|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.108 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 21 ottobre 2003 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
in materia di contratto d’appalto, con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 27'738.10 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1999 e che il Pretore, con sentenza 15 ottobre 2004, ha integralmente respinto.
Appellante l’attrice la quale, con atto d’appello 8 novembre 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 3 dicembre 2004, ne chiede la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
1. AP 1, impresa di pavimentazione stradale, ha eseguito, negli anni dal 1992 al 1998, diversi lavori di allargamento e formazione piazzali e relativa pavimentazione per AO 1, titolare di un garage.
Tutti questi lavori sono stati fatturati l’11 novembre 1998 per complessivi Fr. 121'418.10 (Fr. 78'000.- per i lavori 1992, 1993 e 1995, doc. D; Fr. 20’332.50 per lavori come a offerta del febbraio 1997, doc. A; Fr. 17'631.20 per lavori come a offerta del gennaio 1998, doc. B e Fr. 5'454.40 per lavori del maggio 1998, doc. C).
A parziale compensazione del suo credito AP 1 ha conteggiato tre fatture di AO 1 relative a forniture di tre autoveicoli, avvenute negli anni 1990 e 1991, per Fr. 73'680 (doc. E, F e G).
AO 1 ha versato a AP 1, il 20 maggio 1999, l’importo di Fr. 20'000.- con la causale “acconto per asfalto” (doc. H).
Il 7 maggio 2002, il 15 ottobre 2002 e il 29 novembre 2002 AP 1 ha sollecitato il versamento del saldo di Fr. 27'738.10 (doc. L, M e N), sempre indicando le sue fatture, quelle di AO 1 riguardanti la fornitura dei veicoli e l’acconto versato da quest’ultima. Nel marzo 2003, AP 1 ha fatto spiccare, nei confronti di AO 1, un precetto esecutivo per l’importo in sofferenza oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1999, al quale è stata interposta opposizione (doc. O).
2. Con la petizione che ci occupa AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo di Fr. 27'738.10 oltre interessi dal 21 maggio 1999.
AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione eccependo la prescrizione del credito vantato da controparte, invocando che le opere sono state eseguite in modo difettoso e difforme dalle pattuizioni contrattuali e che le stesse opere non corrisponderebbero al contestato valore esposto nelle fatture.
3. Con la sentenza impugnata, il Pretore ha respinto la petizione perché l’attrice non ha provato il costo delle opere compiute. Afferma che agli atti di causa, l’istruttoria essendosi limitata all’audizione di un teste che ha semplicemente confermato la situazione contabile, mancano elementi sufficienti per permettere la valutazione dell’ammontare della mercede ritenuto che le fatture, semplici affermazioni di parte, sono prive di efficacia probatoria ed altrettanto vale per i solleciti di pagamento.
Con l’appello l’attrice critica le considerazioni della sentenza di primo grado e chiede l’accoglimento della sua domanda di condanna della controparte, mentre quest’ultima, con le osservazioni all’appello, ne chiede la reiezione e la conferma del primo giudizio.
Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
4.1. Chi, come l'attrice, procede per l'incasso di una mercede d'appaltatore, è tenuto, in base alle regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), a dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della propria pretesa.
L'esistenza del contratto, ovvero del consenso all'esecuzione delle opere di cui è chiesto il pagamento, è in concreto incontestata (cfr. pag. 4 di risposta).
La lite verte invece sull’effettiva esecuzione di tutte le opere e sulla determinazione della mercede spettante all'attrice mentre non è più in discussione una loro difettosità, tale argomento essendo stato abbandonato dalla convenuta con le conclusioni di causa.
Tale prova può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche per mezzo dell'ammissione totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa, oppure nella fase preprocessuale. Contrariamente all'opinione della parte appellata, non vi è infatti l'imprescindibile necessità dell'allestimento di una perizia giudiziaria sull'argomento, potendo la prova dell'ammontare del credito per mercedi essere fornita anche in altro modo.
A questo proposito, la giurisprudenza di questa Camera, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore probatorio -nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi- al comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'imprenditore, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione.
Proprio la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa. Non può, infatti, essere tutelato il comportamento di quel committente che dapprima poco o nulla eccepisce quo alla fatturazione dell'appaltatore, e che solo in causa chiede la verifica di ogni elemento costitutivo della pretesa del fornitore d'opera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 42; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 90 m. 83 e 88).
4.2. Sulla base di questi principi la valutazione, nel caso in esame, delle prove effettuata dal Pretore non può essere condivisa.
Le contestazioni della convenuta di cui alla risposta di causa – nella quale vengono sollevate tutte o quasi le eccezioni possibili per contrastare una pretesa d’appalto (difetti, difformità, non adimpleti contractus, trattenuta del saldo in attesa della consegna definitiva dell’opera e mancata prova del valore dell’opera) ma, in definitiva, solo a livello teorico poiché manca qualsiasi indicazione concreta di qualche difetto, di dove stia la difformità dell’opera o di cosa manchi ancora per il suo compimento - sono le prime desumibili dagli atti ed arrivano a cinque anni di distanza dall’emissione delle fatture e dal pagamento dell’acconto di Fr. 20'000.- e due anni dopo i primi solleciti. Appare poi anomalo che, a fronte di una situazione dei lavori appaltati così difforme come la si descrive in risposta, la convenuta, “preso atto delle inadempienze attoree” (cfr. risposta punto 3), versi un importo di Fr. 20'000.- con la causale “acconto asfalto” senza preoccuparsi di puntualizzare, con due semplici righe scritte, la sua posizione. E nemmeno ritiene utile di riassumere ed esplicitare la sua posizione dopo il ricevimento, nel maggio, nell’ottobre e nel novembre 2002, di ben tre solleciti e, nel marzo 2003 di un precetto esecutivo.
La convenuta non ha quindi mai contestato prima dell’inizio della causa la pretesa dell’attrice e, a dire il vero, nemmeno l’ha debitamente e seriamente contestata in causa omettendo di dare indicazioni concrete attorno alla propria resistenza e di fornire la propria descrizione dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78 m. 8).
Il suo comportamento preprocessuale e processuale, valutato secondo i canoni della buona fede, porta al convincimento di questa Camera, contrariamente all’assunto del Pretore, che la pretesa dell’attrice debba essere riconosciuta con gli interessi di mora al tasso del 5% a far tempo dal 9 dicembre 2002, ultimo giorno entro il quale l’attrice ha atteso il versamento del capitale (cfr. sollecito doc. N).
5. La parte convenuta ha sollevato, in prima sede, l’eccezione di prescrizione senza però riproporla con le osservazioni all’appello. Non torna conto disquisire sulla possibilità o meno di esaminare questa eccezione in appello, senza che in questa procedura ne faccia cenno chi se ne è prevalso, poiché la stessa è chiaramente infondata. Infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione riguardante la compensazione con fatture precedenti della convenuta e con l’attribuzione delle stesse al controvalore dei lavori esigibili e scaduti per primi (art. 87 CO), la prescrizione decennale che la convenuta fa decorrere dal 1992, quando sono stati eseguiti i primi lavori fatturati, è stata interrotta (art. 135 n. 1 CO) dal versamento dell’acconto di Fr. 20'000.-, avvenuto nel maggio 1999, ed ha ricominciato, da quel momento, nuovamente a decorrere (art. 137 cpv. 1 CO).
6. L’accoglimento dell’appello e la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande di petizione impongono di addebitare spese e ripetibili di prima e seconda istanza alla parte convenuta ed appellata.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 novembre 2004 di AP 1, __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 15 ottobre 2004 della Pretura di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. La petizione 21 ottobre 2003 è accolta e di conseguenza AO 1, __________ è condannata a pagare a AP 1 __________ l’importo di Fr. 27'738.10 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002.
§ Limitatamente all’importo di cui sopra è respinta, in via definitiva, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
2. Le spese di Fr. 110.- e la tassa di giustizia di Fr. 700.- sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attrice Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 500.- (tassa di giudizio Fr. 450.- ed esborsi di cancelleria Fr. 50.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà a controparte Fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
|
terzi implicati |
|
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario