendo spunto da un rapporto della commissione della gestione del 31.3.2003 sul messaggio municipale n. 6199 riguardante il progetto di sviluppo del nuovo polo culturale della __________ nell’area dell’ex __________,nel quale si parla di contributi che la AP 1 dovrebbe mettere a disposizione per assumere direttamente, o per garantire, una parte importante (almeno il 30%) dei costi di costruzione di quella iniziativa, il primo giudice ha ritenuto che tali paventati finanziamenti dell’ordine di decine di milioni di franchi non fossero, per nulla, compatibili con lo scopo lucrativo della società sopprimendo di fatto la propensione all’utile e costituendo una violazione del principio dell’uguaglianza tra azionisti, a favore di quello maggioritario che si vedrebbe, con ciò, favorito nella ripartizione degli utili societari. Ha inoltre riconosciuto la necessaria urgenza del provvedimento poiché la realizzazione di questi scopi appare incombente.
Non ha invece considerato adempiuti i presupposti, per l’ottenimento del provvedimento cautelare, con riguardo al tema delle sponsorizzazioni di manifestazioni e di società cittadine, in particolare sportive, riconoscendo che, pur avendo il __________ manovrato per allargare lo spettro di tali interventi, la realtà dei dati concreti dimostrerebbe che non ci sia pericolo che l’azionista di maggioranza abbia percorso la via di chiedere ed ottenere tali e tante sponsorizzazioni a scapito della redditività minima della società anonima, in modo da violare i diritti degli azionisti minoritari. Del resto gli importi richiesti dal __________ per tali scopi non si scosterebbero da quelli erogati prima che la AP 1 ottenesse la concessione per i grandi giochi e ristrutturasse l’edificio in cui opera e sarebbero, in ogni caso, proporzionati agli utili della società così come previsto anche nei piani finanziari per gli anni a venire.
4. Con l’appello che ci occupa la AP 1 chiede la riforma del giudizio del Pretore nel senso che il chiesto provvedimento cautelare venga respinto e la misura supercautelare revocata mentre le controparti, con le loro osservazioni all’appello ne chiedono la reiezione a conferma della pronuncia pretorile.
Delle motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
5. Una corretta lettura ed interpretazione del nuovo scopo sociale, riferito al finanziamento di manifestazioni che diano lustro all’immagine della __________, porta a considerare che, effettivamente, rispetto alla precedente versione statutaria vi sia un ampliamento dei possibili destinatari delle sponsorizzazioni quando si comprendono anche realtà locali e regionali che non coincidono con quelle che possono avere impatto turistico per la città. Non appare, invece, esorbitante includere manifestazioni, la cui tipologia è stata semplicemente esemplificata, nazionali o internazionali che abbiano risonanza di immagine per la città poiché ciò corrisponde, con altre parole, al precedente intendimento statutario.
Non è invece condivisibile l’assunto del Pretore, mai nemmeno seriamente sostenuto dagli istanti, che la nuova versione litigiosa della norma statutaria possa comprendere possibilità di finanziamenti, da parte della AP 1, per la realizzazione di strutture ed edifici comunali di tipo culturale, museale, congressuale o sportivo. Infatti quando si parla di manifestazioni si intende uno spettacolo destinato ad un pubblico numeroso, ossia un intrattenimento o una rappresentazione che si svolge sotto lo sguardo di una folla di spettatori (cfr. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, ed. Utet, alle voci “manifestazione” e “spettacolo”) e non, certamente, il contenitore (museo, teatro, sala congressuale o stadio) che quella manifestazione ospita.
È così escluso, non solo a livello di verosimiglianza ma ad un esame di merito, che la nuova versione dell’art. 2 cpv. 1 degli statuti __________possa permettere di ritenere compreso nello scopo societario la partecipazione della società, sotto qualsiasi forma (finanziamento, garanzia o anticipo, ecc.), all’edificazione di edifici pubblici della citta.
6. Come anticipato al primo capoverso del considerando che precede, la nuova versione ha, rispetto alla precedente, ampliato formalmente la gamma delle sponsorizzazioni allineandosi però con quanto era già stato fatto in precedenza, e senza che, nella realtà per gli anni 2003 e 2004 e nelle previsioni per gli anni a venire, come indicato nel primo giudizio, sia riscontrabile un aumento abusivo e sconsiderato degli importi elargiti. Appare, infatti, dalla testimonianza dell’____________________ __________, presidente del consiglio d’amministrazione dellaAP 1 che, prima della ristrutturazione dell’edificio che ospita la casa da gioco, la spesa annua per sponsorizzazioni si aggirava sui tre milioni di franchi e che, in seguito, si è ridotta stante gli impegni finanziari maggiori dovuti a quei lavori così da raggiungere importi attorno al milione di franchi nel 2003 e nel 2004, con previsione di aumento in considerazione anche dei previsti consistenti aumenti dei ricavi lordi. Si può così affermare, a livello di verosimiglianza, che la versione litigiosa della norma statutaria oltre ad essere molto simile a quella sostituita, rifletta lo spirito precedente, in tema di sponsorizzazioni, della società e degli azionisti, anche di minoranza che avevano accettato elargizioni per importi elevati e, anche, limitate ad un contesto locale (__________ ad esempio), come ammettono al punto 4.3. a pag. 14 delle osservazioni all’appello.
Ci si potrebbe allora chiedere se - considerato che il testo modificato della norma statutaria è sostanzialmente simile al precedente fatta salva l’apertura a sponsorizzazioni locali, che nel contesto generale appare un dettaglio, e che gli importi previsti per le prossime sponsorizzazioni non superano quelli che laAP 1 erogava negli anni precedenti - gli istanti abbiano un sufficiente interesse giuridico all’azione di annullamento della relativa delibera assembleare ponendosi, questa loro iniziativa, in contraddizione con il loro precedente atteggiamento al proposito (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. Auflage, § 16 n. 107, pag. 1954).
Ma tale questione può essere lasciata aperta poiché non appare che la modifica statutaria litigiosa violi i diritti degli azionisti di minoranza e, di conseguenza, mancando il buon fondamento dell’azione di merito (requisito indispensabile per l’ottenimento di misure provvisionali: cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI ad art. 376 m. 4) la domanda di provvedimenti cautelari non può, contrariamente alla conclusione del primo giudizio, essere accolta.
7. Per fondare e consentire l’annullamento di una decisione assembleare è necessario che la stessa, nel caso specifico la modifica dello statuto, violi concretamente la legge o lo statuto e non che si presti, eventualmente e virtualmente, ad una simile violazione così che una possibile interpretazione abusiva o un’applicazione della norma tale da ledere l’uguaglianza tra gli azionisti o da rendere illusorio lo scopo lucrativo della società o intesa ad erodere l’utile e quindi ad annullare il diritto al dividendo non rappresenta, ancora, un motivo di annullamento ai sensi dell’art. 706 CO (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 25 n. 16, pag. 249; BSK OR II-Dubs/Truffer, Art. 706 n. 8; Tanner, Zürcher Kommentar, Art. 706 N. 131-132; DTF 117 II 308 consid. 6a e 6b).
Gli istanti affermano che la modifica del cpv. 1 dell’art. 2 dello statuto della società convenuta equivale a sopprimere le finalità lucrative dell’anonima e alla rinuncia a qualsiasi prospettiva di profitto (petizione, pag. 12), ma mal si comprende come la modifica che, in definitiva, allarga semplicemente le possibilità di sponsorizzazioni a realtà locali e regionali (vedi consid. 5) possa, come tale, violare i diritti degli azionisti di minoranza quando invece la precedente versione non racchiudeva in se tale trasgressione. Sia con l’una che con l’altra disposizione statutaria la violazione dei diritti degli azionisti risulta possibile non per il contenuto della norma come tale ma per le eventuali interpretazioni ed applicazioni che se ne potrebbero fare. Gli stessi istanti parlano di “potenziale, indiscriminato aumento delle sponsorizzazioni” (osservazioni all’appello, pag. 14). Ed allora non appare destinata a successo l’azione di merito che questa norma vuole annullare in funzione di una paventata attuazione distorta ed abusiva, eventualmente lesiva dei diritti e degli interessi degli azionisti di minoranza e degli scopi primari della società anonima. Infatti oggetto di contestazione potranno essere quelle future deliberazioni da individuare nell’approvazione assembleare, contestata dagli azionisti di minoranza, di poste di preventivo o di consuntivo economico annuale che, appoggiandosi su quella norma statutaria, incideranno effettivamente sulle prerogative degli azionisti in modo tale da realizzare la violazione di disposizioni di legge e dello statuto, in particolare concretizzando, come alle esemplificazioni dell’art. 706 cpv. 2 CO, la soppressione o la limitazione di loro diritti, l’ineguaglianza di trattamento tra azionisti o l’abolizione dello scopo lucrativo della società.
8. Riassumendo si ha che la modifica statutaria non concretizza quindi, in sé, una violazione chiara della legge o degli statuti e non spetta certo al giudice procedere ad un’analisi delle interpretazioni e delle applicazioni possibili per determinare quali sarebbero conformi alla legge e quali non lo sarebbero. Ne segue che l’azione di merito non appare destinata a successo e la chiesta misura cautelare va, di riflesso, respinta.
L’appello viene così accolto con il carico di spese e ripetibili, di prima e di seconda sede, agli istanti ed appellati.
Per i quali motivi
visti gli art. 706 CO, 376 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 2004 diAP 1 è accolto e di conseguenza il decreto 31 agosto 2004 del Pretore di Lugano è così riformato:
1. L’istanza cautelare 25 agosto 2003 di AO 1 e litisconsorti è respinta ed il decreto supercautelare 26 agosto 2003 è revocato.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 1'500.- sono poste a carico degli istanti in solido che, sempre con il vincolo della solidarietà, rifonderanno a controparte Fr. 4'000.- di ripetibili.
II. La tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese di Fr. 50.- della procedura d’appello, già anticipate dall’appellante, sono a carico degli appellati in solido che, sempre in solido, rifonderanno a controparte Fr. 3'000.- di ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario