Incarto n.
12.2004.184

Lugano

20 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.100 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 13 febbraio 2002 da

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 729'286.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta ai PE ni 809535 e 809919 dell’UE di Lugano limitatamente a tale importo;

 

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con decisione 27 settembre 2004, ha respinto per intervenuta perenzione delle pretese;

 

appellante l’attrice, che con atto di appello del 19 ottobre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento integrale delle domande di petizione;

 

mentre il convenuto, con osservazioni del 24 novembre 2004, postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

                                   1.   La T__________ era proprietaria della particella no 1145 RFD __________, sul quale sorge lo stabile denominato R__________. In epoca imprecisata, i 24 appartamenti siti nei piani 1 - 4 dello stabile furono concessi in locazione dalla società AP 1 alla E__________, e, con contratto di locazione 17 gennaio 1997, il Bar __________, sito al pianterreno del medesimo stabile, fu locato ad una costituenda società anonima di gestione __________ __________.

                                         Autorizzato quale stabile abitativo, rispettivamente quale esercizio pubblico al pianterreno__________, nel corso degli anni la destinazione dei locali cambiò e gli appartamenti furono vieppiù locati a giovani donne, provenienti soprattutto da paesi sudamericani e dall’est europeo, che, entrate in Svizzera quali turiste, vi soggiornavano per qualche mese, all’unico scopo di prostituirsi ai clienti acquisiti nel sottostante Bar __________ (sentenza Tribunale cantonale amministrativo del 25 giugno 2001).

                                         A seguito di questa situazione, il Municipio __________, rilevato come l’attività svolta nello stabile era in contrasto con la legislazione in vigore e ritenuta l’esistenza di una grave minaccia all’ordine ed alla quiete pubblica, con decisione 20 aprile 2000 ordinò la chiusura del Bar __________ e con decisione 21 aprile 2000 la parziale chiusura della residenza __________, disponendo che, fino al termine dell’inchiesta, le ragazze avrebbero potuto soggiornare nelle camere loro locate, proibendo però l’accesso alle camere stesse a estranei e terze persone, in particolare potenziali clienti. Le decisioni, impugnate da E__________ e A__________, furono confermate con decisione 27 giugno 2000 dal Consiglio di Stato. Con sentenza 18 agosto 2000, il Tribunale cantonale amministrativo ha poi accolto il ricorso di E__________, annullando la decisione con la quale il Municipio __________ aveva vietato agli estranei l’accesso alla residenza __________. Il Tribunale ritenne che gli inconvenienti connessi con l’attività esercitata nella Residenza __________ non fossero tali da costituire una minaccia per i beni di polizia suscettibile di giustificare l’adozione di provvedimenti fondati sulla clausola generale di polizia, essendo peraltro possibile l’adozione di altre misure per ripristinare una situazione conforme al diritto.

 

                                         Nel frattempo, con decisione 29 maggio 2000, intimata l’8 giugno successivo, il Municipio __________ aveva ordinato alla T__________ di cessare l’utilizzazione dello stabile allo scopo di esercitarvi la prostituzione e di ripristinare l’uso abitativo autorizzato a suo tempo. L’ordine di cessare l’uso dell’immobile quale postribolo fu confermato dal Consiglio di Stato con decisione 14 febbraio 2001 e confermato anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza 25 giugno 2001, con l’indicazione che l’esercizio della prostituzione a titolo professionale costituiva un cambiamento di destinazione dello stabile, mai autorizzato e in contrasto con l’uso residenziale a suo tempo ammesso.  

 

 

                                   2.   Con petizione 17 gennaio 2002, proposta direttamente in appello, la AP 1, agente quale cessionaria delle pretese di E__________ e A__________, chiese la condanna del Comune __________ al risarcimento del danno sofferto a dipendenza della decisione 21 aprile 2000 con la quale il convenuto aveva ordinato, a salvaguardia della quiete pubblica, la chiusura immediata della residenza __________, decisione poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza 22 gennaio 2002 la petizione fu respinta da questa Camera perché irricevibile. Trattandosi di causa fondata sulla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici non erano infatti dati i requisiti per introdurre la stessa direttamente al Tribunale d’appello ed inoltre mancava un ulteriore presupposto, e meglio la notifica della pretesa all’ente pubblico ai sensi dell’art. 19 Lresp.

 

 

                                   3.   Con petizione 13 febbraio 2002 la AP 1 ha chiesto la condanna del Comune __________ al pagamento di fr. 729'286.- e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta ai PE ni 809535 e 809919 dell’UE di Lugano. L’attrice, agente quale cessionaria delle pretese risarcitorie della A__________ e della E__________, sostiene che il convenuto, con la sua decisione 21 aprile 2000 ha causato alle cedenti un danno economico, corrispondente al mancato guadagno oltre alle spese sopportate per le procedure legali intese a contestare la decisione poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo. Il danno subito dalla E__________ ammonterebbe a fr. 255'198,70 pari ai mancati introiti da locazione per il periodo di quattro mesi, tenuto conto di un incasso medio di fr. 765'596.05 calcolato sugli anni 1997, 1998 e 1999. Per la A__________ il danno sarebbe di fr. 378'837,30, pari al mancato guadagno per il periodo di quattro mesi, tenuto conto di un incasso medio relativo agli anni 1998 e 1999 di fr. 1'136'511,95. A questi importi aggiunge poi le spese legali di fr. 95'200.- dello studio legale __________ patrocinatore della E__________ nella procedura amministrativa (già dedotto l’importo di fr. 1’500.- incassati quali ripetibili).

 

 

                                   4.   Con risposta 24 maggio 2002 il Comune __________ ha chiesto la reiezione della petizione. Per quanto di rilevanza in questa sede, il convenuto ha avantutto sollevato l’eccezione di perenzione della pretesa, atteso che le parti danneggiate avrebbero omesso di notificarla nel termine di un anno da che ebbero conoscenza del danno, come prescritto dall’art. 19 cpv. 1 LResp. A mente del convenuto E__________ e A__________ avrebbero avuto conoscenza del preteso danno con l’intimazione della sentenza 18 agosto 2000 del Tribunale cantonale amministrativo, momento dal quale avrebbe pure iniziato a decorrere il termine annuale per la notifica. La notifica del 23 gennaio 2002 sarebbe quindi tardiva perché successiva di oltre due anni a quel momento. Per quanto concerne poi i vari passi intrapresi dai danneggiati, rileva che, nella misura in cui si volessero considerare quale notifica i precetti esecutivi, la causa sarebbe tardiva perché inoltrata quando il termine di 6 mesi per promuoverla già era scaduto. Neppure la causa intentata direttamente in appello avrebbe quale effetto la salvaguardia del termine, essendo stata introdotta oltre un anno dopo la conoscenza del danno.

 

 

                                   5.   Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                         Dopo l’udienza preliminare, l’istruttoria è stata limitata agli atti necessari per decidere l’eccezione di perenzione della pretesa. Con le conclusioni, parte convenuta ha confermato l’eccezione, mentre l’attrice ne ha chiesto le reiezione.

 

 

                                   6.   Con sentenza 27 settembre 2004 il Pretore, ammessa l’eccezione di perenzione, ha respinto la petizione.

 

 

                                   7.   Con l’appello che ci occupa, l’attrice chiede la riforma del giudizio del Pretore nel senso di accogliere integralmente la petizione.

                                         Con osservazioni 24 novembre 2004 l’appellato chiede in via principale che l’appello sia dichiarato irricevibile, in via subordinata che sia respinto.

Considerato

 

 

in diritto:                  8.   L’art. 61 CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle disposizioni degli art. 41 seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato legislativamente la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle pubbliche funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp).

                                         La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3 c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435).

                                   9.   Il Pretore ha dapprima rilevato come il danno di cui è chiesto il risarcimento sia stato quantificato sulla base degli incassi 1997/1998/1999 per E__________ rispettivamente 1998/1999 per A__________, ad esclusione quindi degli incassi del 2000. Ha di seguito considerato che il 23 novembre 2000 E__________ era in possesso dei conti degli anni 1997-1999 e A__________ di quelli degli anni 1998-1999, sicché a quel momento entrambe le società erano in grado di calcolare il danno poi fatto valere in petizione. Il primo giudice ha considerato in tal senso sufficiente che i dati fossero noti alla G__________ - società che, unitamente alla P__________, si occupava della contabilità delle attrici - poiché, essendo essa loro mandataria, la conoscenza del danno da parte sua era imputabile anche al mandante. Di conseguenza ha ritenuto che la notifica del danno del 23 gennaio 2002 era tardiva perché inviata oltre un anno dopo l’avvenuta conoscenza degli elementi di calcolo del danno.

L’appellante censura la sentenza del Pretore, sostenendo di aver avuto a disposizione elementi sufficienti per effettuare la stima dei danni solo dopo aver ricevuto il plico contabile dalla G__________, quindi solo all’inizio dell’anno 2001, dopo che la tassazione era stata discussa con l’autorità fiscale e quindi determinato l’imponibile.

 

Va avantutto rilevato che l’appellante non contesta l’accertamento del Pretore che le società cedenti erano a conoscenza dei rispettivi conti societari già nel mese di novembre 2000. Ciò risulta peraltro dagli incarti fiscali in atti, dai quali si evince che i conti societari della E__________ relativi agli anni 1997 sono datati 20.4.1999 e quelli del 1998 e 1999 recano la data 27.10.1999 rispettivamente 23.11.2000. I conti della A__________ per il 1998 e 1999 sono invece datati 9.11.1999 e 16.11.2000. I predetti conti societari, firmati in calce dai responsabili della società erano quindi noti alle cedenti al più tardi il 23 novembre 2000, data alla quale esse avevano di conseguenza tutti i dati necessari per calcolare il preteso danno derivante dalle contestate decisioni dell’ente pubblico. Il fatto che l’imponibile fiscale sia stato definito successivamente non permette una diversa conclusione. Considerato come la quantificazione del danno sia stata fatta raffrontando le sole entrate delle due società negli anni 98-99 (A__________) e 97-99 (E__________), non è dato a comprendere, né l’appellante lo spiega, quale influsso possa avere l’imponibile fiscale sulle entrate, calcolate al lordo, e quindi sul danno. Di conseguenza la notifica del danno, fatta con comunicazione 23 gennaio 2002 è tardiva perché intervenuta quando il temine annuale dell’art. 25 Lresp già era integralmente trascorso.

Ciò premesso, il fatto che la AP 1 possa aver ricevuto la documentazione dalla G__________ solo all’inizio del 2001 non appare rilevante. L’appellante omette infatti di considerare come il termine annuale dell’art. 25 Lresp ha iniziato a decorrere con la conoscenza del danno da parte del danneggiato e che,  trattandosi di termine di perenzione, lo stesso non può essere sospeso né prorogato, con la conseguenza che neppure la cessione della pretesa risarcitoria è suscettibile di modificarne il decorso.

 

 

                                10.   L’appello essendo infondato nel merito, può rimanere aperta la questione della sua ricevibilità. Di transenna si osserva comunque che le domande di giudizio formulate dall’appellante non avrebbero potuto essere accolte perché il Pretore si è limitato ad istruire l’eccezione di perenzione e la decisione ha definito unicamente tale aspetto della vertenza, senza neppure entrare nel merito delle rivendicazioni dell’attrice. Di conseguenza le domande formulate in questa sede non appaiono proponibili nella misura in cui è chiesto che, in accoglimento della petizione, il convenuto sia condannato a versare la somma richiesta.

                                         Neppure è necessario approfondire la questione della validità delle cessioni doc. B e C, che pure si presta a qualche riflessione. In effetti, la forma scritta, presupposto per la sua validità (art. 165 CO), deve estendersi a tutti gli elementi essenziali della dichiarazione, con l’indicazione del debitor cessus, dell’ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF 57 II 539). Nel caso concreto, a prescindere dall’omessa indicazione del debitor cessus, manca qualsiasi indicazione circa l’ammontare del credito ceduto, specificato unicamente quale “...danno economico subito a dipendenza della decisione municipale 21 aprile 2000...”, senza alcuna precisazione circa il modo di procedere per quantificare il danno.

 

Ne discende che l’appello dev’essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 19 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.

                                     

 

 

2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

      a) tassa di giustizia                             fr.    4’950.-

      b) spese                                               fr.         50.-

totale                                                     fr.    5’000.-

 

                                         sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario