Incarto n.
12.2004.1

Lugano

8 gennaio 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.251 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 4 novembre 2003 da

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

Comunione ereditaria fu __________, composta da:

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

tutti rappr. dall'avv. __________

 

 

intesa ad assumere, quale prova a futura memoria ai sensi degli art. 446 e seg. CPC, la deposizione testimoniale del signor __________ che il Pretore, con decreto 19 dicembre 2003, ha accolto.

 

Appellanti i convenuti, i quali, con atto d'appello 29 dicembre 2003, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza a futura a memoria.

 

Letti ed esaminati gli atti della causa.

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l'art. 451 CPC prevede che i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili;

 

                                         che, di conseguenza, l'appello in questione, che si aggrava contro una decisione del Pretore che ammette la prova a futuro, è irricevibile e come tale può essere deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

 

                                         che l'appello, come intendono i ricorrenti, non può nemmeno essere considerato formulato a titolo prudenziale ai sensi dell'art. 96 CPC e trattato con la prima appellazione sospensiva della causa di merito che eventualmente seguirà l'assunzione della prova a futuro;

 

                                         che, infatti, la procedura di prova a futura memoria e quella di merito, come appare dalla sistematica della legge, sono due procedure ben distinte ed indipendenti tra loro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 446 m. 5), e ciò sia quando la prova a futuro è chiesta prima che quando lo è pendente la causa di merito;

 

                                         che la parte appellante sopporta la tassa e le spese di giudizio mentre non sono assegnate ripetibili alla controparte che non ha dovuto esprimersi sull'appello;

 

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 446 e seg. CPC

e, per le spese, la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 29 dicembre 2003 è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico degli appellanti.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- avv. __________,

 

- avv. __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario