Incarto n.
12.2004.26

Lugano

12 novembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00730 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 25 novembre 2002 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

con cui l’attrice ha chiesto che fosse accertato che essa non doveva al convenuto l'importo di fr. 10'000'000.- oltre interessi e spese, che la procedura esecutiva n. __________dell'UE di Lugano era stata indebitamente promossa dal che la sua nullità rispettivamente il suo annullamento, e infine che fosse fatto ordine all'UE di Lugano di cancellare l'esecuzione in questione rispettivamente di non comunicarla a terzi;

 

ed ora sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dal convenuto con allegato preliminare 17 marzo 2003, che il Pretore con decreto 31 dicembre 2003 ha respinto;

 

appellante il convenuto con atto di appello 26 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione e dunque di respingere in ordine la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 23 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nell'agosto 2002 __________ AP 1, cittadino americano domiciliato in California, ha escusso, alla sua sede luganese, la AO 1 (in seguito AO 1) con il PE n. __________ dell'UE di Lugano per una somma di fr. 10'000'000.- oltre interessi, indicando quale titolo di credito "Ansprüche aus Konto/Depot nr.__________ und Konto/Depot Nr. __________ bei der AO 1, Zweigniederlassung Zürich". Al PE è stata interposta valida opposizione.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, promossa innanzi alla Pretura del distretto di Lugano con un'azione di accertamento negativo in procedura ordinaria (secondo i dettami delle sentenze DTF 120 II 20, 128 III 334), l'escussa ha chiesto che fosse accertato che essa non doveva all'escutente l'importo oggetto di esecuzione (petitum n. 1), che la procedura esecutiva era stata indebitamente promossa dal che la sua nullità rispettivamente il suo annullamento (petitum n. 2), e infine che fosse fatto ordine all'UE di cancellare l'esecuzione rispettivamente di non comunicarla a terzi (petitum n. 3).

 

 

                                   3.   Il convenuto, con allegato preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che la causa dovesse essere promossa innanzi ai giudici americani del suo domicilio o in ogni caso innanzi a quelli di Zurigo, ove si trovavano i conti bancari, con riferimento ai quali egli aveva formulato la pretesa creditoria oggetto di esecuzione. 

 

 

                                   4.   Con il decreto qui impugnato il Pretore, dopo aver limitato l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione (art. 181 CPC), ha ritenuto che la sua competenza territoriale fosse senz'altro data in virtù dell'art. 3 LDIP, norma secondo cui se la legge federale sul diritto internazionale privato non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all'estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione. Da una parte non era in effetti stato dimostrato che la legislazione californiana conoscesse la possibilità di introdurre un'azione come quella promossa dall'attrice ed anzi era stato dimostrato il contrario, ovvero che negli Stati Uniti tale azione non era proponibile; tanto più che l'attrice aveva sollevato a ragione la questione del forum non conveniens, dottrina che consentiva alla Corte californiana di declinare la propria giurisdizione se la fattispecie non denotava sufficienti relazioni con quello Stato, senza che il convenuto fosse stato in grado di dimostrare che la stessa non fosse in concreto applicabile. Dall'altra era indubitabile che la fattispecie denotasse una sufficiente connessione con la Svizzera, fermo restando che il luogo svizzero ove si doveva concretamente introdurre l'azione non era Zurigo, ma Lugano, foro dell'esecuzione.

 

 

                                   5.   Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale e di respingere in ordine la petizione.

                                         In estrema sintesi egli rimprovera al Pretore di aver violato le disposizioni in materia di onere della prova (art. 8 CC), per avergli imposto di dimostrare che le condizioni di applicazione dell'art. 3 LDIP non erano adempiute. Nel caso di specie non era per altro vero che la causa non poteva essere validamente proposta in California o che la promozione all'estero dell'azione non potesse essere ragionevolmente pretesa all'attrice. In ogni caso il tribunale svizzero maggiormente connesso con la fattispecie non sarebbe quello luganese, bensì quello di Zurigo.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   Pacifico che nel caso concreto ci si trovi in presenza di una fattispecie a carattere internazionale, non disciplinata dalla CL -gli Stati Uniti non sono in effetti firmatari di quella Convenzione- la questione a sapere quale sia il foro competente dev'essere forzatamente risolta sulla base della LDIP.

                                         Ora, per potersi far capo all'art. 3 LDIP, oltre all'inesistenza di un foro in Svizzera in base alla stessa LDIP -in concreto non litigiosa- e all'impossibilità o all'improponibilità dell'azione all'estero, occorre che la fattispecie denoti una sufficiente connessione con la Svizzera (Volken, Zürcher Kommentar, N. 4 ad art. 3 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3. ed., N. 3 ad art. 3 LDIP; Berti, Basler Kommentar, N. 6 ad art. 3 LDIP), requisiti questi ultimi tutti contestati nel gravame.

 

 

                                   8.   È sicuramente a ragione che il convenuto rimprovera al Pretore di aver violato le disposizioni in materia di onere della prova, nella misura in cui aveva fatto ricadere su di lui, invece che sull'attrice (che pure si prevaleva del foro di cui all'art. 3 LDIP, cfr. Othenin-Girard, Quelques observations sur le for de nécessité en droit international privé suisse (art. 3 LDIP), in RSDIE 1999 p. 276 seg.; Dutoit, op. cit., N. 4 ad art. 3 LDIP; Berti, op. cit., N. 13 ad art. 3 LDIP; Patocchi/Geisinger, IPRG-Kommentar, N. 4 ad art. 3 LDIP), le conseguenze dell'impossibilità di provare se la causa potesse essere proposta all'estero, segnatamente se la legislazione californiana conoscesse la possibilità di introdurre un'azione di accertamento negativo come quella promossa dall'attrice. Ma ciò non consente ancora di accogliere l'appello. Il Pretore non ha in effetti respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale per il fatto che quella circostanza era rimasta senza prova, ma piuttosto in quanto, a suo dire, l'istruttoria di causa aveva comunque permesso di accertare che l'azione non era proponibile in California.

 

 

                                   9.   Ma anche quest'ultimo accertamento è censurato. A torto. Nonostante il convenuto abbia ragione a contestare la rilevanza della dottrina del forum non conveniens, che il Pretore, nonostante la sua applicabilità e soprattutto le sue conseguenze nel caso concreto non fossero state minimamente provate, aveva indicato quale ulteriore motivo per ammettere l'impossibilità dell'inoltro della causa all'estero, va in effetti rilevato che il convenuto stesso aveva di fatto già ammesso che la causa non poteva essere promossa in California: specificando a p. 8 dell'allegato di replica che "è bensì verosimile che a un tribunale straniero non si potrebbe chiedere di accertare che la procedura esecutiva è stata indebitamente promossa … né di ordinare all'ufficio di esecuzione di cancellare l'esecuzione …", egli di fatto aveva dichiarato di ritenere verosimile, concedendolo implicitamente -il termine "bensì" ha in effetti una chiara connotazione concessiva (cfr. la relativa voce nel vocabolario italiano pubblicato nel sito www.sapere.it)- o comunque senza contestarlo (ciò che dunque rendeva superflua la prova da parte dell'attrice, cfr. art. 184 cpv. 2 CPC), che i petita n. 2 e 3 non potevano essere esaminati da un tribunale straniero. Ritenuto che essi, ma soprattutto il n. 2, non costituiscono un accessorio del petitum n. 1, ma rappresentano un tutt'uno e fors'anche -come indicato dal Pretore- proprio l'aspetto che più interessava all'attrice, ciò equivale ad ammettere che l'intera petizione non poteva essere portata avanti ad un tribunale straniero.

 

 

                                10.   In tali circostanze, come del resto già stabilito dal Pretore, non torna conto pronunciarsi sull'esistenza o meno dell'altro requisito, oltretutto alternativo a quello appena esaminato, secondo cui il foro di necessità entrerebbe in considerazione solo se il procedimento non potrebbe essere ragionevolmente avviato all'estero.

 

 

                                11.   Con l'ultima censura d'appello il convenuto ritiene infine che il luogo svizzero dove vi sarebbe la connessione più stretta con la fattispecie, ovvero quello dove si dovrebbe azionare la pretesa in questione, sarebbe Zurigo, luogo di situazione dei conti oggetto di contestazione, dal che l'incompetenza del giudice luganese. La censura dev'essere disattesa, poichè la dottrina ha già avuto modo di stabilire che in presenza di un'azione di disconoscimento del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF il foro di necessità di cui all'art. 3 LDIP dev'essere intravisto nel luogo dell'esecuzione (Walder, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1989, p. 183 seg.; Schwander, Rechtsprechung zum internationalen Schuld-, Sachen- und Gesellschaftsrecht, in RSDIE 1999 p. 507; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 86 ad art. 30a LEF e N. 93 ad art. 83 LEF; Dutoit, op. cit., N. 5 ad art. 3 LDIP; Trezzini, nota a sentenza in NRCP 2003 p. 477). Viste le evidenti analogie tra l'azione di disconoscimento del debito e quella di accertamento negativo inoltrata nell'occasione dall'attrice (cfr. Gilliéron, op. cit., N. 102 segg. ad art. 83 LEF), ben si può ritenere che questa soluzione possa valere anche per quest'ultima.

 

 

                                12.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 26 gennaio 2004 di __________AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1'450.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1'500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario