Incarto n.
12.2004.20

Lugano

17 dicembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.49 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa- con petizione 3 aprile 1996 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. RA 2

 

con cui l’attrice, a convalida di un sequestro, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 89'770.- più accessori e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Mendrisio;

 

domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 dicembre 2003 ha accolto;

 

appellante la convenuta con atto di appello 21 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 5 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

1.Il 22 febbraio 1991 __________, cittadino italiano domiciliato in Italia e titolare presso la succursale di Chiasso del __________ della relazione bancaria “__________”, ha provveduto a bonificare a __________ AP 1, cui era legato sentimentalmente, pure cittadina italiana con domicilio in Italia e titolare presso quel medesimo istituto del conto “__________”, la somma di DM 103'000.-.

 

 

2.Con il giudizio qui impugnato il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha integralmente accolto la petizione in rassegna, mediante la quale __________ AO 1, figlia e unica erede di __________, aveva chiesto, a convalida di un sequestro nel frattempo decretato nei confronti del conto bancario di __________ AP 1, la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 89'770.- più interessi ed accessori, somma corrispondente al bonifico effettuato a suo tempo dal padre. Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha in sostanza ritenuto che il bonifico in questione era costitutivo di una donazione ai sensi dell’art. 769 CCIt., e che, non essendo stata ossequiata la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 782 CCIt., lo stesso doveva essere considerato nullo, con l’obbligo per la convenuta di restituire, ai sensi dell’art. 2033 CCIt., l’importo bonificato.

 

 

3.Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ritiene che alla fattispecie fosse applicabile il diritto svizzero, che le parti avevano scelto esplicitamente o quanto meno in forma tacita, per cui la donazione, non essendo soggetta ad alcuna esigenza di forma, era perfettamente valida, rispettivamente, se fosse invece confermata l’applicazione del diritto italiano, che il bonifico in questione andava qualificato come una liberalità non donativa (o donazione indiretta) ai sensi dell’art. 809 CCIt., di per sé non sottomessa ad alcuna forma, e che in ogni caso nelle particolari circostanze la controparte commetteva un manifesto abuso di diritto a prevalersi della sua eventuale nullità.

 

 

4.Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

5.Prima di passare in rassegna le censure dell’appello, occorre evadere l’obiezione con cui l’attrice ne mette in dubbio la tempestività, ritenendo in concreto applicabili le ferie esecutive e non invece quelle della procedura cantonale. L’assunto è infondato, poiché le ferie esecutive degli art. 56 seg. LEF sono esplicitamente riferite agli atti esecutivi e una sentenza in procedura giudiziaria così come pure l’atto di appello nei suoi confronti non sono atti esecutivi (DTF 81 III 133), rispettivamente esse non si applicano ai termini delle procedure giudiziarie regolate dal diritto cantonale (Jäger, Commentaire de la LP, N. 3 ad art. 56; II CCA 21 settembre 1995 inc. n. 12.95.243).

 

 

6.La prima censura d’appello, secondo cui le parti, in base all’art. 116 LDIP, avrebbero scelto di sottoporsi al diritto svizzero per il semplice fatto che la somma bonificata non era stata dichiarata alle competenti autorità fiscali italiane e che in Svizzera si trovavano sia il luogo di adempimento sia l’oggetto stesso del contratto, è priva di fondamento. Ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LDIP la scelta del diritto applicabile operata dalle parti deve infatti essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Nel caso concreto non vi è agli atti traccia di una scelta esplicita a favore dell’applicazione del diritto svizzero, né a ben vedere quanto addotto dalla convenuta è sufficiente per ritenere che una scelta in tal senso possa essere univocamente desunta dal contratto o dalle circostanze, fermo restando che indizi in tal senso avrebbero semmai potuto essere, in particolare, l’utilizzazione di concetti giuridici di un certo diritto, la condizione personale comune dei contraenti o il fatto che il contratto facesse riferimento ad altri accordi soggetti ad un particolare regime giuridico (cfr. ICCTF 18 dicembre 2000, 4C.331/2000), in concreto del tutto assenti.

 

 

7.Ammessa con ciò l’applicabilità alla fattispecie del diritto italiano ai sensi dell’art. 117 LDIP, deve pure essere disattesa la tesi d’appello secondo cui il bonifico bancario andrebbe qualificato come una liberalità non donativa (o donazione atipica), di per sé non soggetta ad alcuna esigenza di forma. La giurisprudenza italiana ha in effetti già avuto modo di stabilire che non sono donazioni indirette le liberalità attuate attraverso una cambiale, un assegno o la consegna di un libretto di deposito (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Milano 2002, n. I.9 ad art. 809 e n. VII.3 ad art. 769; cfr. pure Pescatore/Ruperto, Codice Civile, 9. ed., Milano 1993, n. 8 ad art. 769), e ciò vale ovviamente anche per l’accreditamento conseguente ad un bonifico (II CCA 22 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.22), che in definitiva altro non è che lo strumento idoneo a determinare l’effetto di acquisto di una somma di denaro (Cian/Trabucchi, op. cit., n. VI.3 ad art. 1852, ove è precisato che l’accreditamento non sana i vizi del titolo in base al quale le somme sono state trasferite). A questa stessa conclusione è del resto giunta, con sentenza 3 novembre 2000, anche la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Milano, nella causa rubricata sub N. 8886/97 G R.G. (N. 6697 Reg. Dep.), avente per oggetto un’analoga contestazione tra queste medesime parti (doc. N inc. n. OA.1999.30 rich., relativo tra l’altro, come risulta dal doc. F inc. n. OA.1999.30 rich., a un bonifico di Lit. 45'000’000).

 

 

8.Parimenti infondata è infine la censura con cui la convenuta rimprovera all’attrice un manifesto abuso di diritto per aver ora preteso la ripetizione della donazione, a suo tempo decisa e attuata dal padre in piena libertà. In base alla giurisprudenza italiana la donazione nulla è in effetti insuscettibile di sanatoria da parte del donante; una convalida della stessa può essere eccezionalmente compiuta, ai sensi dell’art. 799 CCIt., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché siano a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 1 ad art. 799; Cian/Trabucchi, op. cit., n. 2 ad art. 799), ciò che però non si è assolutamente verificato nel caso concreto.

 

 

9.Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 21 gennaio 2004 di __________ AP 1 è respinto.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1’450.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1’500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario