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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire in materia di locazione nella causa -inc. n. DI.2004.1038 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e più precisamente sull'istanza di sfratto 1° settembre 2004 promossa da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 17 agosto 2004 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona da
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contro |
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AO 1 rappr. da RA 1
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sulle quali il Segretario Assessore si è pronunciato, con decreto 25 ottobre 2004, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;
ed ora sul "Rekurs" 7 novembre 2004 della parte soccombente in prima sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il giudizio qui impugnato il Segretario Assessore, preso atto che la locatrice (la cui denominazione "AO 1 " dev'essere modificata d'ufficio in "AO 1 ", cfr. il principio giurisprudenziale in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 165) aveva posto termine al contratto di locazione per il 31 agosto 2004 in forza della disdetta per mora 22 luglio 2004 (doc. E), significata in quanto la conduttrice non aveva provveduto all'integrale pagamento della pigione per il mese di maggio 2004, ha accolto l'istanza di sfratto e respinto l'istanza di contestazione della disdetta;
che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, redatto in lingua tedesca, la conduttrice contesta di essere stata a suo tempo in mora e chiede la concessione di una protrazione di almeno 3 mesi;
che il gravame può senz'altro essere respinto già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario rinviarlo alla parte per la sua traduzione in italiano (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 117) o intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in effetti è indiscutibile che nel caso di specie, sulla base delle prove esperite in prima sede, non si poteva assolutamente ritenere che la conduttrice, gravata dell'onere della prova (art. 8 CC), avesse dimostrato di aver provveduto all'intero pagamento della pigione del mese di maggio 2004 o comunque di aver ottenuto una dilazione di pagamento, dal che la correttezza della decisione di prime cure;
che la conduttrice è assai malvenuta a contestare in questa sede, per la prima volta, che gli estratti conto allestiti dalla controparte attestanti il mancato pagamento della pigione arretrata sarebbero errati, rispettivamente a produrre in questa sede tutta una serie di documenti che attesterebbero il suo integrale pagamento, ritenuto che in appello è chiaramente esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, principio applicabile anche in materia di locazione, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 321);
che dovendosi così confermare la validità della disdetta per mora (ex art. 257d CO) significata alla conduttrice, è parimenti escluso che essa possa beneficiare di un'eventuale protrazione della locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio vanno poste a carico della conduttrice, integralmente soccombente nella procedura d'appello (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. L'appello 7 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario