Incarto n.
12.2004.27

Lugano

9 marzo 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.00046 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 5 marzo 2003 da

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30’780.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e che il Segretario assessore con sentenza 24 dicembre 2003 / 7 gennaio 2004 ha accolto per fr. 29'037.- più interessi;

 

appellante la convenuta con atto di appello 28 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni 2 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 1° ottobre 1999 (doc. D) AO 1 ha sottoscritto un contratto di leasing con la società __________ (in seguito: __________) avente per oggetto un'automobile Opel Zafira 1.8 Elegance, per la quale ha pure provveduto a stipulare un'assicurazione casco totale presso la AP 1 (cfr. doc. B).

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, egli ha chiesto la condanna della compagnia d'assicurazioni al pagamento di fr. 30’780.- più interessi, adducendo che l'automobile in questione, assicurata contro il furto, gli era stata rubata, il 3 aprile 2002, allorché, con un amico, si era recato al supermercato __________ di __________ per effettuare delle compere.

 

 

                                   3.   Con il giudizio qui impugnato, il Segretario assessore, ammessa la legittimazione attiva dell’attore, ha accolto la petizione per fr. 29'037.- più interessi, somma corrispondente al valore assicurato del veicolo al momento del sinistro, ritenendo in sostanza che la convenuta, versando agli atti due semplici perizie di parte, non era stata in grado di dimostrare che il furto del veicolo fosse stato simulato e che l’attore avesse agito con intenzione fraudolenta. 

 

 

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attore, la convenuta ribadisce la richiesta di reiezione della petizione, ribadendo in sostanza quanto addotto in prima istanza, ovvero che l’attore non disponeva della necessaria legittimazione attiva e che in ogni caso le prove da lei versate agli atti erano senz’altro tali da ammettere l’esistenza di una frode nelle giustificazioni ex art. 40 LCA da parte dell’attore, essendo escluso che questi potesse essersi recato quel giorno a __________ e quindi fosse stato vittima di un furto.

 

 

                                   5.   La petizione deve essere respinta già in virtù del benfondato dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Con il contratto di leasing (doc. E clausola n. 6) l'attore ha in effetti ceduto alla __________ ogni suo diritto sull'assicurazione casco totale, ivi compresa quindi la pretesa oggetto della presente causa (sulla validità della cessione delle pretese assicurative nell'assicurazione contro i danni, cfr. Nebel, Basler Kommentar, N. 25 ad art. 100 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. ed., Berna 1995, p. 391; Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Vol. I, Berna 1968, p. 195; II CCA 6 novembre 2003 inc. n. 12.2002.207). Poco importa a questo proposito che il contratto d’assicurazione di cui al doc. B escludesse, all’art. 13, la possibilità di cedere a terzi le prestazioni assicurative, la convenuta debitrice avendo in ogni caso ratificato per atti concludenti questa cessione (cfr. Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, n. 3665; Spirig, Zürcher Kommentar, N. 185 ad art. 164 CO) segnatamente nella misura in cui ha contestato in causa la legittimazione attiva dell’attore e invece nulla ha avuto da ridire allorché __________ le aveva chiesto di voler riattivare la cessione (cfr. doc. 2). Poiché la cessione ha pacificamente comportato la modifica della titolarità del credito, che da quel momento non poteva più essere fatto valere dal cedente ma solo dal cessionario (Maurer, op. cit., ibidem; Girsberger, Basler Kommentar, 2. ed., N. 46 ad art. 164 CO; II CCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31), si deve pertanto concludere che l'attore, al momento dell'inoltro della petizione, non era più titolare del credito litigioso e quindi legittimato a farlo valere nei confronti della convenuta.

 

 

                                   6.   Ma, a prescindere da quanto precede, la petizione doveva in ogni caso essere respinta anche nel merito, in quanto l’attore non aveva in definitiva contestato negli allegati preliminari le conclusioni cui erano giunte le due perizie di parte versate agli atti dalla convenuta (doc. 3-5), in base alle quali le due chiavi che l’attore aveva consegnato alla convenuta dopo il sinistro risultavano essere state manipolate (in particolare copiate, private del sistema elettronico di smobilizzazione “transponder” originale e, una di esse, munita di un nuovo “transponder” con codice fisso non idoneo all’uso) e in nessun caso gli avrebbero permesso, quel giorno, di avviare il motore e dunque di recarsi a __________. Non si può in effetti ravvisare una chiara e puntuale contestazione in tal senso nel solo fatto che egli abbia a più riprese negato di aver effettuato qualsiasi manipolazione alle chiavi ed abbia anzi ipotizzato -senza invero averlo provato o anche solo averlo reso verosimile- che le stesse potessero essere opera della convenuta.

                                   7.   Ne discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 28 gennaio 2004 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:

 

                                         1.     La petizione 5 marzo 2003 è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese di fr. 150.-, da anticipare dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

                                     

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.     650.-

                                         b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.     700.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario