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Incarto n. |
Lugano 9 settembre 2005/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi contro le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza cantonale sul registro di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 29 novembre 2004 da
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RI 1
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contro la decisione 11 novembre 2004 (inc. n. 3/2004 RC) della Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, che respingeva la sua opposizione alla diffida 28 novembre 2003 dell’Ufficio del registro di commercio di __________ e di conseguenza le faceva ordine di voler notificare entro 30 giorni il cambiamento della sua ragione sociale, caricandole la tassa di giudizio di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-;
con cui l’opponente ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio ed il conseguente accoglimento della sua opposizione, con l’autorizzazione a continuare ad utilizzare la sua attuale ragione sociale;
mentre l’Ufficio del registro di commercio di __________ non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 28 novembre 2003 l’Ufficio del registro di commercio di __________ ha diffidato ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 ORC RI 1, società iscritta nel registro di commercio il 4 settembre 2000 ed avente quale scopo la gestione di un casinò e di altre attività accessorie, a voler notificare entro 30 giorni, termine poi prorogato fino al 28 gennaio 2004, il cambiamento della sua ragione sociale. Esso, così sollecitato dall’Ufficio federale del registro di commercio, evidenziava come la società in questione, avendo nel frattempo ottenuto solo una concessione federale di tipo B, non fosse più legittimata a far figurare nella propria ragione sociale l’indicazione “grand casinò”, che a suo giudizio poteva essere utilizzata unicamente dalle case da gioco in possesso di una concessione di tipo A.
2. RI 1, con memoriale 23 gennaio 2004, il cui tenore è stato ribadito il 10 marzo 2004 dopo aver preso atto delle osservazioni 19 febbraio 2004 dell’Ufficio federale del registro di commercio, si è opposta alla modifica della sua ragione sociale. Essa ha in sostanza rilevato che la prassi delle competenti autorità dimostrava come i termini “casinò” e “grand casinò”, che a suo dire non costituivano definizioni legali, non fossero riservati alle sole società titolari di una concessione rilasciata in base alla LCG ed in particolare a quelle al beneficio di una concessione di tipo A, in contrapposizione del termine “kursaal” a favore dei beneficiari di una concessione di tipo B. Essa lamenta inoltre una disparità di trattamento con tutta una serie di altre società che, pur utilizzando quei medesimi termini nelle loro ragioni sociali, non erano state astrette e modificare la loro ditta. La sua ragione sociale non era in ogni caso tale da trarre in inganno i potenziali clienti, visto che era innegabile che la casa di gioco da lei gestita a __________, per la sua cifra d’affari nonché per il numero di tavoli da gioco, di dipendenti e di clienti, superiore a quelli di quasi tutte le società al beneficio di concessioni di tipo A, potesse essere considerata “grande”.
3. Con il giudizio qui impugnato la Sezione del registro fondiario e di commercio, autorità competente a statuire sulla questione (art. 60 cpv. 3 ORC nonché art. 2 e 4 della legge cantonale sul registro di commercio), ha respinto l’opposizione alla diffida ed ha di conseguenza fatto ordine alla società opponente di voler notificare entro 30 giorni il cambiamento della sua ragione sociale, caricandole la tassa di giudizio di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-. Essa ha in sostanza ritenuto che il termine “gran casinò” costituiva una definizione legale e che con lo stesso si indicavano le case da gioco al beneficio di una concessione di tipo A. La società opponente, che non disponeva di quella concessione, non era pertanto legittimata a far figurare quel termine nella propria ragione sociale, che era così atta a trarre in inganno. Il fatto che essa fosse di notevoli dimensioni e realizzasse incassi record, superiori ai casinò al beneficio della concessione di tipo A, non era determinante. Pure ininfluente era la circostanza che nel 2000 la sua ragione sociale fosse stata regolarmente iscritta a registro di commercio, visto e considerato che a quel momento, non avendo il Consiglio federale ancora rilasciato le concessioni, non era escluso che essa potesse effettivamente ottenere una concessione di tipo A, ciò che invece non è più il caso attualmente. La società opponente non poteva infine lamentare un’eventuale disparità di trattamento con altre società che si fregiavano dei termini in parola: a parte il fatto che le società da lei indicate contenenti la combinazione “grand casinò” -quelle contenenti la parola “casinò” non erano di per sé problematiche, non essendovi alcuna disposizione che vietasse l’uso di quel termine da parte di soggetti sprovvisti di una concessione ai sensi della LCG- non erano tali da trarre in inganno, trattandosi di case da gioco in possesso della concessione di tipo A o di entità giuridiche con un’attività che nulla aveva a che fare con la conduzione di case da gioco rispettivamente erano già state radiate, essa non poteva in effetti invocare il principio della parità di trattamento, che, in base alla dottrina, non entrava in considerazione in una situazione di illegalità.
4. Con il ricorso che qui ci occupa la società opponente chiede l’annullamento di quel giudizio ed il conseguente accoglimento della sua opposizione, ribadendo le argomentazioni già addotte innanzi all’autorità di vigilanza sul registro di commercio.
5. Giusta l’art. 944 cpv. 1 CO ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere tra l’altro richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano alcun interesse pubblico (cfr. pure art. 38 cpv. 1 ORC). Il rischio di trarre in inganno esiste nel caso in cui la ditta contenga termini che si riferiscono a un’attività, un prodotto o un servizio che non sia menzionato nella descrizione dello scopo e del genere di attività, oppure nel caso in cui si riferiscano soltanto a uno scopo accessorio, mascherando così l’attività principale (DTF 117 II 192 consid. 4). La questione a sapere se i limiti per la formazione della ditta siano stati rispettati o invece superati dev’essere decisa sulla base delle circostanze concrete del singolo caso (DTF 108 II 130 consid. 4), tenendo conto dell’impressione suscitata dai termini utilizzati in un pubblico mediamente attento (DTF 114 II 284 consid. 2b; Altenpohl, Basler Kommentar, 2. ed., N. 18 ad art. 944 CO).
La modifica ai sensi degli art. 60 seg. ORC di una ragione sociale già iscritta a registro di commercio può in ogni caso intervenire solo se è manifesto che la stessa non sia più conforme ai fatti o alle prescrizioni legali (Berger, Aus der Grundbuch- und Handelsregisterpraxis, in BJM 1960 p. 59 n. 44; Killias, Les raisons de commerce: Répertoire de jurisprudence fédérale et cantonale, Losanna 1990, p. 201).
5.1 Nel caso di specie è del tutto pacifico che nessuna legge vieti l’uso in una ragione sociale del termine “casinò” da parte di un soggetto sprovvisto della relativa concessione A o B. Occorre tuttavia, per evitare il rischio di inganno, che dalla stessa risulti chiaramente che l’attività svolta non è assolutamente in relazione con una casa da gioco.
5.2 Lo stesso discorso, a seguito della modifica dell’art. 44 ORC entrata in vigore il 1° gennaio 1998, che ha comportato lo stralcio del divieto della pubblicità nella formazione delle ditte (Altenpohl, op. cit., N. 20 ad art. 944 CO; David, OR-Handkommentar, N. 15 ad art. 944 CO), vale per l’aggettivo “grand” o “grande”, in precedenza considerato non ammissibile (cfr. DTF 79 I 176 consid. 1; Killias, op. cit., p. 86 seg. e 220 seg.). Anche in questo caso, occorre però che l’indicazione non sia tale da trarre in inganno.
5.3 La soluzione è sostanzialmente identica anche per la combinazione “grand casinò” o “gran casinò”. A questo stadio della lite è innanzitutto pacifico che i termini in questione non siano protetti dalla legge. La questione a sapere se essi, contrapposti al termine “kursaal”, costituiscano o meno una definizione legale non è di facile soluzione: se in effetti è vero che con quella combinazione il parlamento, modificando la terminologia proposta dal Consiglio federale nel suo messaggio -ove quell’espressione era sostituita dalla formulazione “case da gioco della categoria A”, contrapposte a quelle della categoria B (cfr. FU 1997 III p. 158 e 186)- aveva inteso indicare una delle due categorie di case da gioco previste dalla LCG e meglio proprio quella al beneficio della concessione A (art. 8 cpv. 1 LCG, cfr. pure art. 60 cpv. 1 LCG), è però altrettanto vero che quei termini non sono poi stati ripresi nella relativa ordinanza del Consiglio federale, in cui è invece stato utilizzato, e a più riprese, il termine originario “casa da gioco con una concessione A” (art. 47, 49 cpv. 1, 50, 52, 55 cpv. 1, 57 cpv. 1 e 82 cpv. 1 OCG), o in altri atti legislativi. Ciò sta a significare che il termine “gran casinò”, adottato in sede parlamentare, non era, nemmeno per gli addetti ai lavori, sufficientemente chiaro, preciso o rappresentativo rispettivamente si era sufficientemente consolidato nella realtà legislativa, il che esclude a priori che il suo uso possa essere manifestamente tale da trarre in inganno. Ma a prescindere da quanto precede, determinante per l’esito della lite è in definitiva sapere quale sia l’impressione suscitata da quei termini in un pubblico mediamente attento, ovvero se quest’ultimo, confrontato con la ragione sociale dell’opponente debba o meno ritenere di trovarsi di fronte ad una casa da gioco al beneficio di una concessione di tipo A. Ora, né nella lingua italiana (cfr. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Vol. II, p. 835 seg. alla voce “casino” o “casinò”), né in quella francese (cfr. Grande Larousse Encyclopédique, Vol. 2, p. 678, alla voce “casino”), né in quella tedesca (Die freie Enzyklopädie Wikipedia, in www.de.wikipedia.org, alla voce “casino”) il termine “gran casinò” ha un significato proprio e in ogni caso rappresenta qualcosa di diverso da un grande casinò. Confrontato con una ragione sociale contenente il termine “gran casinò” o “grand casinò” il pubblico mediamente attento svizzero, a cui l’esistenza di due categorie di case da gioco stabilita dalla LCG è perlopiù sconosciuta o comunque indifferente e in ogni caso ancor più sconosciuta e indifferente è l’effettiva differenza tra le case da gioco con concessione federale di tipo A o B rispettivamente tra le denominazioni “gran casinò” o “kursaal”, può dunque aspettarsi tutt’al più di aver a che fare solo con una casa da gioco di notevoli dimensioni o importanza. Ritenuto che la ricorrente ha effettivamente quale scopo sociale la gestione di un casinò e che, per la sua cifra d’affari nonché per il numero di tavoli da gioco, di dipendenti e di clienti, superiore a quelli di quasi tutte le società al beneficio di concessioni di tipo A, può oggettivamente essere considerata grande, non vi è motivo di modificare la sua attuale ragione sociale, che non è tale da trarre in inganno, oltretutto in modo manifesto, il pubblico medio.
6. Ne discende, in accoglimento del gravame, che l’opposizione alla diffida dell’Ufficio del registro di commercio dev’essere accolta e all’opponente dev’essere così concesso di continuare a presentarsi con la sua attuale ragione sociale.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza, fermo restando che, per la procedura innanzi all’autorità di vigilanza cantonale, all’Ufficio del registro di commercio di __________, che ha chiesto la modifica della ragione sociale, non possono essere caricate le spese di procedura, non avendo esso agito in mala fede o con leggerezza (art. 62 cpv. 2 ORC e 13 cifra 3 lett. b OTRC), mentre all’opponente non possono essere assegnate ripetibili, non essendosi avvalsa, a quel momento, dell’ausilio di un legale. Non così per la procedura innanzi alla scrivente Camera, retta, in virtù del rimando contenuto all’art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sul registro di commercio, dalla LPamm, che prevede, a carico della parte soccombente, il pagamento della tassa di giustizia e di un’indennità ripetibile alla controparte patrocinata da un legale (art. 28 e 31 LPamm).
per i quali motivi
viste le norme richiamate
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 29 novembre 2004 di RI 1 è accolto.
§ Di conseguenza la decisione 11 novembre 2004 della Sezione del registro fondiario e di commercio è così riformata:
1. L’opposizione alla diffida 28 novembre 2003 dell’Ufficio del registro di commercio di __________ è accolta.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
II. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.- già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico dell'Ufficio del registro di commercio di __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione:
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- (art. 103 litt. b seconda frase OG)
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)