Incarto n.
12.2004.188

Lugano

10 giugno 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.159 (procedura per mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 19 dicembre 2003  da

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna diAP 1 al pagamento di fr. 8'102.30 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2003 a titolo di stipendio di aprile 2003, quota parte di tredicesima, giorni di vacanza non goduti e assegno familiare, domanda estesa in sede di conclusioni a fr. 9'044.80 e alla quale si è opposta la convenuta, che ha opposto in compensazione un suo credito di fr. 11'385.- e rivendicato in via riconvenzionale il pagamento di fr. 7'000.-;

 

sulle quali il Pretore ha statuito il 19 ottobre 2004, accogliendo l’istanza limitatamente a fr. 5'834.30 oltre interessi dal 1° maggio 2003 e la domanda riconvenzionale nella misura di fr. 344.50 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003;

 

appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 2 novembre 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e l’accoglimento integrale della propria domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili;

 

mentre l’istante con le osservazioni 15 novembre 2004 propone di respingere l’appello e con gravame adesivo chiede di riformare il giudizio di prima sede e di accogliere l’istanza nella misura di fr. 8'908.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003;

 

la convenuta proponendo nelle osservazioni del 29 novembre 2004 di respingere l’appello adesivo;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

 

 

considerato

 

in fatto:                    A.   AO 1 è stato assunto da AP 1 come cuoco presso il Ristorante __________ a __________ dal 1° febbraio 2002, con uno stipendio di fr. 4'500.- mensili lordi per tredici mensilità, 4 settimane di vacanza l’anno e un periodo di prova di tre mesi (doc. C). AP 1 ha accordato a AO 1 un aumento dello stipendio di fr. 360.- mensili dal febbraio 2003 (doc. 3), AO 1 ha disdetto il contratto il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003, chiedendo di poter anticipare l’uscita per usufruire delle ferie e festivi maturati nel 2002 e 2003 (doc. D) e il 1° aprile 2003 ha confermato che avrebbe preso le sue vacanze dal 9 al 30 aprile 2003 (doc. E): AP 1 ha chiesto a AO 1 di far fronte ai propri impegni contrattuali fino all’11 aprile 2003, in particolare per preparare tre banchetti (doc. F), e il lavoratore ha accettato di lavorare fino all’11 aprile 2003 e di preparare tre banchetti serali (doc. G). Terminato il rapporto di lavoro, AO 1 e AP 1 non hanno trovato un accordo sul pagamento del salario residuo, la datrice di lavoro rimproverando al dipendente di aver trascurato il lavoro negli ultimi tempi per preparare la sua nuova attività nel settore della ristorazione, con la collega __________, aiutocucina, da lui convinta a lasciare il posto di lavoro alla stessa data.

 

                                  B.   Con istanza 19 dicembre 2003 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 8'102.30, di cui fr. 4'193.30 per stipendio netto arretrato di aprile 2003, fr. 1'620.- per la quota parte di tredicesima lorda, fr. 2'106.- per giorni di vacanze non goduti e fr. 183.- per l’assegno familiare. All'udienza dell’11 febbraio 2004 l'istante ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha riconosciuto di dovere lo stipendio di aprile 2003 in fr. 4'376.30 netti e la quota parte di tredicesima in fr. 761.85, ponendo in compensazione un suo credito di fr. 11'385.- per imputazione del salario percepito presso un altro datore di lavoro nel periodo di disdetta, indennità per abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO, recupero di vacanze godute in eccesso e di mancate trattenute assicurative, maggior costo del cuoco sostituto nel periodo di disdetta previsto dal CCNL, risarcimento del danno per la disinfezione della cucina, la perdita di merce e la perdita di incassi nel marzo 2003. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermandosi nelle conclusioni nelle rispettive domande di giudizio, l’istante aumentando le pretese a fr. 9'044.80, di cui fr. 4'193.30 per lo stipendio netto di aprile 2003, fr. 183.- per l’assegno familiare, fr. 1'458.- per la quota parte di tredicesima netta, fr. 2'106.- lordi per vacanze non godute e fr. 1'104.50 lordi per giorni festivi non goduti. __________ ha promosso a sua volta il 19 dicembre 2003 un’azione per mercedi e salari nei confronti di AP 1 (incarto CL.2003.160).

 

                                  C.   Statuendo il 19 ottobre 2004, il Pretore ha accolto l’istanza di AO 1 nella misura di fr. 5'834.30 netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003, ha rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. 978554 dell’UE di Lugano e ha accolto la domanda riconvenzionale di AP 1 per fr. 344’50 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003. Non sono state prelevate tasse e spese, mentre la convenuta è stata condannata a versare all’istante fr. 500.- per ripetibili dell’azione principale e fr. 700.- per ripetibili dell’azione riconvenzionale.

 

                                  D.   AP 1 è insorta con un appello del 2 novembre 2004 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e l’accoglimento integrale della propria domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili. AO 1 propone con le osservazioni 15 novembre 2004 di respingere l’appello e con gravame adesivo postula la riforma del giudizio di prima sede nel senso di accogliere l’istanza nella misura di fr. 8'908.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003. La convenuta si oppone nelle osservazioni del 29 novembre 2004 all’appello adesivo.

 

 

e ritenuto

 

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la convenuta non contestava il diritto allo stipendio dell’istante per aprile 2003, con il relativo assegno familiare. Ha poi rilevato che in concreto la quota parte della tredicesima mensilità era dovuta sin dal primo anno e per intero, in deroga alle norme del CCNL, per accordo intervenuto tra le parti, e per tale voce ha accordato fr. 1'458.- all’istante. Ha invece respinto la pretesa salariale per le vacanze e i giorni festivi, per il motivo che il lavoratore aveva rinunciato esplicitamente a rivendicare le tre mezze giornate di lavoro del 9, 10 e 11 aprile da lui prestate durante il suo periodo di vacanze e che non vi erano indizi atti a ritenere un orario lavorativo di 10 ore giornaliere invece delle 8.5 previste dal contratto. Il Pretore ha in seguito esaminato i crediti fatti valere in via riconvenzionale dalla convenuta, respingendoli tutti tranne la pretesa di recuperare le minori trattenute del premio per perdita di guadagno, in fr. 344.50. In conclusione, il primo giudice ha riconosciuto al dipendente l’importo di fr. 5'834.30 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003 e alla convenuta l’importo di fr. 344.50 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003.

 

                                         Sull’appello principale

 

                                   3.   La convenuta rimprovera al Pretore di aver rifiutato l’audizione testimoniale di __________, già suo dipendente, che avrebbe potuto riferire sull’avvio della collaborazione con l’istante e sui danni da lei subiti a causa del comportamento lesivo del dovere di diligenza e di fedeltà di quest’ultimo, e ne chiede l’assunzione da parte di questa Camera, ai sensi dell’art. 322 CPC. La richiesta non può essere accolta, la prova non rivelandosi rilevante né utile ai fini del giudizio. Dagli atti risulta infatti che la datrice di lavoro, che afferma di essere stata intenzionata ad avviare una collaborazione di lunga durata con il suo nuovo cuoco, ciò di cui dovrebbe riferire __________, ha concluso con l’istante un contratto di durata indeterminata, con un periodo di prova di tre mesi (doc. C) e con un termine di disdetta conforme al CCNL, vale a dire di un mese per la fine di un mese. L’asserita intenzione di una collaborazione di lunga durata dell’appellante non è quindi stata seguita dai fatti e risultava ignota alla gerente dell’esercizio pubblico, che non aveva partecipato ai colloqui di assunzione (deposizione __________, verbale 17 maggio 2004, pag. 7). D’altra parte __________ non lavorava più alle dipendenze dell’appellante al momento in cui l’istante si è licenziato di concerto con l’aiuto di cucina, e non si vede quindi come la sua deposizione potrebbe permettere di provare le affermazioni dell’appellante sul comportamento scorretto dell’istante. Ma non solo. La circostanza che la datrice di lavoro ha riconosciuto al suo cuoco una gratifica straordinaria di fr. 500.- nel luglio 2002, di fr. 670.- nell’ottobre 2002 e un aumento di stipendio mensile di fr. 360.- dal febbraio 2003 (doc. O) attesta che essa era soddisfatta delle sue prestazioni e del suo comportamento.

 

                                   4.   L’appellante critica il primo giudice per non aver considerato il comportamento “irresponsabile” dell’istante, che ha violato il contratto ponendo le basi per una sua attività concorrenziale sotto la denominazione __________ Sagl quando ancora lavorava alle sue dipendenze, gli ha sottratto personale portando con sé l’aiuto di cucina __________ e ha causato numerosi danni, in particolare la sparizione di merce pregiata (filetto di manzo e tonno) dall’esercizio pubblico, l’anomalo calo del fatturato in seguito alla demotivazione e alla scarsa devozione mostrata dal mese di marzo 2003 dal cuoco e dall’aiuto di cucina, che hanno lasciato i locali della cucina in uno stato di sporcizia inaccettabile, rendendo necessaria una disinfestazione.

 

                                   5.   A norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. N. 4 all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare l’assenza di ogni colpa.

 

                                   6.   In concreto la convenuta ravvisa una violazione del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore nel fatto che questi si è licenziato dal posto di lavoro il 12 marzo per il 30 aprile 2003, di concerto con l’aiuto di cucina __________, lasciandola così con la cucina sguarnita, e inoltre ha fondato con la collega una società concorrente, la __________ Sagl, quando ancora era vincolato dal contratto di lavoro. La critica non ha trovato riscontro negli atti. Il cuoco e l’aiuto di cucina, assunti entrambi nel 2002, hanno fatto uso della possibilità di disdire il contratto per la fine di un mese con un preavviso di un mese, come previsto dal CCNL (doc. N CCNL 98, art. 6) e si sono licenziati il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003 (doc. G), il cuoco chiedendo di usufruire dei giorni di vacanza dal 10 aprile 2003. Non si vede come tale comportamento possa costituire una violazione contrattuale nel senso auspicato dalla convenuta, già per il fatto che le parti non avevano pattuito rapporti di lavoro di lunga durata (cfr. doc. C) e che la disdetta è stata notificata conformemente al contratto e al CCNL. Dall’istruttoria è invero emerso che i due dipendenti, accompagnati dalla gerente dell’ __________, hanno visitato nel mese di febbraio l’esercizio pubblico da loro poi ripreso (deposizione ), ma nulla consente di ritenere che essi abbiano svolto attività concorrenziale per la loro nuova società, fondata l’8 aprile 2003 (doc. 5) quando ancora lavoravano per la convenuta. Il proprietario dell’ __________ di __________ ha riferito che il contratto di locazione con la __________ è stato sottoscritto dal 1° maggio 2003 e che l’attività è iniziata solo il 5 maggio 2003, benché i locali potessero essere usati già dal marzo 2003 (deposizione __________, 14 maggio 2004). In simili circostanze la pretesa di imputare fr. 3'600.- per il salario percepito alle dipendenze della nuova società dal 9 al 30 aprile 2003 è del tutto infondata (cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 78 in fine).

 

                                   7.   Né si può sostenere che l’istante abbia abbandonato il posto di lavoro senza motivo, così da dovere fr. 1'215.- per abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO. Il dipendente si è limitato a far valere il diritto alle vacanze, segnalando già il 12 marzo 2003 il desiderio di terminare il lavoro il 9 aprile 2003 (doc. G). Del resto, come rilevato dal primo giudice, la datrice di lavoro ha accettato la disdetta del rapporto di lavoro per il 12 aprile 2003 (doc. F), dopo aver ottenuto dal dipendente la sua partecipazione a tre banchetti organizzati da lui personalmente e che hanno avuto luogo il 9, 10 e 11 aprile 2003 (deposizione testimoniale __________, 14 maggio 2004). I banchetti si sono svolti normalmente e l’istante è intervenuto la sera del 9, 10 e 11 aprile 2003 per aiutare nella preparazione il nuovo cuoco, che ha iniziato a lavorare il 9 aprile 2003 (deposizione __________, 24 maggio 2004, __________, verbale del 17 maggio 2004, pag. 8), a completa soddisfazione del committente, che lo ha personalmente visto mentre coordinava i processi tra la cucina e il servizio (deposizione __________, loc. cit., pag. 3). La convenuta ha assunto per un mese, nell’aprile 2003, un aiuto di cucina che ha secondato __________ (deposizione testimoniale __________, 14 maggio 2004) e non è pertanto rimasta senza personale di cucina, contrariamente a quanto essa sostiene in questa sede, avendo anche avuto la possibilità di provare diversi candidati (deposizione __________, 10 maggio 2004, pag. 4).

 

                                   8.   A detta della convenuta l’istante le causato tutta una serie di danni, di cui essa chiede il risarcimento.

 

                                  a)   sparizione della merce

                                         L’appellante sostiene che l’istante è responsabile della scomparsa di un filetto di manzo e di un tonno che si trovavano nei locali di cui egli aveva la piena responsabilità. Come ha rilevato con pertinenza il primo giudice, nulla dall’istruttoria lascia supporre che il mancato ritrovamento della merce da parte del nuovo cuoco sia imputabile all’istante. La merce era infatti conservata nei frigoriferi, in parte in cucina e in parte in cantina, accessibili liberamente anche da terzi (deposizione __________, 10 maggio 2004, pag. 5) durante le ore di apertura dell’esercizio pubblico.

 

                                  b)   calo del fatturato

                                         La convenuta adduce di aver constatato un anomalo calo del fatturato nel mese di marzo e aprile 2003, e lo addebita alla mancanza di dedizione e di motivazione dell’istante e della sua collega. A prescindere dal fatto che l’istante lavorava come cuoco e che non era il gerente dell’esercizio pubblico, non risulta dall’istruttoria che egli abbia trascurato in alcun modo la sua attività in marzo e in aprile 2003 (deposizione __________, 10 maggio 2004). Il calo del fatturato coincide invece con l’assenza per vacanze della gerente (deposizione __________), che non ha saputo spiegarsi la circostanza, affermando che il suo sostituto era sicuramente persona preparata e valida. Come che sia, il calo del fatturato non può essere addebitato al personale della cucina, la qualità dei pasti essendo rimasta ottima (deposizioni __________, __________) e le contrarie affermazioni della convenuta essendo rimaste senza il benché minimo supporto probatorio.

 

                                   c)   maggior costo del nuovo cuoco

                                         La pretesa della convenuta di vedersi risarcire il maggior costo conseguente all’assunzione di __________ è del tutto infondata. La scelta di assegnare un mandato a tempo determinato a un cuoco con maggiori pretese salariali (doc. 13) rientra nella legittima scelta del datore di lavoro, che non può tuttavia essere imputata al lavoratore dimissionario, a maggior ragione quando questi ha rispettato i termini contrattuali di disdetta. Né vi è stata emergenza, contrariamente a quello che l’appellante adduce in questa sede, visto che essa ha potuto scegliere il nuovo cuoco tra diversi candidati (deposizione __________). Del resto, il rischio d’impresa consistente nella necessità di sostituire il personale è insito nel contratto di lavoro, a maggior ragione quando prevede, come in concreto, un termine di disdetta di un mese per la fine di un mese (doc. C). Sono poi rimaste senza supporto probatorio le affermazioni della convenuta sulla situazione di grave sporcizia in cui si trovava la cucina al momento in cui ha iniziato a lavorare il nuovo cuoco. Quest’ultimo ha invero dichiarato di aver trovato i locali sporchi (deposizione __________), ma è stato contraddetto dal cameriere dell’esercizio pubblico, secondo il quale la cucina aveva le necessarie pulizie (deposizione __________, pag. 3).

 

                                  d)   spese di disinfestazione

                                         È provato che la ditta __________ SA è intervenuta il 10 aprile 2003 nell’esercizio pubblico per una disinfestazione di blattelle germaniche (scarafaggi comuni, doc. 8). Non risulta tuttavia che tale intervento sia dovuto a una negligenza grave dell’istante, lo specialista della disinfestazione avendo spiegato che gli insetti in questione possono trovarsi nei depositi di merce degli esercizi pubblici indipendentemente dallo stato di igiene e di pulizia (deposizione __________, del 19 maggio 2004). Egli ha d’altra parte aggiunto di non ricordare sue segnalazioni sull’igiene al gerente, deducendone che la cucina si trovava in stato igienico più che perfetto.

 

                                  e)   spese di intervento legale

                                         Le richieste della convenuta di ottenere il rimborso dell’onorario fatturatole dal legale al quale essa si è rivolta in assenza del suo amministratore unico per appianare le divergenze insorte con l’istante (doc. 12), sono del tutto infondate. La necessità dell’intervento di un legale, in ultima analisi, deriva dalla struttura aziendale scelta dalla convenuta e non può – evidentemente – essere posta a carico dei dipendenti, come per altro esposto con pertinenza dal Pretore.

                                     

                                         In definitiva tutte le pretese riconvenzionale della convenuta, salvo quella di fr. 344,50 ammessa dal Pretore, sono dunque infondate e l’appello deve essere respinto nella sua integralità.

 

 

                                         Sull’appello adesivo

 

                                   9.   L’istante rimprovera al Pretore di aver respinto le sue pretese salariali per le vacanze arretrate e i giorni festivi non goduti, cifrate in fr. 2'106.- con l’istanza e portate poi a fr. 3'210.50 con le conclusioni di causa e contesta di avervi rinunciato, come ritenuto invece dal primo giudice. Egli sostiene di aver lavorato alle dipendenze della convenuta oltre 45 ore settimanali, contrariamente a quanto previsto dal contratto, e di aver dunque diritto a cinque settimane di vacanza anziché a quattro. Secondo i suoi calcoli, l’appellante adesivo ritiene di aver maturato durante i suoi 15 mesi di attività il diritto a 43.75 giorni di vacanza, considerando i giorni festivi, notori e non sottoposti a prova a norma dell’art. 184 CPC, che non sono stati correttamente considerati nel conteggio prodotto agli atti dalla convenuta (doc. 7). Dopo aver dedotto i 27.5 giorni di vacanza di cui ha beneficiato, l’appellante adesivo rivendica il pagamento di 16.25 giorni di vacanza, pari a fr. 2'632.50 (1/30 del salario lordo per ogni giorno di vacanza, come da CCNL 98), oltre al risarcimento di due giorni festivi, pari a fr. 441.80, l’esercizio pubblico essendo rimasto talvolta aperto anche i giorni festivi.

 

                                10.   Il Pretore ha respinto le pretese salariali dell’istante relative alle vacanze per il motivo che nella lettera dell’8 aprile 2003 (doc. G) costui aveva “omaggiato” la datrice di lavoro delle tre serate (9, 10 e 11 aprile 2003) in cui aveva lavorato durante le sue vacanze e che nella lettera scritta il 15 maggio 2003 dal sindacato per sollecitare il versamento dello stipendio non si menzionava il diritto alle vacanze (doc. H), a dimostrazione dell’inesistenza di sue pretese al riguardo. Se non che, l’istante non poteva validamente rinunciare l’8 aprile 2003, quindi ancora durante il rapporto di lavoro, ai crediti derivanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo (art. 341 cpv. 1 CO), come è appunto il diritto alle vacanze.

 

                                  a)   Agli atti non sono stati prodotti i piani di lavoro dai quali risultano le vacanze dei dipendenti (deposizione __________, pag. 6) e vi sono quindi due diversi documenti in contrasto tra di loro, vale a dire il piano delle vacanze 2002 e 2003 allestito dalla datrice di lavoro (doc. 7), secondo il quale non restano vacanze da usufruire, e che il lavoratore contesta, e il calcolo preparato da quest’ultimo, secondo cui risultano 29.5 giorni di vacanze da usufruire (doc. Q), senza alcun accenno a giorni festivi da recuperare. Il collega di lavoro __________ ha riferito nella sua deposizione testimoniale che il cuoco e l’aiuto di cucina effettuavano giornalmente 10 ore di lavoro. La gerente non ha fornito indicazioni precise sull’orario di lavoro del cuoco e dell’aiuto di cucina e la convenuta non ha prodotto agli atti i piani di lavoro previsti dall’art. 21 CCNL 98 con le registrazioni dell’orario di lavoro effettivo e dei riposi. In queste circostanze, viste le divergenze tra i conteggi del lavoratore e quelli della datrice di lavoro, si deve ammettere come probante il controllo effettuato dal collaboratore, a norma dell’art. 21 cpv. 3 CCNL 98 (II CCA, 28 giugno 2002 12.2002.11, CCC 21 novembre 2002 16.2002.45) e le sue affermazioni sul superamento dell’orario contrattualmente pattuito, supportate dalla deposizione del collega di lavoro. La convenuta non ha infatti potuto provare l’infondatezza delle vacanze rivendicate dal lavoratore, vista l’assenza dei piani di lavoro dettagliati, che non possono essere sostituiti dai generici piani di vacanze agli atti (doc. 7), né il rispetto degli orari di lavoro contrattuali. Ne deriva che l’istante ha diritto al pagamento delle vacanze e dei giorni festivi non goduti, l’istruttoria avendo appurato che l’esercizio pubblico era rimasto aperto nel 2002 anche durante alcuni giorni festivi, come risulta dalla deposizione della gerente. Al riguardo la datrice di lavoro rileva nelle proprie osservazioni all’appello adesivo che l’istante era da considerare un suo direttore, vista la sua posizione di unico cuoco in una piccola azienda, con la conseguenza che il CCNL non si applica. L’argomentazione non regge. Il cuoco di un esercizio pubblico, ancorché sia l’unico dipendente in tale funzione, non può essere considerato alla stregua di un direttore o di un dirigente, a prescindere dal fatto che nella fattispecie l’istante non risulta aver mai avuto funzioni direttive nell’ambito della conduzione dell’osteria.

 

                                  b)   Nell’appello adesivo l’istante afferma di aver goduto 27.5 giorni di vacanza (pag. 5), contrariamente a quanto esposto nelle conclusioni di causa, dove aveva asserito di aver goduto di 30.5 giorni di vacanza (pag. 5) e aveva cifrato a 13 giorni di vacanze arretrate (fr. 2'106.- ) e a 6 giorni festivi (fr. 1'104.50) le sue pretese. In questa sede egli vanta ora crediti salariali per un saldo di 16.25 giorni di vacanze (fr. 2'632.50) e 2 giorni festivi (fr. 441.80), rilevando che si tratta di una semplice correzione dei calcoli già esposti. Se non che, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile anche alle procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro, vieta di addurre in appello nuovi fatti. L’istante ha affermato con le conclusioni di aver goduto di 30.5 giorni di vacanza durante la sua attività e tale fatto è determinante per il giudizio di appello. Ne deriva che le pretese dell’appellante adesivo possono essere ammesse limitatamente a fr. 2'106.- lordi per le vacanze non godute e a fr. 441.80 per i giorni festivi lavorati, per un totale di fr. 2'547.80, conformemente al metodo di calcolo previsto dagli art. 17.5 e 18. 3 CCNL 98. In totale l’istante ha quindi diritto a ricevere dalla datrice di lavoro l’importo lordo di fr. 9'210.- (fr. 4'860.- stipendio aprile 2003, fr. 183.- assegno familiare, fr. 1'620.- quota parte di tredicesima, fr. 2'106.- vacanze non godute, fr. 441.80 giorni festivi). Tenuto conto delle usuali deduzioni sociali, pari al 9,699% su fr. 9'027.- (escluso l’assegno familiare) ossia a fr. 875.50, e alla quota di premio LPP di fr. 193.30 (cfr. doc. O), l’importo netto in favore dell’istante ammonta a fr. 8'139.20.

                                        

 

                                11.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). AP 1 rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di prima sede, di  appello, e di appello adesivo.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 2 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   L’appello adesivo 15 novembre 2004 di AO 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo alla AP 1 di versare a AO 1 l’importo netto di fr. 8'139,20 con interessi al 5% dal 1° maggio 2003.

                                         §    È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                         2.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 1'000.- per ripetibili.

                                        

                                 IV.   Non si prelevano tasse né spese per l’appello adesivo. AP 1 verserà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili ridotte di appello adesivo.

 

 

                                  V.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario