Incarto n.
12.2004.190

Lugano

30 gennaio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.110 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 14 giugno 1999 da

 

 

 AA 1 

  AA 2 

  AA 3 

 AA 4  CC 1 e per esso ora defunto, gli altri attori, suoi eredi

tutti rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 381'745.- oltre interessi, somma ridotta in replica, a seguito del decesso dell’attore CC 1, a fr. 127'098.95 più interessi;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato l’accoglimento della petizione limitatamente a un importo non superiore a fr. 10'000.-, e che il Pretore con sentenza 13 ottobre 2004 ha accolto per fr. 53'000.- oltre interessi;

 

appellante il convenuto con atto di appello 2 novembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 13'000.- più interessi, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

 

appellanti adesivamente gli attori con allegato 9 dicembre 2004, con cui chiedono la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   La sera del 24 ottobre 1997 l’allora sessantottenne CC 1, che dal 1985 era degente presso la Clinica __________ di __________, è stato brutalmente aggredito, mentre, immobilizzato alla vita e ad una caviglia, stava riposando nel suo letto, da un altro paziente del nosocomio, tale __________, il quale, dopo essersi svegliato ed essersi sfilato dalla cinghia che lo immobilizzava alla vita, in preda al delirio lo ha ripetutamente colpito al volto con una radio portatile e con un pappagallo urinario di plastica, causandogli una commozione cerebrale, una ferita alla fronte e la rottura del setto nasale (doc. A e T; cfr. pure la documentazione fotografica doc. H). A seguito delle lesioni riportate CC 1 è stato ricoverato dapprima all’Ospedale __________ di __________ e poi all’Ospedale __________ di __________, da cui è stato dimesso il 30 dicembre 1997, quando è stato trasferito presso la Casa __________ per anziani __________ di __________.  

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna CC 1, la moglie AA 1 ed i figli AA 2, AA 3 e AA 4, preso atto delle conclusioni dell’inchiesta disciplinare ordinata dal __________ (doc. 2), che aveva accertato come 2 infermieri, contravvenendo alle disposizioni impartite, non avessero fissato in modo adeguato, in 5 punti, il paziente __________, ricoverato poiché manifestava “aggressività per ragioni deliranti” (doc. A), il quale era così stato in grado di liberarsi, hanno convenuto in lite lo AP 1, con un’azione fondata sulla legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp.), chiedendone la condanna al pagamento di fr. 381'745.- oltre interessi, somma corrispondente al maggior costo a loro carico a seguito del ricovero nella casa per anziani (fr. 296'745.-), alle spese legali preprocessuali (fr. 35'000.-) e ad un’indennità per torto morale (fr. 50'000.-). A seguito del decesso di CC 1, avvenuto il 19 aprile 2000 per cause che nulla hanno a che vedere con l’incidente del 24 ottobre 1997, le richieste degli attori sono state ridotte, in sede di replica, a fr. 127'098.95 più interessi, ritenuto che i maggiori costi per il soggiorno nella casa per anziani sono stati limitati a fr. 71'185.-, le spese legali preprocessuali a fr. 5'913.95, mentre per quanto riguarda l’indennità per torto morale, invariata nel suo quantum, è stato precisato che fr. 8'000.- spettavano alla moglie, fr. 4'000.- ad ogni figlio e la rimanenza di fr. 30'000.- a tutti gli attori nella loro qualità di eredi.

 

 

                                   3.   L’ente convenuto si è opposto alle richieste attoree, contestando da una parte che il ricovero di CC 1 presso un altro istituto, frutto in realtà della libera scelta di costui e dei suoi famigliari, fosse effettivamente necessario, evidenziando dall’altra che le spese legali preprocessuali, oltre che non provate, non erano giustificate, e adducendo infine, per quanto riguardava l’indennità per torto morale, da riconoscersi al solo CC 1 ed ora ai suoi eredi, per il resto non legittimati a chiedere un importo a titolo individuale, che esso era disposto a versare a quel titolo una somma da quantificarsi equitativamente dal giudice, comunque non superiore a fr. 10'000.-.

 

 

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore, sulla base della testimonianza del dott. __________, il quale aveva in sostanza negato la necessità, da un punto di vista medico, di un trasferimento di CC 1 presso un altro istituto e l’adeguatezza della soluzione proposta a suo tempo di ricollocarlo dapprima presso la Clinica __________, sia pure in un altro reparto più tranquillo, e in seguito presso il foyer __________, ha innanzitutto respinto, per mancanza del necessario nesso causale, la pretesa volta alla rifusione del maggior costo per la degenza presso la casa per anziani __________. Egli ha per contro ammesso, ritenendole congrue, le richieste di torto morale formulate dagli attori nella loro qualità di eredi di CC 1 (fr. 30'000.-) ed a titolo individuale (fr. 8'000.- per la moglie e fr. 4'000.- per ogni figlio), sicché, essendo a suo dire giustificato riconoscere a loro favore una parte delle spese legali preprocessuali (fr. 3'000.-), la petizione è stata in definitiva accolta per fr. 53'000.- più interessi.

 

 

                                   5.   Entrambe le parti hanno impugnato il giudizio di primo grado.

                                         Con l’appello principale il convenuto chiede di accogliere la petizione per fr. 13'000.- più interessi, ribadendo che nelle particolari circostanze l’indennità per torto morale a favore della controparte doveva essere ridotta a fr. 10'000.-.

                                         Con l’appello adesivo gli attori chiedono invece che la petizione venga accolta integralmente, asserendo che la domanda di risarcimento del maggior costo della degenza presso un altro istituto era senz’altro fondata e che di conseguenza andava pure ammessa, nella sua interezza, la richiesta volta alla rifusione delle spese legali preprocessuali.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame della rispettiva controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                         quo all’appello adesivo

 

                                   7.   Il giudizio con cui il Pretore ha respinto la pretesa degli attori, fondata sull’art. 7 cpv. 1 Lresp., volta al risarcimento dei maggiori oneri, di fr. 71'185.-, derivanti dal fatto che il loro marito rispettivamente padre era stato in seguito ricoverato presso un’altra casa di cura, può senz’altro essere confermato. È in effetti per la prima volta solo in questa sede e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 29 settembre 2004 inc. n. 12.2003.135, 10 novembre 2005 inc. n. 12.2005.71, 17 novembre 2005 inc. n. 12.2004.125) che essi hanno contestato l’attendibilità del teste dott. __________, noto specialista della materia, su cui il giudice di prime cure aveva fondato la sua decisione, tanto più che il fatto che nell’ambito dell’inchiesta disciplinare (doc. 2) quel testimone, in quanto direttore del settore __________ dell’__________, sia stato formalmente esortato, senza per altro che nei suoi confronti fossero emerse violazioni ai doveri di servizio e fossero adottate sanzioni disciplinari, a meglio definire le responsabilità delle singole figure professionali all’interno dell’__________ e dell’équipe di cura con particolare riferimento alla questione della contenzione rispettivamente a meglio definire le procedure delle prescrizioni mediche in particolare riferimento alle prescrizioni farmacologiche, non è certo tale da metterne in dubbio l’attendibilità. Non vi è pertanto motivo di dipartirsi dalle sue conclusioni, oggetto dei suoi accertamenti personali e delle sue valutazioni specialistiche, circa l’idoneità da un punto di vista medico della soluzione proposta a suo tempo al paziente ed ai suoi famigliari di ricollocarlo dapprima presso la Clinica __________, sia pure in un altro reparto, e in seguito presso il foyer che fungeva anche da casa per anziani per pazienti cronici (verbale p. 6). Ma a prescindere da quanto precede, va in ogni caso rilevato che gli attori, gravati dell’onere della prova (art. 8 CC), non sono assolutamente riusciti a provare la necessità oggettiva, e non solo soggettiva, del trasferimento del loro famigliare in un altro istituto, tant’é che il dott. __________, cui essi si erano successivamente rivolti per un parere, senza per altro che egli avesse visitato il paziente, neppure è stato in grado di confermare il motivo per cui era stato a suo tempo consultato (verbale p. 3) ed agli atti non sono stati versati altri pareri medici a sostegno della loro tesi.

 

 

                                   8.   Confermata l’infondatezza della pretesa che precede, non è evidentemente possibile ammettere la richiesta volta alla rifusione integrale delle spese legali preprocessuali, di fr. 5'913.95, che erano state riconosciute dal primo giudice solo in ragione di fr. 3'000.- proprio in considerazione del fatto che quella domanda era risultata infondata.

 

 

                                         quo all’appello principale

 

                                   9.   L’appello principale ha per oggetto unicamente l’indennità per torto morale di complessivi fr. 50'000.- riconosciuta, sulla base dell’art. 10 Lresp., agli attori nella loro qualità di eredi del loro defunto marito rispettivamente padre (fr. 30'000.-) ed a titolo personale (fr. 20'000.-, di cui fr. 8'000.- alla moglie e fr. 4'000.- ciascuno per ogni figlio), che il convenuto ha censurato, siccome eccessiva, ritenendo in particolare giustificata l’attribuzione di un importo di soli fr. 10'000.-.

 

 

                                9.1   Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso concreto non è assolutamente possibile riconoscere un’indennità per torto morale agli attori nella loro qualità di congiunti di CC 1. Nonostante il tenore della disposizione di legge possa invero indurre ad una diversa interpretazione, dai materiali legislativi ed in particolare dal rapporto della Commissione della legislazione, che aveva ritenuto di modificare sulla particolare questione il disegno di legge del Consiglio di Stato, proposta poi fatta propria dal plenum senza discussione (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1988, Vol. 4, p. 1640), risulta in effetti che in base alla nuova versione della norma i congiunti potevano postulare un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione solo in caso di decesso del danneggiato e non già -come nel caso che ci occupa- per una sua lesione corporale (Verbali del Gran Consiglio, loc. cit., p. 1701). Ma in ogni caso, se anche si volesse per analogia far capo ai principi sviluppati nell’ambito del diritto privato con riferimento agli art. 47 e 49 CO, non si può sottacere che il riconoscimento di un’indennità a loro favore sarebbe comunque stata condizionata al fatto che la lesione corporale subita dal loro famigliare fosse estremamente invalidante e tale da compromettere in modo sensibile e duraturo la futura qualità di vita di quei congiunti (Brehm, Berner Kommentar, 3. ed., N. 67 segg. ad art. 49 CO; Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., I/88, ciò che in particolare non è il caso se questi verrà curato in un istituto, cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., I/92), circostanze queste che nel caso di specie non sono state né addotte né tanto meno provate.

 

 

                                9.2   Nulla osta per contro al riconoscimento di un’indennità per torto morale a CC 1, e per esso, ora defunto, ai suoi eredi (Brehm, op. cit., N. 122 segg. ad art. 47 CO).

                                         Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete (genere e gravità  del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore, ecc.). Nel caso di specie occorre evidenziare che i fatti del 24 ottobre 1997 sono stati assai drammatici per CC 1, già solo per le modalità in cui sono avvenuti, senza che egli, oltretutto incolpevole della situazione, avesse di fatto avuto la possibilità di difendersi, anche se poi hanno in definitiva avuto conseguenze fisiche relativamente contenute: in effetti egli ha sì riportato una commozione cerebrale, la rottura del setto nasale, una ferita alla fronte ed escoriazioni varie, ma non è mai stato in pericolo di morte (doc. 5) ed è stato dimesso dopo poco più di 2 mesi di ospedalizzazione, senza che siano state provate conseguenze di carattere permanente (cfr. inc. medici rich., in particolare il rapporto 5 novembre 1997 dell’Ospedale __________, il documento infermieristico di trasferimento 11 dicembre 1997 contenuto nei fascicoli prodotti dall’Ospedale __________ ed il rapporto 30 dicembre 1997 dell’Ospedale __________ di __________). Alla luce di quanto precede, visto anche che al convenuto non può essere rimproverato un comportamento doloso ma solo negligente, l’importo di fr. 30'000.- attribuito dal Pretore a titolo di indennità per torto morale appare decisamente eccessivo e non può essere confermato. Tenuto conto delle circostanze evidenziate e preso atto della giurisprudenza in materia, che in casi analoghi aveva riconosciuto al danneggiato importi oscillanti tra i fr. 1'000.- ed i fr. 5'000.- (cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., VIII 2001-2002 N. 19 e 22, VIII 2003-2005 N. 17), questa Camera ritiene di poter confermare l’indennità per torto morale di fr. 10'000.- che il convenuto si è detto disposto ad attribuire.

 

 

                                         conclusione

 

                                10.   Visto quanto precede, si ha che, in accoglimento dell’appello principale, la petizione può essere accolta per fr. 13’000.- più interessi, mentre l’appello adesivo dev’essere respinto.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   L’appello 2 novembre 2004 dello AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                         1.     In parziale accoglimento della petizione lo AP 1 è condannato a pagare a AA 1, AA 2, AA 3 e AA 4, creditori solidali, la somma di fr. 13'000.- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 1997.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 2'200.- e le spese di fr. 300.-, anticipate dagli attori, restano a loro carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico del convenuto, al quale gli attori rifonderanno fr. 4'000.- per ripetibili ridotte.

                                     

 

                                   II.   Le spese inerenti l’appello principale consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    650.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    700.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   L’appello adesivo 9 dicembre 2004 di AA 1, AA 2, AA 3 e AA 4 è respinto.

 

 

                                 IV.   Le spese inerenti l’appello adesivo consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1’250.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1’300.-

 

                                         da anticiparsi dagli appellanti adesivamente, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

 

 

                                  V.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario