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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, assente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. LA.2003.00009 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 12 febbraio 2003 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli istanti hanno chiesto che fosse accertata la tempestività dell’istanza di contestazione della disdetta inoltrata l’11 ottobre 2002 all’UC di Viganello e che di conseguenza fosse annullata la disdetta 14 agosto 2002 e in subordine che fosse concessa una protrazione della locazione per 4 anni;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore supplente con sentenza 3 dicembre 2004 ha integralmente respinto;
appellante la convenuta con ricorso (recte: appello) 21 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare l’indennità ripetibile attribuitale per la sede pretorile;
mentre gli istanti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nella procedura speciale per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), termine la cui decorrenza non è sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che nel caso di specie la tempestività del ricorso (recte: appello) è assai dubbia, ritenuto come la sentenza impugnata sia stata intimata alle parti, tramite i loro patrocinatori, il 3 dicembre 2004, e l’impugnativa sia stata presentata solo il 21 dicembre 2004;
che la questione non necessita di essere approfondita, il gravame dovendo in ogni caso essere dichiarato irricevibile per il fatto che la convenuta qui appellante si è limitata, in questa sede, a postulare l’aumento dell’indennità per ripetibili stabilita dal Pretore supplente (fr. 300.-), da lei ritenuta irrisoria, senza tuttavia indicare quale sarebbe a suo dire l’importo corretto;
che la giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire l’irritualità della domanda d’appello volta ad ottenere la modifica dell’importo attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione della somma che la parte appellante ritiene congrua e dovuta (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 309), principio pacificamente applicabile anche in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 6 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.97, 14 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.112);
che l’appello può pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese di questa sede vanno poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 dicembre 2004 di AP 1 è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario