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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.68 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 13 giugno 1997 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto condanna della convenuta al pagamento dell’importo di US$
197'507,50 oltre accessori, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 9 dicembre 2003 ha respinto;
appellante l’attrice che, con appello 19 gennaio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione;
mentre la convenuta, con osservazioni 23 febbraio 2004, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AP 1) è una ditta individuale con sede a Ginevra - il cui titolare è M__________ - attiva nel commercio di materiale elettronico. Nel 1995, essa instaurò un rapporto commerciale con A__________, il quale acquistava per conto di varie società merci che pagava utilizzando il conto Q__________”, aperto presso la succursale di Chiasso della __________, di cui era contitolare unitamente a P____________________. Allo scopo di evitare problemi con i pagamenti, AP 1 autorizzava la consegna della merce, depositata in un punto franco, all’acquirente solo dopo aver ricevuto la conferma dell’avvenuto pagamento. A tal fine il titolare del conto __________ chiedeva a G__________, funzionario della __________ che si occupava della sua gestione, di trasmettere via fax copia dell’ordine di bonifico, regolarmente firmato, alla venditrice AP 1, beneficiaria del pagamento. In seguito un funzionario della Banca __________ di Ginevra, presso la quale la AP 1 aveva il proprio conto sul quale dovevano confluire i pagamenti, telefonava a F__________ per ottenere conferma dell’esecuzione del bonifico. Procedendo nel modo descritto, furono portate a buon fine una decina di transazioni.
A seguito dell’ordinazione di una partita di apparecchi telefonici portatili, la AP 1 ha emesso in data 13 settembre 1995 una fattura a nome della società I__________ __________ – la quale nega peraltro il proprio coinvolgimento nella questione – per l’importo di US$ 79'759,50. Il 29 settembre 1995 A__________ ha firmato un ordine di bonifico di pari importo indicando quale beneficiaria la AP 1 e quale relazione bancaria la __________ Bank di Ginevra. Il medesimo giorno, __________ ha inviato per fax all’attrice copia del documento.
Un’ulteriore ordinazione di apparecchi telefonici portatili ha portato all’emissione della fattura 3 ottobre 2005 a nome della società T__________ di Lugano, – la quale sostiene di nulla sapere dell’operazione – per la somma di US$ 117'748.-. Anche per questo importo __________ ha firmato, in data 4 ottobre 1995, un ordine di pagamento a favore della AP 1, presso la __________ Bank di Ginevra. Anche di questo documento ha inviato, il medesimo giorno, copia per fax all’attrice. AP 1, che sostiene di aver autorizzato lo sblocco della merce e la sua consegna agli acquirenti, lamenta la mancata esecuzione degli ordini di pagamento, ai quali __________ asserisce di non aver dato seguito per mancanza di sufficiente provvista sul conto __________
B. Con petizione 13 giugno 1997 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta AO 1 al pagamento dell’importo di US$ 197'507,50 oltre accessori, pari alla somma delle due menzionate fatture, sostenendo che, intervenuto tra le parti un rapporto di assegno, l’assegnata AO 1 ha accettato gli assegni e di conseguenza essa è ora obbligata ad onorarli.
Con risposta 12 dicembre 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione, contestando di aver accettato gli assegni di cui trattasi.
. C. Con la decisione impugnata il Pretore, rilevato avantutto che parte nel procedimento è M__________, una ditta individuale non avendo capacità civile, ha respinto la petizione, ritenendo che la convenuta non aveva accettato assegni e che il suo comportamento neppure poteva essere considerato quale atto illecito.
D. Con appello 19 gennaio 2004 l’attrice chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Con osservazioni 23 febbraio 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame, sollevando l’eccezione di prescrizione, intervenuta in corso di causa, della pretesa nella misura in cui è fondata sull’atto illecito.
Considerato
in diritto 1. Mediante l’assegno, l’assegnato viene autorizzato a rimettere, per conto dell’assegnante, denaro, cartevalori o altre cose fungibili all’assegnatario e questi a ritirare la cosa a proprio nome (art. 466 CO). L’assegnato che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all’assegnatario, è obbligato verso quest’ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o dal contenuto dell’assegno, non quelle fondate sui rapporti con l’assegnante (art. 468 cpv. 1 CO).
L’accettazione ha per effetto di creare un nuovo debito, definito astratto e fondato sul rapporto di assegno o di prestazione, direttamente tra l’assegnato e l’assegnatario. In questo caso l’assegnato non può più opporre a quest’ultimo le eccezioni derivanti dai rapporti di provvista o di valuta (DTF 124 III 253 cons. 3b, 122 III 237 cons. 1b;121 III 109 cons. 3a; Gautschi, Berner Kommentar, N. 3a ad art. 468 CO).
L’accettazione dell’assegno è una manifestazione di volontà dell’assegnato, indirizzata all’assegnatario, che non necessita di una forma particolare e può avvenire per atti concludenti. È però necessario che l’assegnatario, fondandosi sulla dichiarazione di volontà, possa in buona fede dedurre dal comportamento dell’assegnato che questi intende impegnarsi nei suoi confronti (DTF 127 III 553 cons. 2e; 122 III 237 cons. 3b). In caso di contestazione, l’esistenza di una dichiarazione d’accettazione dell’assegnato incombe all’assegnatario.
2. Il Pretore ha negato l’accettazione dell’assegno da parte della convenuta, rilevando che nella fattispecie concreta, stante il coinvolgimento di due banche, si è in presenza di una sequenza di bonifici sicché l’accettazione dell’assegno poteva avvenire solo dalla banca del beneficiario, vale a dire dalla__________ Bank, non invece da AO 1. Inoltre, l’invio delle fotocopie dell’ordine di pagamento sarebbe da intendere quale informazione dell’assegnatario e non quale volontà della banca di assumere un impegno specifico.
L’appellante adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’accettazione poteva avvenire validamente mediante dichiarazione di AO 1 nei confronti dell’assegnatario. Inoltre, in mancanza di accettazione attraverso il canale bancario, sarebbe intervenuta l’accettazione per atti concludenti, mediante la trasmissione senza riserve dell’ordine di bonifico, rafforzata da successive assicurazioni verbali.
In merito alle copie degli ordini di pagamento, si rileva innanzitutto che il loro invio via fax all’appellante era stato concordato da AP 1 e P__________. Come già illustrato sopra (consid. A), nei precedenti contratti di compravendita P__________ chiedeva a G__________, funzionario della AO 1 che si occupava della gestione del suo conto, di trasmettere via fax copia dell’ordine di bonifico regolarmente sottoscritto alla venditrice AP 1, beneficiaria del pagamento. Successivamente, un funzionario della Banca __________ di Ginevra, presso la quale i fondi dovevano essere accreditati a beneficio di AP 1, telefonava a F__________ per ottenere conferma dell’esecuzione del bonifico. Questo modo di procedere era stato adottato per evitare di consegnare la merce prima di avere la conferma che il pagamento fosse stato effettuato (“pas d’argent, pas de marchandise”: rogatoria teste __________ risposta alla controdomanda 4). AP 1 non si accontentava quindi di ricevere copia dell’ordine di pagamento, ma, ricevutala, ne inviava copia alla propria banca __________ affinché questa potesse controllare l’arrivo dei fondi. Ricevuta conferma del loro arrivo, la funzionaria preposta informava il titolare della AP 1 che liberava quindi la merce a favore del cliente __________. Se, come sostiene l’appellante, l’invio del fax fosse stato considerato quale accettazione dell’assegno, non vi sarebbe stata necessità alcuna di procedere ad ulteriori verifiche. Tali verifiche invece s’imponevano e sono effettivamente state fatte perché secondo gli usi commerciali il semplice invio della copia di un documento s’intende fatto a mero scopo informativo, mentre non si può dedurne la volontà del mittente di assumersi un onere specifico (DTF 127 III 553, cons. 2e). Manca poi qualsiasi indizio che permetta di ritenere che, apponendo il proprio visto sull’ordine di pagamento, il F__________ avesse in qualche modo inteso vincolare la banca.
Non si può quindi affermare che con l’invio del fax AO 1 abbia voluto assumersi obblighi propri.
3.Per quanto concerne ora i due assegni di cui trattasi, AO 1 ha proceduto nel solco di quanto fatto in precedenti occasioni, inviando a AP 1 copia degli ordini di bonifico via fax. AP 1 non ha invece seguito il precedente schema, omettendo di far intervenire la __________ Bank di Ginevra per le ulteriori verifiche. Fermo restando che, per i motivi esposti al punto precedente, il solo invio di copia dell’ordine di pagamento non poteva essere considerato quale accettazione dell’assegno, resta da esaminare se l’accettazione sia intervenuta in altro modo. L’appellante sostiene che in occasione di una richiesta d’informazione telefonica, F__________ avrebbe dato assicurazioni verbali circa il fatto che gli ordini di cui trattasi sarebbero stati eseguiti, creando così l’apparenza che la banca si fosse impegnata nel senso di accettare l’assegno. G__________, impiegato della AP 1, sentito quale teste, ha affermato di aver telefonato a F__________ il quale gli ha riferito che i pagamenti non erano ancora stati fatti ma che era in procinto di farli (“qu’il était en train de les faire”: verbale rogatoria 16 marzo 2001, ad 6). Due testimoni affermano poi di aver seguito il colloquio tra L__________ e F__________ perché era inserito l’altoparlante: P__________, a mente del quale F__________ aveva indicato che il pagamento lo avrebbe fatto “subito”, e C__________ il quale asserisce di aver udito che F__________ aveva garantito la data dello Swift (verbali rogatoria 16 marzo 2001, ad 6). Se non che __________ F__________ afferma di aver sempre parlato unicamente con il titolare della AP 1 ed esclude di aver mai parlato con L__________. Per i due ordini di pagamento contestati rileva poi di averne parlato con AP 1 il quale gli aveva chiesto spiegazioni in merito al mancato arrivo dei pagamenti, al che egli aveva addotto la mancanza di copertura (verbale 31 maggio 1999, pag. 2). Da queste testimonianze, di segno opposto, non è possibile ricavare certezze sul contenuto delle informazioni tra AP 1 e AO 1 Gioverà però rilevare che la data del colloquio telefonico di cui riferiscono L__________, B__________ e K__________ – e di cui F__________ nega l’esistenza - si situerebbe tra il 9 ed il 15 ottobre 1995 - essendo avvenuto durante l’assenza del titolare della AP 1 -, verosimilmente il giorno 11, data alla quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento, oppure nei giorni successivi, e ciò ritenuto che nelle proprie dichiarazioni scritte (doc. M, N) - poi confermate in occasione del loro interrogatorio - i testi hanno fatto riferimento ad entrambe le fatture impagate (I__________ e T__________). In quei giorni però il conto __________ a carico del quale dovevano essere eseguiti gli ordini di pagamento, era abbondantemente in rosso: a fronte di un limite di credito di fr. 300'000.-, il 9 ottobre v’era un passivo di fr. 474'836,51. Il giorno 11 ottobre, a dipendenza di un’entrata di fr. 104'600.- e di uscite di fr. 83’5000.- lo stato del conto presentava un saldo negativo di fr. 453'736,51, diminuito a fr. 348'686,51 il giorno 13 ottobre. In siffatta situazione, pur tenendo conto della possibilità di superare la linea di credito qualora vi fossero altre coperture (teste __________ __________, verbale 31 maggio 1999 pag. 2), peraltro non note, è perlomeno dubbio che F__________ abbia promesso l’esecuzione immediata degli ordini di pagamento litigiosi. Di conseguenza, stante l’incongruenza degli elementi probatori non si può ritenere provata l’accettazione dell’assegno da parte della banca.
4. Il Pretore ha negato l’esistenza di un atto illecito nel comportamento di AO 1 argomentando che l’invio dei fax da parte del funzionario F__________, pur essendo inusuale non era in contrasto con i regolamenti della banca. L’appellante sostiene per contro che l’agire della convenuta costituisce un atto illecito, con la trasmissione senza riserve degli ordini di bonifico via fax AO 1 avendo creato la falsa apparenza che i bonifici previsti sarebbero stati effettivamente eseguiti, inducendo l’attrice a spossessarsi della merce.
La tesi dell’atto illecito va disattesa già perché, come spiegato dalla stessa appellante in petizione (pag. 3), l’invio a lei di copia degli ordini di bonifico era stato espressamente concordato tra tutte le parti, sicché essa è ora malvenuta a sostenere che ciò costituisce un illecito da parte della banca. Inoltre, come già stabilito in precedenza, non vi sono elementi per ritenere che, in applicazione del principio dell’affidamento, siffatto invio potesse essere considerato quale manifestazione di volontà della banca di obbligarsi. Né peraltro, come visto, AP 1 lo aveva interpretato in tal senso nell’ambito delle precedenti transazioni. Se, per il fatto che in precedenza le operazioni erano andate tutte a buon fine, l’appellante ha modificato il proprio modo di procedere omettendo le ulteriori verifiche e prescindendo dall’informarsi presso la propria banca circa l’effettiva esecuzione degli ordini di pagamento, ciò non costituisce motivo che le permetta di mutare la valenza dell’agire di AO 1 la quale non si è scostata da quanto fatto per le precedenti transazioni.
Anche su questo punto l’appello va respinto, e di conseguenza l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellata - ma contestata dall’attrice la quale afferma di aver sollecitato l’emanazione della sentenza di primo grado il 4 agosto 2003, interrompendo così la prescrizione - può restare indecisa.
5. L’appellante contesta l’ammontare della tassa di giustizia, fissata dal Pretore in fr. 10'000.-, sostenendo che la stessa andrebbe fissata in fr. 5'000.- al massimo.
Nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede al giudice un ampio potere d’apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso. Qualora la tassa di giustizia rientri tra i minimi ed i massimi della tariffa, non è data all’autorità di seconda istanza facoltà di modifica (Cocchi /Trezzini, CPC-TI ad art. 148 m. 51).
In concreto il valore di causa è stato indicato dall’attrice in sede di petizione in fr. 290'000.- (US$ 197'507,50 al cambio di fr. 1.44 per US$). Per cause di valore litigioso tra fr. 200'001.- e fr. 500'000.- la LTG prevede una tassa di giustizia da fr. 2'000.- a fr. 10'000.-. È ben vero che, fissandola nel caso concreto in fr. 10'000.-, il Pretore ha applicato il massimo della tariffa, ma è comunque rimasto nei limiti imposti dalla legge, mentre l’appellante medesima riconosce che la causa è stata molto laboriosa. Non v’è quindi motivo per procedere ad una riduzione come richiesto dall’appellante.
6. Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 19 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’400.-
b) spese fr. 100.-
fr. 3'500.-
sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 7’000.- di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
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T erzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario