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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00401 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30 giugno 2000 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di oltre fr. 350'000.- più interessi ed accessori (azione di responsabilità del liquidatore e del revisore rispettivamente di risarcimento danni per atto illecito);
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e sulla quale il Pretore, dopo aver dimesso dalla lite, con decreto 2 luglio 2001, il convenuto __________, si è pronunciato con sentenza 11 dicembre 2003, respingendo la petizione in quanto proposta nei confronti della convenuta __________ ed accogliendola per fr. 330'414.05 oltre interessi nella misura in cui era promossa contro la convenuta AP 1;
appellante la sola convenuta AP 1 con atto di appello 16 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 266'233.15 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 1° marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AO 1, che nell’occasione agiva nella sua veste di cessionario ex art. 260 LEF delle pretese della fallita __________ (doc. A e B), ha chiesto ai sensi dell’art. 754 vCO e CO la condanna tra gli altri di AP 1, già liquidatrice di quella società, al pagamento di oltre fr. 350'000.- più interessi ed accessori, rimproverandole in sostanza di aver commesso gravi abusi al momento della liquidazione della società, che ne avrebbero causato l’insolvenza.
2. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, confermate in modo puntuale le violazioni evocate dall’attore, ha condannato la convenuta a rifondere a quest’ultimo la somma di fr. 330'414.05 più interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che dal credito vantato dall’attore, di fr. 472'513.65 (doc. E), doveva essere dedotto l’importo di fr. 42'527.25 che questi era riuscito ad incassare direttamente da una debitrice della fallita, __________ (doc. I.18), nonché l’importo di fr. 99'572.35 da lui ottenuto quale dividendo di V classe al termine della procedura fallimentare (doc. I.13).
3. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere la petizione per soli fr. 266'233.15 più interessi. Essa evidenzia innanzitutto la grave colpa del curatore di __________, che avrebbe omesso di incassare almeno altri fr. 206'319.05 dai suoi debitori rispettivamente da un fideiussore. In ogni caso la somma posta a suo carico dal Pretore sarebbe errata, atteso che dalle pretese dell’attore risultanti dallo stato di riparto, pari a fr. 449'081.35 (doc. I.13), andavano dedotti, oltre all’importo di fr. 99'572.35 da lui ricevuti a titolo di dividendo, altri fr. 83'275.85 incassati nell’ambito della liquidazione di __________.
4. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. È innanzitutto a torto che la convenuta ritiene che nel caso di specie possa essere imputata una colpa grave alla sua debitrice __________ e per essa al suo curatore, colpevole, a suo dire, di non aver provveduto ad incassare tutti i crediti di spettanza di quella società.
5.1 Come giustamente rilevato dal Pretore -e neppure confutato nell’appello- nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 754 CO, come quella qui in esame, l’interruzione del nesso causale adeguato per colpa grave del terzo può essere ammessa solo eccezionalmente (Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 282 e 353 con numerosi rif.; Widmer, Basler Kommentar, N. 30 ad art. 754 CO), sicché il fondamento giuridico dell’eccezione sollevata dalla convenuta appare assai dubbio. In ogni caso nella fattispecie nemmeno si potrebbe rimproverare al terzo in questione alcuna colpa, tanto meno grave. Non si vede in effetti quale colpa debba essere imputata al terzo debitore, in concreto __________, che non ha provveduto, di sua iniziativa, a pagare integralmente un suo debito, che nel caso concreto era oltretutto contestato (cfr. doc. AC). In tale evenienza spettava semmai al creditore, in concreto dunque alla fallita e per essa ai suoi cessionari ex art. 260 LEF, tra cui l’attore (cfr. doc. AC), darsi da fare, se del caso anche mediante l’inoltro di procedure giudiziarie, per far sì che esso avesse ad estinguere il suo debito. Sennonché, se anche si volesse sottacere che la convenuta, anche in questa sede, non ha assolutamente preteso se ed eventualmente in quale misura all’attore, che nulla aveva intrapreso in tal senso, potesse essere ascritta un’eventuale concolpa -anche perché in definitiva era lui il debitore cui __________ avrebbe dovuto rivolgersi-, ad impedire l’esame di quest’ultima eccezione vi è in ogni caso il fatto che le relative circostanze fattuali e segnatamente le omissioni o le mancanze dei cessionari ex art. 260 LEF non sono state assolutamente evocate negli allegati preliminari e non possono dunque essere prese in considerazione né in primo né in secondo grado, ostandovi l’art. 78 CPC (ICCTF 16 febbraio 2004 consid. 3.2 4P.134/2003; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 134 ad art. 78).
5.2 Ma, a prescindere da quanto precede, la censura nemmeno avrebbe dovuto essere vagliata, essendo del tutto ininfluente per l’esito dell’appello. Nel gravame la convenuta non ha infatti tratto alcuna conseguenza pratica da quella circostanza e in particolare non ha preteso se ed eventualmente in quale misura l’importo posto a suo carico dal Pretore dovesse essere ridotto per quella ragione, tanto è vero che le posizioni che riducevano a fr. 266'233.15 la somma da lei dovuta erano in realtà altre e meglio quelle che verranno esaminate qui di seguito.
6. La convenuta, proponendo tutta una serie di calcoli solo in parte comprensibili, censura in seguito l’ammontare del danno stabilito dal Pretore, chiedendo in particolare che lo stesso sia ridotto a fr. 266'233.15, importo che risulta deducendo dal credito dell’attore di fr. 449'081.35, risultante dallo stato di riparto (doc. I.13), il dividendo di V classe da lui ottenuto di fr. 99'572.35 ed altri fr. 83'275.85 (corrispondenti a due importi di fr. 60'000.- e di fr. 65'803.10, da cui sono stati dedotti i fr. 42'527.25 già considerati dal Pretore) che, a suo dire, l’attore avrebbe incassato nell’ambito della liquidazione di __________.
In questa sede, per quanto si è potuto capire, si tratta in definitiva di determinare quale sia l’importo da cui partire per poter stabilire il danno dell’attore (fr. 449'081.35 oppure fr. 472'513.65) rispettivamente se ed eventualmente in quale misura siano giustificate le ulteriori deduzioni proposte dalla convenuta (quella di fr. 60'000.-, ignorata dal Pretore, e quella di fr. 65'803.10, considerata dal primo giudice solo in ragione di fr. 42'527.25).
6.1 Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il punto di partenza per stabilire l’ammontare del danno non può essere l’importo di fr. 449'081.35 indicato nell’appello, ma è ovviamente quello di fr. 472'513.65 proposto a suo tempo dall’attore, fatto proprio dal Pretore ed ammesso dalla stessa convenuta in duplica e in sede conclusionale (art. 78 CPC).
6.2 La richiesta della convenuta di voler dedurre dal danno un primo acconto di fr. 60'000.- che l’attore aveva incassato nell’ambito della liquidazione di __________ dev’essere disattesa, siccome proceduralmente inammissibile. Negli allegati preliminari la convenuta si era in effetti limitata a chiedere che dal danno fosse dedotto quanto l’attore avrebbe percepito a seguito della liquidazione di quella società, somma che a quel momento essa, riferendosi ad una comunicazione fornitale dal liquidatore (doc. 10) cui era allegato un conteggio (doc. 11), aveva ipotizzato in una percentuale prossima a ca. il 99.45% del saldo di fr. 66'173.65 allora a disposizione di quella società, somma che essa si era riservata di determinare con maggior precisione in corso d’istruttoria (duplica p. 12 seg.). Sennonché a quel momento la convenuta non si era resa conto che dal conteggio allegato (doc. 11) risultava che in precedenza l’attore aveva già percepito un acconto di fr. 60'000.-, per cui la deduzione di quell’importo, fatta valere per la prima volta con le conclusioni di causa (p. 16), dev’essere considerata irricevibile (art. 78 CPC, cfr. supra consid. 5.1).
6.3 La convenuta può invece essere seguita laddove chiede che l’ulteriore importo di fr. 65'803.10, pari per l’appunto a ca. il 99.45% del saldo a disposizione di __________, sia dedotto dall’ammontare del danno nella sua interezza e non invece, come fatto dal Pretore, solo limitatamente a fr. 42'527.25. L’attore aveva a suo tempo comunicato all’Ufficio fallimenti di accettare che dalle sue spettanze fosse dedotto quest’ultimo importo, dichiarando di aver trattenuto per sé le spese d’incasso pari alle “note onorari nella vertenza __________ e __________” per complessivi fr. 20'209.05 (cfr. doc. I.18). Se di principio è vero che egli era legittimato a trattenere le spese connesse con la procedura d’incasso (cfr. il punto 3 della cessione ex art. 260 LEF di cui al doc. AC), è però altrettanto vero che nulla agli atti permette di confermare che l’attore abbia effettivamente dovuto sostenere spese per quell’importo: a parte il fatto che -come già accennato- egli neppure sembrava aver avviato una procedura d’incasso nei confronti __________, essendosi più che altro limitato ad accettare quanto gli era stato messo a disposizione da quella società, va in effetti rilevato che in occasione dell’ispezione presso l’Ufficio fallimenti, nel corso della quale le parti avevano provveduto a fotocopiare i documenti atti a suffragare le loro rispettive tesi, egli neppure ha ritenuto di produrre le pezze giustificative circa le spese da lui occorse, che in base al punto 4 della già menzionata cessione ex art. 260 LEF (doc. AC) avrebbero in ogni caso dovuto essere presentate all’amministrazione del fallimento, sicché, non avendo fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva, egli non può ovviamente pretendere che gli importi da lui esposti, rimasti privi di riscontro, possano essere accettati.
6.4 Non essendo contestata l’altra deduzione di fr. 99'572.35, relativa al dividendo di V classe, il credito a favore dell’attore può in definitiva essere quantificato in fr. 307'138.20 (fr. 472'513.65 ./. fr. 65'803.10 ./. fr. 99'572.35) oltre agli interessi di mora, il cui tasso e la cui data di decorrenza non sono stati oggetto di contestazione.
7. Ne discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo a AP 1, __________, di versare ad AO 1, __________, l’importo di fr. 307'138.20 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 1994.
§ La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'000.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 1/8 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta AP 1, che rifonderà all’attore fr. 17'250.- per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/8 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario