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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney–Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.91 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 17 luglio 2003 da
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AO 1 (rappr. da RA 2)
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contro |
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AP 1 (rappr. da RA 1)
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con la quale l'istante ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 16'470.65 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2002 a titolo di stipendi arretrati e rimborsi spese, domande alle quali si è opposta la convenuta, che ha fatto valere in compensazione il danno da lei subito per le inadempienze dell’istante, e che il Pretore ha accolto nella misura di fr. 14'943.65 oltre interessi al 5% su fr. 2'708.05 dal 1° aprile 2002, su
fr. 7'519.60 dal 1° maggio 2002 e su fr. 4'176.– dal 1° giugno 2002;
appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 26 novembre 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione integrale dell'istanza, con protesta di ripetibili;
mentre l’istante con le osservazioni del 15 dicembre 2004 propone la reiezione dell'appello, protestando le ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO 1 è stato assunto il 1° aprile 2001 da AP 1 con uno stipendio mensile lordo di fr. 8'588.– oltre spese, come direttore e responsabile delle vendite (doc. A). AP 1 ha comunicato verbalmente il 14 marzo 2002 a AO 1 il licenziamento con effetto dal 30 aprile 2002, e lo ha confermato con scritto 18 marzo 2002, precisando al collaboratore che era esonerato dal prestare attività presso l’azienda e poteva godere delle eventuali ferie nei mesi di marzo e aprile 2002 (doc. B). AO 1 è stato in malattia dal 21 marzo al 7 aprile 2002 (doc. EE) e ha comunicato a AP 1 che il contratto di lavoro cessava il 31 maggio 2002.
B. Con istanza 17 luglio 2003 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Mendrisio–Nord per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 16'470.65 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2002 a titolo di stipendi arretrati e rimborsi spese. All'udienza del 21 ottobre 2003 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta, che ha opposto in compensazione le proprie pretese a risarcimento del danno subito per le inadempienze contrattuali del lavoratore e ha presentato un’azione riconvenzionale per fr. 81'300.– oltre interessi dal 21 ottobre 2003, poi ritirata. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi.
C. Statuendo il 16 novembre 2004, il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 14'943.65 oltre interessi al 5% su fr. 2'708.05 dal 1° aprile 2002, su fr. 7'519.60 dal 1° maggio 2002 e su fr. 4'176.– dal
1° giugno 2002. Non sono state prelevate tasse né spese e la convenuta è stata condannata a versare all'istante fr. 1’500.– per ripetibili.
D. AP 1 è insorta con un appello del 26 novembre 2004 contro la sentenza del Pretore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione dell'istanza. AO 1 propone con le osservazioni del 15 dicembre 2004 di respingere l'appello, protestando ripetibili.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro tra le parti è terminato il 31 maggio 2002, la disdetta essendo stata differita per la malattia del lavoratore, comprovata dal certificato medico prodotto agli atti (doc. EE). In seguito ha stabilito in fr. 14'943.65 il credito dell’istante per le pretese salariali, dedotti gli acconti già ricevuti e l’importo versato dall’assicurazione contro la disoccupazione, pretesa riconosciuta dalla convenuta mediante la dichiarazione di compensazione. Il Pretore ha poi constatato che il danno subito dalla datrice di lavoro per le asserite inadempienze contrattuali dell’istante non è stato dimostrato, agli atti figurando solo la lista dei clienti le cui fatture erano scoperte, ma non altri elementi dai quali accertare se l’eventuale violazione delle istruzioni ricevute o il mancato controllo della solvibilità prima della fornitura di merce ai clienti avessero provocato danni patrimoniali alla convenuta.
2. L'appellante rimprovera al Pretore di aver riconosciuto a torto l’inabilità lavorativa dell’istante sulla base di un certificato medico contraddittorio e sostiene che l’intervento al quale egli si era sottoposto non era urgente e avrebbe potuto essere eseguito dopo la scadenza del periodo di disdetta. Contesta pertanto il differimento del licenziamento al 31 maggio 2002, affermando che le conseguenze dell’incapacità di lavoro devono essere sopportate dal medico che aveva eseguito l’intervento, non eseguito a regola d’arte, e non dalla datrice di lavoro. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà. Il medico estensore del certificato medico agli atti (doc. C, EE), dott. __________ ha confermato nel corso della sua deposizione testimoniale del 13 maggio 2004 di aver certificato un’inabilità lavorativa dal 15 marzo al 7 aprile 2002 dovuta a un problema reumatico al ginocchio sinistro, dolente e gonfio (verbali, pag. 34). A prescindere dall’incapacità lavorativa derivante dall’intervento che sarebbe stato eseguito il 15 aprile 2002, di cui per altro l’istante non si è prevalso e sul quale l’istruttoria è silente, la tesi dell’appellante cade nel vuoto. L’istante ha infatti chiesto in causa il pagamento dello stipendio fino al 31 maggio 2002, per l’importo di fr. 16'470.65, e la convenuta lo ha esplicitamente riconosciuto, avendovi opposto in compensazione un suo asserito credito per danni di fr. 81'300.– (conclusioni pag. 3). Ne deriva che l’appellante non può ora contestare l’ammontare delle pretese salariali dell’istante, da lei riconosciute in prima sede.
3. Per quel che concerne le pretese da lei opposte in compensazione, l’appellante sostiene che l’istante le ha causato ingenti danni pecuniari con la violazione dei propri obblighi contrattuali e critica il Pretore per non aver ritenuto provato l’ammontare del danno e la colpa del lavoratore, per la vendita di prodotti a clienti morosi, la violazione di chiare direttive impartite dal datore di lavoro e l’ordinazione di merce poi invenduta, nonostante le chiare risultanze dei documenti agli atti e delle deposizioni testimoniali.
4. A norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit., N. 4 all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid. 2.1; DTF 110 II 349).
5. Nella fattispecie la convenuta afferma che il danno di fr. 81'300.– da lei subito è comprovato dai documenti agli atti (doc. 23 e 24) e dalla deposizione testimoniale di __________. A torto. Agli atti figurano due liste, elaborate dalla convenuta, degli scoperti sulle fatture dei suoi clienti (doc. 23) e dei clienti della ____________________ (doc. 24). La convenuta non può far valere alcuna pretesa nei confronti dell’istante per gli asseriti mancati incassi della ____________________ (doc. 24), pari a fr. 50'697.74 (risposta, pag. 5 dei verbali), società da lei distinta e che nemmeno le ha ceduto l’eventuale credito. Rimane la lista dei clienti della convenuta, serviti dall’istante, che non avrebbero onorato le fatture (doc. 23) per un totale di fr. 35'846.45. Se non che, tale lista è stata elaborata a partire dalla documentazione contabile della convenuta, come confermato dal testimone __________, responsabile amministrativo della __________ (pag. 36) e consiste in un elenco di nomi e di cifre, senza che nulla consenta di verificarle in base alla contabilità dell’appellante, di cui non vi è traccia agli atti. La lista delle fatture scoperte di pertinenza dell’appellante è quindi solo un’affermazione di parte, rimasta senza alcun supporto probatorio.
La convenuta ha rimproverato all’istante tutta una serie di errori commessi nello svolgimento delle sue mansioni (doc. D), ma non ha quantificato i costi derivanti da tali comportamenti, né si è curata di provarne l’entità. La teste __________ ha invero riferito di ordinazioni eccessive, di materiale rimasto poi invenduto e di errori di calcolazione nei prezzi del formaggio (verbali pag. 32), ma essa è entrata alle dipendenze della convenuta dopo la partenza dell’istante e ha potuto ripetere solo quanto le è stato comunicato da terzi, così che la sua deposizione è priva di qualsiasi valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 ad art. 237). Anche __________, che ha constatato l’esistenza a fine 2001 di merce invenduta, non ha fornito dati oggettivi e precisi sul danno che sarebbe derivato alla convenuta da tale situazione (verbale, pag. 36). Il danno asseritamente patito dall’appellante è pertanto rimasto allo stadio di un’affermazione di parte.
6. Alla medesima conclusione si giunge per quel che concerne la violazione degli obblighi contrattuali, in particolare del dovere di diligenza del dirigente aziendale, che a detta della convenuta l’istante avrebbe commesso. L’appellante sostiene che l’istante era un suo dirigente e non solo un responsabile della vendita, mentre l’ex dipendente nega di aver avuto compiti dirigenziali al di fuori dell’organizzazione delle vendite e imputa alla disorganizzazione aziendale e alla mancanza di strutture adeguate le difficoltà di incasso di cui la convenuta vuole ora rivalersi nei suoi confronti. Invano si cercherebbe nell’incarto una qualsiasi indicazione sulle direttive impartite all’istante dalla convenuta e sugli obblighi da lui assunti contrattualmente (cfr. doc. E). Le parti non hanno concluso un contratto di lavoro scritto e l’istruttoria non ha permesso di chiarire quale era la posizione dell’istante nell’organigramma aziendale né quali erano i suoi compiti. A Registro di Commercio l’istante non ha mai avuto alcun diritto di firma sin dalla fondazione della convenuta, il 7 marzo 2001 (cfr. doc. 1), anche se la sua carta da visita indicava la posizione di “direttore” (doc. 2). Non è contestato che egli inviava comunicazioni organizzative ai dipendenti (doc. 4, comunicazione del 25 maggio 2001 ai collaboratori, doc. 5 comunicazioni per Natale 2001). Il suo ruolo all’interno della ditta non risulta tuttavia essere stato dominante, da un lato per la presenza del consulente __________, che si occupava dell’acquisizione di una clientela di un certo peso e della gestione della produzione presso la convenuta (deposizione __________, pag. 37), degli ordini e delle trattative con i fornitori (deposizione __________, pag. 26) e che agli occhi di parte del personale appariva come il dirigente dell’azienda (deposizione __________, pag. 40) e dall’altro per l’importante coinvolgimento amministrativo e dirigenziale dell’azionista di riferimento, la __________. Quest’ultima partecipava attivamente alla gestione dando istruzioni all’istante (doc. 9–19, deposizione __________ pag. 36), si è occupata di razionalizzare i listini dei prezzi di vendita (deposizione __________, ibidem) e gestiva l’amministrazione, tanto che ha inviato negli uffici della convenuta il proprio responsabile amministrativo per occuparsi della contabilità (deposizione __________). Presso il precedente datore di lavoro __________ l’istante si occupava solo della vendita, alle dipendenze di _____ (deposizione __________ __________ pag. 20). Di valore probatorio nullo sono le “voci che circolavano in __________”, riferite dalla testimone __________ (deposizione, pag. 31), secondo il quale l’istante sarebbe stato il direttore della convenuta, già per il fatto che si tratta appunto di voci sprovviste di qualsiasi constatazione oggettiva, per altro tra persone senza cognizione diretta dei fatti e della situazione all’interno della convenuta.
7 L’appellante ribadisce che l’istante era responsabile delle difficoltà di incasso per l’omissione di ogni verifica sulla solvibilità dei clienti da lui prospettati, ciò che rientrava nei suoi compiti, sia come direttore responsabile sia come capo delle vendite e gli imputa la responsabilità dei problemi di organizzazione degli acquisti e della vendita delle merci, constatati dalla testimone __________, sua impiegata dopo la partenza dell’istante. Anche queste critiche non hanno trovato riscontro negli atti. Per quanto risulta dall’istruttoria la convenuta ha iniziato a servire clienti della ____________________, che commercializzava in precedenza i prodotti dell’azionista __________ di __________ (deposizione __________) e si è trovata confrontata con difficoltà di incasso (doc. 13 a 18). L’azionista di riferimento ha poi dato istruzioni precise sul modo di trattare i clienti in ritardo con i pagamenti, proibendo ai venditori di fornire loro merce se non contro pagamento anticipato (fax dell’11 dicembre 2001, doc. 9). L’istante ha preso atto di queste istruzioni e ha comunicato che i clienti indicati dall’azionista sarebbero stati serviti solo in contanti (risposta 14 dicembre 2001, doc. 9). L’azionista ha rinnovato in modo perentorio il divieto di fornire merce se non contro incasso o contro pagamento anticipato a una serie di clienti morosi ancora il 16 gennaio 2002 (doc. 19). Non risulta che tali istruzioni siano state violate.
Non risulta nemmeno provata la responsabilità dell’istante nella disorganizzazione aziendale, contrariamente a quanto afferma in questa sede la convenuta. La nuova responsabile della convenuta, __________, ha spiegato di aver trovato difficoltà nell’organizzazione aziendale e nella gestione degli acquisti e delle vendite (verbale, pag. 33), confermate anche da __________ (verbale pag. 36). Se non che, l’appellante non ha dimostrato quali erano i compiti attribuiti all’istante e quali direttive gli erano state impartite dall’azionista o dall’amministratore unico al momento in cui ha iniziato l’attività di direttore della convenuta nel maggio 2001. Tutto si ignora dell’organigramma aziendale, che sarebbe stato allestito dall’azionista per ottenere un prestito agevolato in vista della costituzione di una ditta all’estero (deposizione __________, pag. 35), ma che non è stato prodotto in causa. L’assenza di diritto di firma (doc. 1) e il coinvolgimento dell’azionista nel funzionamento amministrativo e contabile della convenuta (cfr. deposizione __________) costituiscono seri indizi dai quali ritenere che l’istante si occupava del settore delle vendite ma non della gestione e dell’amministrazione, per le quali il punto di riferimento era __________ o l’azionista (deposizione __________, pag. 18 e 19; Alessandro Iorio, pag. 36 e 37). La ripartizione dei ruoli tra il consulente __________, che fungeva sostanzialmente da “ambasciatore” dell’azionista e il direttore AO 1 è stata sin dall’inizio imprecisa e i dipendenti sentiti come testimoni non la conoscevano (deposizione __________, pag. 19, __________ pag. 40). Ne risulta che la convenuta ha fallito nell’onere della prova che le incombeva, non avendo dimostrato quali compiti e quali responsabilità essa aveva attribuito all’istante, con la conseguenza che non ha potuto dimostrare la loro violazione.
8. L’appello deve dunque essere respinto, poiché l’appellante non ha dimostrato di aver subito il danno da lei posto in compensazione alle pretese salariali dell’istante, né la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’istante, di modo che è superfluo attardarsi oltre sulle altre condizioni poste dall'art. 321e CO .
9. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà all’istante un'equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 26 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario