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Incarto n. |
Lugano 2 novembre 2005/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.87 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 ottobre 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto lo scioglimento della società convenuta per impossibilità di nominare l’organo di revisione, domanda accolta dal Pretore con sentenza 22 ottobre 2004;
appellante la convenuta che, con atto 29 ottobre 2004, formula “Istanza d’annullamento” del giudizio impugnato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con decisione 22 settembre 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in accoglimento dell'istanza 15 aprile 2003 dell'AO 1 volta ad ottenere giusta l'art. 727f CO la nomina di un ufficio di revisione per la AP 1, ha provveduto a nominare quale suo revisore il signor __________ ed ha nel contempo assegnato alla società un termine di 20 giorni per versare l'anticipo per l'onorario di quest'ultimo, con la comminatoria che il mancato versamento nei termini avrebbe comportato la facoltà dell’AO 1 di Locarno di chiedere la liquidazione d’ufficio della società.
2. Preso atto del mancato versamento nel termine, il 20 ottobre 2004, AO 1 ha postulato lo scioglimento della AP 1.
Con decreto 22 ottobre 2004 il Pretore, costatata l’impossibilità di nominare l’organo di revisione, ha dichiarato lo scioglimento della AP 1, ordinandone la liquidazione in via di fallimento.
3. LaAP 1, con atto 29 ottobre 2004 ha formulato istanza di annullamento della sentenza 22 ottobre 2004 del Pretore, sostenendo di aver omesso il pagamento dell’anticipo delle spese per una dimenticanza e allegando di non aver ricevuto alcuna diffida di pagamento.
AO 1 non ha inoltrato osservazioni.
4. AP 1, con lo scritto 29 ottobre 2004 al Tribunale d’appello dichiara: “con la presente inoltriamo istanza di annullamento della sentenza del Pretore...”. Una domanda del genere sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 1 ad art. 307 CPC e n. 8 ad art 309 CPC). Dai motivi dell'appello è tuttavia possibile desumere che l’appellante postula la modifica del giudizio del Pretore nel senso di respingere la domanda di sciogliere la società. Ancorché al limite, il gravame può dunque essere esaminato nel merito.
5. Giusta l'art. 727f CO l'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la società anonima non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine per ripristinare la situazione legale (cpv. 1), ritenuto che, trascorso infruttuosamente tale termine, il giudice, su richiesta dell'ufficiale, provvede a nominarle un ufficio di revisione per un esercizio, decidendo secondo il proprio libero apprezzamento (cpv. 2). Il legislatore federale non ha tuttavia indicato come ci si debba comportare nei confronti della società renitente, che impedisce la nomina dell'ufficio di revisione designato dal giudice, in particolare omettendo di anticiparne l'onorario: ritenuta l’esistenza di una lacuna della legge (Koch, Die Aktiengesellschaft ohne Revisionsstelle - Ein Tatbestand des handelsregisterrechtlichen Zwangsverfahrens, in Annuario del Registro di Commercio 1998 p. 151; ZR 95 n. 42 consid. 3.1, ZR 96 n. 41 consid. III.2c), la giurisprudenza l’ha colmata nel senso che, in un caso del genere, in analogia con l'art. 625 cpv. 2 CO oppure con l'art. 2 cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO (ZR 95 n. 42 consid. 3.2; ZR 96 n. 41 consid. III.3b; Koch, op. cit., p. 151 s.), il giudice poteva senz'altro decretare lo scioglimento della società (SZW 2000, pag. 287 e giurisprudenza ivi citata; Camponovo, Keine Konkurseröffnung wegen fehlender Revisionsstelle, in: Der Schweizer Treuhänder 1996, p. 772; critico Koch, op. cit., p. 151 e segg.).
6. Nel caso concreto l’appellante ammette di non aver provveduto al versamento dell’anticipo delle spese del revisore per una dimenticanza, sostenendo di non aver ricevuto nessuna diffida in merito al mancato pagamento.
Al proposito si rileva che la decisione 22 settembre 2004 era chiara e non dava adito a incertezze di sorta, poiché il Pretore ha assegnato alla AP 1 un termine di 20 giorni per versare l’anticipo dell’onorario del revisore, rendendola altresì attenta che in caso di mancato pagamento dell’anticipo AO 1 era legittimato a chiedere la liquidazione d’ufficio della società. Tale decisione non lasciava quindi spazio all’ipotesi che al mancato pagamento nel termine sarebbe ancora seguita una diffida di pagamento, né l’appellante indica qualche motivo a sostegno di quest’eventualità. Vero è che in precedenza essa è riuscita a trascinare la questione, evitando per circa 20 mesi di procedere a ripristinare la situazione legale, omettendo di dar seguito in tutto questo tempo agli ordini impartitile. Ciò non è però ovviamente un motivo per ritenere di poter continuare a ignorare i termini assegnati dalle autorità, segnatamente dal giudice per conformarsi alla legislazione vigente.
Di conseguenza, il termine per versare l’anticipo essendo trascorso infruttuoso, a ragione il Pretore ha ordinato la scioglimento della società.
In merito alle modalità di liquidazione imposte dal Pretore - che, ordinandole la liquidazione in via di fallimento ha applicato la prassi, invero non indiscussa, adottata da altri cantoni - non è stata sollevata alcuna censura, sicché neppure è necessario esaminare la questione.
Di conseguenza l’appello, infondato, dev’essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. L’appello 29 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 200.-
sono poste a carico dell’appellante.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario