Incarto n.
12.2004.187

Lugano

14 dicembre 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.25 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 4 maggio 2001 da

 

 

AP 1

AP 2

entrambi rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

AO 11

AO 12

AO 13

AO 14

AO 15

CC 1 composta da:

AO 16

AO 17

AO 18

AO 19

tutti rappresentati dall’a RA 2

 

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 54'239,10 oltre interessi quale risarcimento del danno, domanda alla quale i convenuti si sono opposti e che il Pretore ha respinto con sentenza 8 ottobre 2004;

 

appellanti gli attori, che con atto di appello del 28 ottobre 2004 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento integrale della petizione;

 

mentre la convenuta AO 1, con le proprie osservazioni, postula la reiezione del gravame e i singoli comproprietari con appello adesivo 30 novembre 2004, chiedono la condanna degli attori a rifondere loro in solido l’importo complessivo di fr. 2’700.- per ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   La società semplice formata da AP 1 è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, sita in via __________, sulla quale sorge una casa d’abitazione. Nel corso del mese di ottobre 2000 la regione del L__________ fu investita da forti precipitazioni che causarono la fuoriuscita delle acque del Lago Maggiore. Il fondo degli attori fu anch’esso interessato dall’esondazione e, dopo il ritiro delle acque, vi fu riscontrata, in particolare nel giardino, la presenza di idrocarburi. Essi si rivolsero quindi ai responsabili del AO 1 chiedendo, invano, il risarcimento del danno causato dalla nafta asseritamente proveniente dai serbatoi del Condominio medesimo.   

 

 

                                   2.   Con petizione 4 maggio 2001 AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 e dei proprietari delle singole quote di PPP al pagamento dell’importo di fr. 54'239,10 oltre interessi al 5% dalla data della petizione. L’attore sostiene che il suo fondo è stato danneggiato dall’olio combustibile fuoriuscito dalle cisterne del AO 1 a causa di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione dell’edificio e di conseguenza i proprietari ne sarebbero responsabili in applicazione dell’art. 58 CO e dell’art. 679 CC. L’attore afferma pure che le piogge cadute verso la metà del mese di ottobre 2000 non avevano carattere di eccezionalità, rientrando nelle medie stagionali calcolate sull’arco di 10 anni, e di conseguenza esse non costituirebbero forza maggiore, ritenuto altresì che l’esondazione del Verbano sarebbe fenomeno ricorrente da tempo immemorabile.

 

                                   3.   Con risposta 27 agosto 2001 i convenuti hanno chiesto la reiezione integrale della petizione. Contestata avantutto la legittimazione attiva dell’attore perché la particella n. 3704 è proprietà comune di due persone formanti un litisconsorzio necessario sicché AP 1 non può agire da solo, essi contestano poi la legittimazione passiva dei singoli condomini, perché, la causa essendo fondata sulla responsabilità del proprietario dell’opera per danni provocati da parti comuni, può essere convenuta in causa solo la comunione dei comproprietari.

                                         Nel merito, i convenuti contestano poi la propria responsabilità, rilevando l’imprevedibilità delle precipitazioni dell’autunno 2000, che avevano superato per intensità e durata le previsioni provocando un rapido aumento del livello del Verbano fino a quota di 197.55 msm, livello raggiunto l’ultima volta nel 1868 . Essi negano inoltre l’esistenza di un vizio di costruzione, contestando che gli idrocarburi provenissero dal proprio serbatoio, rilevando come l’esondazione del lago aveva causato fuoriuscite di idrocarburi da diversi impianti in tutta la zona e contestando tanto l’esistenza del preteso danno quanto il suo ammontare.

 

 

                                   4.   Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande ed allegazioni, parte attrice completando in sede di replica l’indicazione della parte in causa con la litisconsorte AP 2 e abbandonando in sede di conclusioni la domanda nella misura in cui era diretta contro i singoli condomini. 

 

 

                                   5.   Con sentenza 8 ottobre 2004 il Pretore ha dapprima considerata sanata la mancata partecipazione iniziale di AP 2 con l’allegato di replica, lasciando poi indeciso se la legittimazione passiva competesse pure ai singoli condomini perché nei loro confronti la petizione era stata abbandonata. Nel merito egli ha respinto la petizione ritenendo non provata la responsabilità del AO 1, non essendo stato possibile stabilire la provenienza della nafta all’origine del danno e ciò in considerazione del fatto che l’esondazione aveva provocato la fuoriuscita da numerosi stabili della zona.

 

 

                                   6.   Con appello 28 ottobre 2004 gli attori chiedono di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione.

                                         Con osservazioni 30 novembre 2004 la comunione dei comproprietari del AO 1 postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo di medesima data, i singoli comproprietari chiedono la revisione della sentenza del Pretore, avendo questi omesso di pronunciare sulla domanda di attribuzione di ripetibili formulata dai condomini nei confronti dei quali la petizione è stata abbandonata, chiedendo la condanna della parte attrice a rifondere ai condomini complessivamente fr. 2'700.- per tale titolo.

 

considerato

 

in diritto:                  7.   Giusta l’art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Un’opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente per un uso conforme al suo scopo e alla sua funzione. L’ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e cit.; Rep. 1993 pag. 135; Brehm, Berner Kommentar n. 65 all’art. 58 CO), la difettosità di un’opera essendo da determinare da un punto di vista oggettivo, secondo l’esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 130 III 736 consid. 1.3).

 

                                   8.   L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto il giudice deve decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Spettava quindi agli attori provare, oltre al danno, la responsabilità della convenuta in relazione al medesimo.

 

                                         Nel caso concreto non è contestato che il serbatoio dell’olio combustibile per il riscaldamento del AO 1, sia quale oggetto a sé stante sia considerato nell’insieme della costruzione quale sua parte costitutiva o accessoria, è da considerare quale opera ai sensi dell’art. 58 CO. Trattandosi di un impianto stabile esso è in effetti parte dell’immobile sia fisicamente sia dal profilo funzionale. È quindi da esaminare se esso fosse difettoso, vale a dire affetto da vizio di costruzione (difetto originario) oppure da vizio di manutenzione (difetto successivo o susseguente), conditio sine qua non per fondare la responsabilità del proprietario in applicazione dell’art. 58 CO.

                                         Parte attrice sostiene che i serbatoi, i relativi impianti tecnici e le condotte non erano state sistemate in modo da non recare danni, parte convenuta avendo omesso di scollegare le condotte e di sigillare i serbatoi in modo appropriato, rispettivamente di vuotarli dopo le prime avvisaglie dell’imminente esondazione (replica pag. 7).

 

                                   9.   Dall’istruttoria risulta che il serbatoio in questione era stato revisionato il 27 gennaio 1997 e il relativo rapporto ne attesta l’idoneità (doc. 8). Vero è che nel corso della revisione successiva, eseguita dopo l’esondazione, sono state riscontrate delle manchevolezze (doc. richiamati dalla sezione della protezione dell’aria e dell’acqua), ma non risulta che le stesse fossero già presenti prima dell’esondazione né che siano state in qualche modo causali per la fuoriuscita della nafta (teste M__________ S__________, verbale 7 aprile 2003, pag. 7). Tuttavia, il fatto che il serbatoio fosse conforme alle prescrizioni amministrative non è da solo sufficiente per poterlo considerare privo di difetti; essendo però tali prescrizioni intese proprio ad evitare inquinamenti conseguenti a fughe di idrocarburi, il rispetto delle medesime costituisce perlomeno un indizio a favore dell’assenza di difetti (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, pag. 207).

                                         La difettosità di un’opera si determina da un punto di vista oggettivo, secondo l’esperienza della vita, nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire. È quindi da esaminare se il serbatoio di cui trattasi fosse conforme al suo scopo ed alla sua funzione, tenuto conto non solo delle menzionate prescrizioni ma anche della situazione concreta che impone di considerare anche gli eventi naturali che potrebbero comprometterne la sicurezza, quale l’esondazione del Verbano, fenomeno che notoriamente si è già manifestato a varie riprese creando importanti problemi nella zona del Locarnese. L’istruttoria di causa non permette invero di verificare la frequenza di questo fenomeno né il livello raggiunto dalle acque; se ne ricavano però alcuni dati significativi, risultando che il livello delle acque si elevò a 200,23 msm nel 1868, a 195,6 msm nel 1987, a 197,23 msm nel 1993 e che il 17 ottobre 2000 le acque salirono a 197,58 msm (doc. 9). Se ne può dunque concludere che un’esondazione dell’importanza di quella del 2000 si era verificata in precedenza solo nel 1868, vale a dire oltre 130 anni prima. Non risulta per contro, e neppure è stato sostenuto, che a seguito delle esondazioni precedenti quella dell’anno 2000 vi siano state fuoriuscite di nafta dai serbatoi del AO 1. In particolare ciò non risulta essere stato il caso nel 1993, quando il lago raggiunse la comunque ragguardevole altezza di 197,23 msm. Poiché questa quota non è stata raggiunta o superata nell’intervallo di tempo tra il 1868 e il 2000, si deve concludere che il lago è salito ad un livello tale da creare problemi al serbatoio del AO 1 solo due volte in oltre 130 anni. Ciò permette tranquillamente di affermare che il fenomeno poteva effettivamente essere considerato imprevedibile nella sua ampiezza, tanto che il non aver predisposto il serbatoio del AO 1 in modo tale da poter resistere a questo fenomeno non consente di considerarlo difettoso. Non si può in effetti ragionevolmente pretendere che un impianto di questa natura debba essere tale da poter fronteggiare un fenomeno che si manifesta con un’ampiezza tale da poter creare i danni di cui trattasi solo a scadenza ultrasecolare. In siffatte circostanze neppure è possibile ravvisare un vizio di manutenzione per il fatto che parte convenuta non ha provveduto a chiudere ermeticamente il serbatoio e a staccare i collegamenti con il bruciatore, rispettivamente ha deciso di farlo quando ormai un intervento degli specialisti non era più possibile, neppure dovendosi essa attendere che il livello del lago sarebbe salito come poi avvenuto.

                                         In conclusione, non essendovi motivi per poter ritenere che il serbatoio non garantisse una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione e considerato che la fuoriuscita di nafta dal serbatoio non è stata cagionata da un difetto dell’opera, bensì dall’esondazione, che risulta esserne stata l’unica causa, l’opera non può essere considerata difettosa e di conseguenza la convenuta non può essere ritenuta responsabile in base all’art. 58 CO.

 

 

                                10.   Esclusa la responsabilità della convenuta quale proprietaria dell'opera fondata sull’art. 58 CO, non entra neppure in considerazione una sua responsabilità sulla base dell'art. 41 CO, disposto che permette alla parte lesa di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo, non avendo gli attori provato i presupposti di quest’azione risarcitoria, ovvero l'illecito, la colpa della convenuta e il nesso causale adeguato tra l'agire della convenuta e il preteso danno.

                                         Da ultimo, proprio con riferimento alla causa del danno subìto dagli attori, è pure da escludere l'applicazione dell'art. 679 CC che permette a chi è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, di ottenere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC), ciò perché, come già si è detto, in concreto il danno è stato cagionato dall’esondazione del Verbano.

 

 

                                11.   Stante quanto precede, la petizione essendo comunque da respingere per i motivi testè illustrati, non è necessario approfondire le censure mosse degli appellanti al giudizio del Pretore che ha ritenuto non provata la provenienza degli idrocarburi all’origine del danno, anche se, su questo punto, alla luce delle risultanze istruttorie la sentenza impugnata appare ad un sommario esame comunque sostenibile.

                                         Ne discende che l’appello dev’essere respinto.

 

 

                                12.   Con l’appello adesivo i singoli comproprietari chiedono la revisione della sentenza del Pretore, dolendosi che, malgrado la desistenza manifestata dagli attori che in sede di conclusioni hanno abbandonato le domande in quanto erano dirette contro di loro, egli ha omesso di darne atto nella sentenza e di pronunciare sulla domanda di attribuzione di ripetibili e chiedono che, dato atto della desistenza nei loro confronti, parte attrice sia condannata a rifondere loro complessivamente fr. 2'700.- per tale titolo.

 

                                         L’art. 315 CPC dispone che i litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente nei medesimi termini entro i quali la parte appellata può presentare le proprie osservazioni all’appello e l’appello adesivo. Di principio l’appello adesivo è quindi ricevibile. 

 

 

                                13.   Giusta l’art. 352 CPC, la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata. Il giudice ne da atto alle parti e stralcia la lite dai ruoli. In applicazione dell’art. 151 CPC, se la causa è stata tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite a richiesta di parte, dal giudice adito.

 

                                         Nel caso concreto la parte attrice ha rinunciato in sede di conclusioni alle proprie pretese nei confronti dei singoli condomini. Di conseguenza nella misura in cui era stata promossa nei loro confronti la causa non era da respingere bensì, dando atto della desistenza, da stralciare dai ruoli. In tal senso la domanda degli appellanti adesivi di completare formalmente il dispositivo - rimanendo immutata la sostanza della decisione - con l’indicazione dell’avvenuta desistenza appare corretta ma è comunque da completare pronunciando lo lo stralcio dai ruoli.

 

                                         Per quanto concerne le ripetibili, che in applicazione dell’art. 148 CPC sono da mettere a carico della parte soccombente, il Pretore ha attribuito fr. 4'900.- alla AO 1, ma ha omesso di decidere in merito a quelle chieste dai singoli comproprietari. È ben vero che in casi di stralcio per desistenza la ripartizione di spese e ripetibili è fatta solo su richiesta di parte, come dispone l’art. 151 CPC; va però rilevato che questo è necessario perché essendo l’atto di desistenza medesimo a porre fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) attuandosi lo stesso vengono meno le domande a giudizio e di conseguenza il giudice si limita a darne atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC). Sarebbe un eccesso di formalismo pretendere dalla parte convenuta che ha confermato in sede di conclusioni la domanda di attribuzione di ripetibili una rinnovata richiesta in tal senso dopo che controparte con le proprie conclusioni aveva abbandonato la petizione nei suoi confronti, considerato che tale domanda appare superflua, dovendosene comunque presumere la conferma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art 151 m 5, 6), non da ultimo in considerazione del fatto che in caso di desistenza gli oneri processuali sono di principio a carico di chi recede dalla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art 148 m. 70).

                                         Di conseguenza, in applicazione dell’art. 148 CPC, agli appellanti adesivi è da attribuire un congruo importo a titolo di ripetibili, da stabilire tenendo conto dei disposti della TOA. Tenuto conto che tutti i convenuti sono stati rappresentati dal medesimo patrocinatore per lo stesso titolo, difendendosi con allegati comuni, e non risultando che ciò abbia causato un particolare onere supplementare per la conduzione della causa, si giustifica di attribuire loro un importo complessivo. In tal senso, tenendo conto dell’art. 12 lettera b TOA, che prevede in caso di pratica che coinvolge più parti oppure se che è condotta da più clienti ugualmente e nello stesso modo, un aumento dell’onorario dal 10 al 20%, appare giustificato, in parziale accoglimento dell’appello, un aumento dell’importo attribuito dal Pretore, che va fissato in fr. 6'000. Poiché la controparte non ha formulato osservazioni all’appello adesivo, che è stato causato da una dimenticanza del primo giudice, si prescinde dal prelevare oneri processuali e dall’attribuire ripetibili.

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:               I.    L'appello principale è respinto.

 

                                   II.    Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

      a) tassa di giustizia                             fr.    750.-

      b) spese                                               fr.      50.-

totale                                                     fr.   800.- 

 

                                         sono poste a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.    L’appello adesivo è parzialmente accolto.

                                          §    Di conseguenza la sentenza 8 ottobre 2004 della Pretura di Locarno-Città è modificato come segue:

 

                                          1.   La petizione è respinta in quanto proposta nei confronti della AO 1 e, dato atto della desistenza di parte attrice, è stralciata dai ruoli nella misura in cui riguarda i singoli condomini

 

                                          2.   __________ e AP 1 rifonderanno in solido alla AO 1 e ai singoli comproprietari l’importo complessivo di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

         IV.    Non si prelevano tasse né spese per l’appello adesivo e non si assegnano ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario