Incarto n.
12.2004.178

Lugano

8 novembre 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.14 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 7 luglio 2000 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. dall¿  RA 1 

 

 

con la quale l¿attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 28'623,90 oltre interessi per inadempienza contrattuale, cui il convenuto si è opposto, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi nonché la restituzione di alcuni oggetti;

 

domande sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 8 settembre 2004, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 25'000.- oltre interessi e respingendo la domanda riconvenzionale;

 

appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 settembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione integrale delle domande di petizione e dell¿accoglimento integrale della domanda riconvenzionale;

 

mentre l¿attore, con osservazioni del 28 gennaio 2004, postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   AP 1 è stato attivo per molti anni quale allevatore di bestiame e produttore di formaggio dell¿alpe. Dal 1981 egli ha gestito l¿alpe di __________, di proprietà del __________ di __________ e la __________ di __________, di proprietà privata.

                                         AO 1, ingegnere agronomo HTL, gestisce a sua volta un¿azienda agricola sita nel comune di __________, ed è anch¿egli attivo in particolare nell¿allevamento di bestiame e nella produzione di formaggi e latticini.

                                         Negli anni 1998 e 1999 AO 1 ha collaborato con AP 1 nella conduzione dell¿alpe __________ e della prealpe di __________, il primo anno quale casaro e l¿anno successivo  assumendone personalmente la gestione e facendo alcuni investimenti per migliorarne e valorizzarne le infrastrutture. Per quanto concerne la remunerazione di quest¿attività, per ciascun anno è stato allestito un conteggio delle spettanze dell¿attore, dalle quali il convenuto ha poi trattenuto fr. 10'000.- nel 1998 quale ¿caparra¿ e un identico importo nel 1999, indicando ¿contratto alpe¿.                                               

 

 

                                   2.   Con petizione 7 luglio 2000 AO 1, invocate le norme sull¿inadempienza contrattuale, ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 28'623,90 oltre interessi. L¿attore sostiene di aver stipulato con il convenuto due accordi di collaborazione, uno per l¿anno 1998 e l¿altro per il 1999, aventi per oggetto l¿attività di alpeggiatura sull¿alpe di __________ e sulla prealpe di __________. Allestiti i conteggi di dare e avere sulla base di tali accordi, il convenuto ne avrebbe trattenuto una parte, rifiutandosi di versargli il saldo spettantegli. A mente dell¿attore, in base agli accordi in essere per il periodo in questione  la trattenuta sarebbe ingiustificata, mancando peraltro eventuali ulteriori pattuizioni che la renderebbero lecita.

 

 

                                   3.   Con risposta 7 novembre 2000 AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi e alla restituzione di alcuni oggetti. A mente del convenuto, la collaborazione venuta in essere tra le parti durante le stagioni 1998 e 1999 si inseriva in accordo più ampio, stipulato nella forma orale, prevedente da una parte la cessione all¿attore delle attività sull¿alpe di __________ e sulla prealpe di __________, con il suo subingresso quale conduttore nei contratti d¿affitto con il __________ di __________ e con i privati, e dall¿altra il versamento al convenuto di fr. 120'000.- quale prezzo per l¿avviamento, per lo sfruttamento dei suoi prati per un periodo di sei anni e per l¿inventario. La trattenuta degli importi reclamati dall¿attore sarebbe quindi stata fatta di comune accordo, essendone stata prevista la deduzione dal prezzo pattuito per la cessione. L¿attore avrebbe però rotto unilateralmente e in modo arbitrario il contratto, e ciò a soli 10 giorni dalla data prevista per il carico dell¿alpe nella stagione 2000, causando un ingente danno - valutato in fr. 45¿000.- - al convenuto che, riconosciuta la pretesa di controparte limitatamente a fr. 25'000.- - pari agli importi trattenuti sulle liquidazioni 1998 e 1999 nell¿ambito della cessione dell¿attività - in via riconvenzionale ne chiede la condanna al pagamento della rimanenza, vale a dire di fr. 20'000.-.

 

 

                                   4.   Con replica e risposta riconvenzionale l¿attore ha confermato le domande di petizione e, pur non formulando domande di giudizio in merito all¿azione riconvenzionale, egli ne contesta la base fattuale. Ribadito che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, la collaborazione per gli anni 1998 e 1999 era regolata da singoli e separati accordi, contesta l¿esistenza di vincoli per il 2000, rilevando in particolare che, malgrado le trattative intercorse, le parti non avevano concluso alcun accordo in merito alla cessione dell¿attività sugli alpi di __________ e __________, ciò non da ultimo a causa delle insostenibili pretese avanzate dal convenuto il quale, già inadempiente negli accordi relativi agli anni precedenti, avrebbe inserito nelle trattative nuove, inaccettabili richieste.

 

                                         Con la duplica il convenuto ha confermato le domande di risposta e riconvenzione.

                                         Con le conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande chiedendo la reiezione di quelle della parte avversa.

 

 

                                   5.   Con sentenza 8 settembre 2004 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all¿importo di fr. 25'000.-, respingendo invece la domanda riconvenzionale. Il primo giudice ha avantutto accertato che le parti avevano pattuito, seppure solo oralmente, l¿alienazione dei diritti di gestione degli alpi, che avrebbero dovuto essere acquistati  al prezzo di fr. 120'000.- dall¿attore, il quale avrebbe dovuto riprendere definitivamente l¿attività nel 2000, per gli anni 1998 e 1999 egli potendosi ancora avvalere della collaborazione del convenuto. Il Pretore ha poi considerato inadempiente il convenuto perché non aveva fatto fronte al proprio obbligo di presentare l¿attore quale suo subentrante ai proprietari dei terreni ed al __________ di __________. Ha però poi rilevato che la mancanza di una regolare messa in mora da parte dell¿attore rendeva intempestiva la rescissione del contratto da esso attuata. Il primo giudice ha nondimeno ritenuto che la questione non rivestiva particolare importanza poiché la disdetta era comunque stata accettata dal convenuto. Ciò premesso, egli ha considerato che la rescissione del contratto comportava l¿obbligo delle parti di restituire le rispettive prestazioni. Ha quindi ammesso la pretesa dell¿attore limitatamente a fr. 25'000.-, pari agli importi che il convenuto aveva riconosciuto di aver trattenuto dalle liquidazioni, respingendola per la rimanenza perché non sufficientemente liquida. Il Pretore ha poi respinto le pretese risarcitorie fatte valere in via riconvenzionale perché mancava la prova del danno.

 

 

                                   6.   Con appello 28 settembre 2004 il convenuto chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, argomentando che il primo giudice avrebbe ritenuto a torto non dimostrato il danno fatto valere in via riconvenzionale.

 

                                         Con osservazioni 28 gennaio 2005 l¿appellato postula la reiezione del gravame, riproponendo altresì le proprie contestazioni in merito all¿esistenza di un contratto tra le parti relativo alla cessione dell¿attività di cui trattasi.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  7.   Il Pretore ha accertato l¿esistenza di un contratto tra AP 1 e AO 1, relativo alla cessione dell¿attività sull¿alpe di __________ e sulla prealpe di __________, riconoscendo quindi di principio l¿obbligo dell¿attore di risarcire il danno per averlo intempestivamente rescisso, ma ha in seguito negato il risarcimento per mancanza di prova del danno. L¿appellante censura la sentenza, argomentando che l¿ammontare del danno risulterebbe in modo sufficiente dall¿istruttoria di causa.

                                         L¿appellato, come già in prima sede, con le proprie osservazioni ripropone la contestazione relativa al fondamento dell¿obbligo risarcitorio, censurando la decisione di prima istanza nella misura in cui il Pretore ha ritenuto che le parti avessero stipulato un accordo in merito alla cessione dell¿attività. Sarà quindi necessario esaminare avantutto se le parti abbiano concluso il contestato negozio.

 

 

                                   8.   Per l¿art. 1 CO, il contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà. L¿accordo deve comprendere tutti i punti essenziali del contratto (art. 2 CO). In caso di contestazioni, la prova della sua esistenza va portata da chi ne vuol dedurre un proprio diritto (art. 8 CC).

                                          

                                         Dagli atti di causa risulta che AP 1, intenzionato a cessare la propria attività aveva preso contatto con vari interessati per la cessione della medesima, in particolare con AO 1, con il quale erano poi continuate le trattative. AO 1 ha confermato la propria intenzione di rilevare l¿esercizio degli alpeggi (interrogatorio formale, verbale 19 settembre 2001), che aveva peraltro dimostrata anche con fatti concreti, segnatamente affiancando AP 1 nella gestione degli alpi negli anni 1998 e 1999, che lo avrebbe così introdotto gradualmente in tale attività. Inoltre come pertinentemente rilevato anche dal primo giudice, l¿attore aveva fatto alcuni investimenti per migliorare le infrastrutture degli alpeggi e aveva sottoscritto,  accanto a AP 1, alcuni contratti d¿affitto relativi a terreni di proprietà di privati (doc. 3-7). Non da ultimo, nella primavera del 2000 egli aveva poi allestito una bozza di contratto per la ripresa dell¿azienda. Questi elementi costituiscono senza dubbio un indizio a favore dell¿esistenza di un legame contrattuale. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, essi non sono però sufficienti per poterne inferire l¿esistenza di un contratto già perfetto, ritenuto che altri importanti elementi inducono a diversa conclusione. In particolare va rilevato che l¿appellante ha rinnovato i contratti d¿affitto di alcuni terreni all¿inizio del 1999 e con durata fino al 2006 (doc. 3-7), indicando se stesso ed AO 1 quali affittuari, ciò però senza far partecipare alle trattative l¿appellato, il quale avrebbe peraltro voluto concluderli direttamente a proprio nome (interrogatorio formale AO 1, verbale cit.). Inoltre, l¿appellato neppure ha potuto subingredire alla controparte nel contratto d¿affitto dell¿alpe di __________ con il __________ di __________. L¿appellante sostiene invero di aver agito in questo modo per evitare di dover procedere mediante concorso pubblico; in tal modo però implicitamente ammette che il subingresso definitivo dell¿appellato nella gestione dell¿alpe di __________ non era ancora stato abbozzato e tantomeno era cosa scontata, malgrado dalla pretesa conclusione del contratto verbale fossero passati ormai due anni. Questi elementi si inseriscono invero meglio in un contesto di trattative in corso per l¿assunzione dell¿azienda alpestre piuttosto che di un contratto già concluso. Ma v¿è dell¿altro: le parti non avevano ancora definito la problematica del contingente lattiero, questione di primaria importanza considerato che solo l¿attribuzione di un contingente lattiero permette al gestore di un¿azienda di mettere in commercio latte o suoi derivati (art. 1 OCL) e, non disponendone, neppure è possibile produrre né vendere formaggio, nel qual caso l¿attività sull¿alpe non sarebbe redditizia considerato che il guadagno proviene in massima parte proprio dalla vendita di formaggio. È lo stesso appellante ad ammettere che la proprietà del contingente lattiero era questione ancora da definire con il __________ di __________ (duplica pag. 5). Le questioni ancora da risolvere erano quindi nient¿affatto secondarie, il che induce ad escludere che le trattative tra le parti fossero già sfociate in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali della transazione. Ciò è confortato anche dal fatto che la bozza di contratto è stata allestita solo nella primavera del 2000, e non invece già nel 1998 quando, a mente dell¿appellante, il contratto sarebbe già stato perfetto.

 

 

                                   9.   Per quanto concerne la collaborazione durante le stagioni 1998 e 1999, va considerato che per quei periodi i rapporti tra le parti erano comunque disciplinati da accordi particolari, regolanti segnatamente il numero di capi di bestiame che ciascuno portava sugli alpi e la ripartizione di oneri e profitti, accordi messi in atto senza particolari contestazioni. Questa collaborazione, così come la trattenuta degli importi reclamati dall¿appellato, non comporta imperativamente l¿esistenza di un contratto relativo alla ripresa dell¿azienda alpestre, ma è compatibile anche con l¿esistenza di trattative fatte in prospettiva di una futura conclusione di un contratto ancora in via di perfezionamento. 

                                         Stanti questi elementi contrastanti, non v¿è alcuna certezza sull¿esistenza di un contratto per l¿alienazione dei diritti di gestione degli alpi. Di conseguenza è da decidere a sfavore della parte gravata dell¿onere della prova (art. 8 CC), quindi dell¿appellante, che su questo contratto fonda le proprie pretese. Seppure per motivi diversi da quelli illustrati dal Pretore, le domande del convenuto, fondate sull¿inadempimento contrattuale, devono quindi essere respinte perché la mancanza di un contratto le priva del loro fondamento e perché nell¿agire dell¿attore neppure sono ravvisabili gli estremi di una culpa in contrahendo.

                                         Di conseguenza l¿appello dev¿essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l¿art. 148 CPC e la TG

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   L'appello 28 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

 

      a) tassa di giustizia                             fr.    400.-

      b) spese                                               fr.      50.-

totale                                                     fr.    450.-

 

                                         sono poste a carico dell¿appellante, con l¿obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1¿250.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario