Incarto n.
12.2004.29

Lugano

17 giugno 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 21 gennaio 1999 da

 

 

AP 1

AP 2

AP 3

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 165'813 oltre accessori – aumentati a fr. 227'835.- con le conclusioni - a AP 3 per risarcimento della perdita di sostegno, fr. 20'000.- in solido a AP 3, AP 1 e AP 2 per il rimborso delle spese vive, nonché fr. 20'000.- a AP 3 e fr. 5'000.- ciascuno a AP 1 e AP 2 per risarcimento del torto morale;

 

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2003 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 10'000.- oltre interessi;

 

appellanti gli attori che, con appello 2 febbraio 2004, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione, quantificando il risarcimento per perdita di sostegno in fr. 198'216,45;

 

mentre la convenuta, con osservazioni 8 marzo 2004, postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

 

                                   1.   C__________ è deceduto il 16 febbraio 1997 praticando lo sci sulle piste della stazione sciistica __________ __________. Dopo essere uscito dalla pista battuta, egli è scivolato sul pendio di neve dura, urtando poi un albero a circa 80 metri dal ciglio della pista. La morte è sopravvenuta a seguito di gravi lesioni cranio-encefaliche conseguenti all’urto.

 

                                         L’inchiesta penale relativa al sinistro, aperta dal Ministero pubblico, è stata chiusa il 17 maggio 1999 con un decreto di non luogo a procedere, non essendo emerse responsabilità a carico di terzi, segnatamente della M__________ SA, proprietaria dell’omonima stazione sciistica.

 

                                                                                

                                   2.   Con petizione 21 gennaio 1999, la vedova AP 3 ed i figli AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 165'813.- oltre accessori a AP 3 per risarcimento della perdita di sostegno, fr. 20'000.- in solido a AP 3, AP 1 e AP 2 per il rimborso delle spese vive, nonché fr. 20'000.- a AP 3 e fr. 5'000.- ciascuno a AP 1 e AP 2 per risarcimento del torto morale. Gli attori adducono una responsabilità della convenuta nella morte di C__________ sia per atto illecito sia per contratto, avendo essa omesso di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza in una parte della pista particolarmente pericolosa.

 

                                         Con risposta 20 aprile 1999 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione, contestando una propria responsabilità contrattuale o extracontrattuale nel sinistro, rilevando che la pista non era a rischio ed era sufficientemente segnalata e delimitata secondo le direttive vigenti. Essa ha pure contestato la quantificazione del danno, segnatamente della perdita di sostegno, del torto morale e delle spese legali.

 

                                   3.   Con le proprie conclusioni gli attori hanno aumentato la domanda di risarcimento per perdita di sostegno a fr. 227’835.-, mentre parte convenuta ha confermato le proprie domande.

 

 

                                   4.   Con la decisione impugnata il Pretore ha ammesso una responsabilità contrattuale della convenuta. Dopo aver rilevato che il dovere di garantire la sicurezza delle piste costituisce un obbligo accessorio inerente al contratto di trasporto concluso con l’impresa che gestisce la funivia, il primo giudice ha accertato che il tratto di pista dove era uscito il M__________ era pericoloso, considerando pure verificato il rapporto di causalità tra la colpa della convenuta e il decesso. Egli ha quindi rilevato che, trattandosi di responsabilità contrattuale, incombeva alla convenuta l’onere di provare l’assenza di colpa nel proprio agire, onere al quale essa non ha fatto fronte, non avendo dimostrato di aver preso tutte le misure e le precauzioni necessarie al fine di garantire la sicurezza delle piste da sci. Quo al danno, il Pretore ha poi ammesso l’importo di fr. 10'000.-, incontestato, relativo alla fattura della REGA per spese di recupero della salma. Ha per contro respinto le altre pretese: quella per perdita di sostegno perché ha ritenuto non dimostrato il reddito del defunto, le domande di risarcimento del torto morale non essendovene i presupposti e le spese legali preprocessuali perché non provate.

 

 

                                   5.   Con appello 2 febbraio 2004 gli attori chiedono la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione.

 

                                         Con osservazioni 8 marzo 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame.

 

 

                                   6.   In questa sede non è più contestata l’esistenza di una responsabilità della convenuta nel sinistro di cui trattasi, ma solo l’importo del danno, e meglio il danno per perdita di sostegno, il torto morale e le spese preprocessuali.

 

                                         Per quanto concerne la perdita di sostegno, l’opinione dottrinale maggioritaria ritiene che i congiunti ne possono chiedere il risarcimento solo in base ad un atto illecito, non invece in virtù di un contratto esistente tra il danneggiante e la vittima (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd I, 3. ed. pag. 435; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Bd I, 5. ed., § 13 no 66 e nota 85 con rif.; DTF 81 II 553). Altri autori sostengono per contro che siffatto risarcimento può essere chiesto anche in base ad una violazione contrattuale (Weber, Berner Kommentar, no 279 ad art. 97 CO con rif.). La soluzione della questione può rivestire un indubbio interesse perché è suscettibile di modificare l’onere della prova sull’esistenza della colpa: trattandosi di violazione contrattuale è presunta la colpa di chi ha violato il contratto – con la possibilità di discolparsi - mentre in caso di responsabilità extracontrattuale la colpa va dimostrata da chi chiede il risarcimento. Nel caso concreto ciò significa che potrebbe essere necessario accertare se, accanto alla responsabilità contrattuale della convenuta - ammessa dal Pretore perché la stessa non è stata in grado di discolparsi - vi sia posto anche per una responsabilità per atto illecito, con l’onere per la parte attrice di provare la colpa di controparte. La questione può nondimeno restare aperta perché, come si vedrà, parte attrice non ha dimostrato l’esistenza del danno.

 

 

                                   7.   L’art. 41 CO dispone che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza. L’art. 45 CO prevede poi che se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. Scopo di questa norma è di consentire ai superstiti, che hanno perduto a seguito del sinistro la persona che provvedeva al loro sostentamento, di non dover modificare in modo sostanziale il proprio tenore di vita (DTF 129 II 49, consid. 2 con rif.; Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 4. ed., ni 764 seg.). Il danno è da valutare concretamente, paragonando la situazione economica dell’avente diritto dopo il sinistro con quella ipotetica senza l’evento dannoso, determinando quale sarebbe stato in futuro l’ipotetico contributo che il defunto avrebbe corrisposto al richiedente qualora non fosse deceduto (DTF 101 II 260; Schnyder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., no 12 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 280 seg.; Werro, Commentare Romand, no 23 ad art. 45 CO).

                                         Per giurisprudenza e dottrina dominanti, solo chi necessita di sostentamento può chiedere il risarcimento per la perdita di sostegno. In tal senso è considerato bisognoso di sostegno non solo chi senza il contributo di mantenimento cadrebbe nell’indigenza, ma anche chi senza tali prestazioni non sarebbe più in grado di mantenere il precedente tenore di vita con i mezzi di cui dispone (Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 273 seg.; Stauffer/Schätzle, op. cit., 4. ed., ni 764 seg.).

                                   8.   Nel caso concreto parte attrice ha quantificato il reddito aziendale del defunto in fr. 50'630.- (Lit 61 milioni) all’anno, quale valore medio calcolato sugli ultimi 11 anni, allegando che metà di questo reddito, pari a fr. 25'315.-, egli lo destinava al sostentamento della moglie. Ha quindi considerato che tale importo corrispondeva alla perdita di sostegno che essa subiva a dipendenza del suo decesso, ed ha proceduto alla capitalizzazione in applicazione delle tavole Stauffer/Schätzle. La richiesta, avversata dalla convenuta che ha contestato la quantificazione dell’eventuale perdita di sostegno, è stata respinta dal Pretore, il quale non ha ritenuto provata la pretesa, essendosi parte attrice limitata a produrre le dichiarazioni d’imposta allestite dal defunto per il fisco italiano. Gli appellanti censurano la decisione del Pretore, che a loro dire avrebbe negato a torto il valore probatorio della documentazione versata agli atti.

 

                                         Le censure degli appellanti vanno respinte. Nell’allegato di petizione, e ancora in appello, parte attrice ha in effetti fondato la propria pretesa su un concetto errato di danno, da essa identificato nella parte di reddito che, in base alla giurisprudenza, un coniuge destina di regola al mantenimento dell’altro. Come già illustrato in precedenza, uno dei presupposti per potersi veder riconoscere un risarcimento per perdita di sostegno è l’effettiva necessità di sostegno da parte del richiedente per evitare che il suo tenore di vita diminuisca a seguito del decesso della persona che contribuiva o provvedeva al suo sostentamento. Ebbene, gli appellanti neppure affermano che a seguito del sinistro la vedova abbia subito una diminuzione del tenore di vita. Non solo, ma essi rimangono pure silenti sulla di lei situazione finanziaria, tanto che non solo non è possibile quantificare il danno, ma neppure è dato di conoscere se vi sia effettivamente un pregiudizio economico. È ben vero che per la perdita di sostegno della vedova ci si trova di regola attorno al 50% del reddito del defunto, percentuale che può anche essere superiore ( Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, ni 264 seg.; DTF 113 II 323, consid. 3b). Questa quotaparte non va però confusa con il danno, ma è solo il punto di partenza per determinarlo, dovendosi stabilire la somma di cui il coniuge superstite abbisogna per mantenere il consueto tenore di vita. La valutazione dev’essere fatta paragonando la situazione economica della persona beneficiaria del sostegno dopo il sinistro con quella precedente all’infortunio, tenendo conto d’una parte del valore delle prestazioni del sostegno e dall’altra dei vantaggi pecuniari di cui il superstite beneficia a dipendenza del decesso. Bisogna tener conto anche dei costi fissi a carico del superstite, dell’eventuale esercizio di un’attività lucrativa nonché delle probabilità di un nuovo matrimonio (Werro, Commentare Romand, no 21 ad art. 45 CO). In mancanza di questi elementi, indispensabili per procedere alla valutazione del danno, la domanda di risarcimento dev’essere respinta.

.                                        Su questo punto la sentenza del Pretore, seppure per altri motivi, merita quindi conferma.

 

 

                                   9.   Il Pretore ha respinto la domanda di risarcimento del torto morale perché, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, non ha ritenuto verificati i presupposti per riconoscere siffatta indennità. Gli appellanti contestano tale decisione rilevando che il primo giudice, ammettendo il principio della responsabilità doveva pure riconoscere l’indennità per torto morale, stante lo stretto legame di parentela esistente fra la vittima e gli attori, moglie rispettivamente figli del defunto.

 

                                         Il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle circostanze, come nel caso dell’art. 47 CO (art. 4 CC; Brehm, Berner Kommentar, no 72 ad art. 47 CO). L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 32).

                                         L’art. 47 CO fa dipendere la possibilità di riconoscere in caso di morte di una persona un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione ai superstiti dalla sussistenza di particolari circostanze. In caso di morte, al congiunto non è di conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di particolari circostanze che lo giustifichino (Brehm, op. cit., no. 31 ad art. 47 CO). In materia di lesione della personalità (art 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, no 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).

                                        

                                         Nel caso concreto gli attori si sono limitatati ad indicare che “considerata l’età del marito ma anche il tempo che egli dal momento del pensionamento passava con la moglie è equo e conforme alla giurisprudenza chiedere un indennizzo…”. Null’altro.

                                         In mancanza di qualsivoglia indicazione in merito all’esistenza di una sofferenza morale ed alla gravità del pregiudizio, non vi sono gli elementi in base ai quali sia possibile determinare se siano verificate le premesse per il risarcimento e stabilirne l’ammontare. Su questo punto la sentenza va quindi confermata.

 

 

                                10.   Il Pretore ha negato il risarcimento delle spese preprocessuali perché non provate. Gli appellanti contestano la decisione, argomentando che anche in assenza di una nota d’onorario il primo giudice avrebbe dovuto statuire in base al proprio prudente criterio d’apprezzamento, decidendo la misura del risarcimento in funzione del valore di causa in gioco.

 

                                         Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale, costituiscono un elemento del danno (Rep. 1989 pag. 492 con rif.). Nel caso concreto tuttavia gli attori si sono limitati a indicare che “quale ulteriore posizione del danno vi è la partecipazione alle spese legali preprocessuali che, considerato il valore di causa e il tempo profuso, vanno quantificate in fr. 10'000.-“. Non hanno invece ritenuto di dover indicare neppure sommariamente l’attività svolta dal legale prima dell’avvio della causa, neppure indicando per quale motivo le relative spese non sarebbero coperte dalle ripetibili. La mancanza delle necessarie allegazioni non può evidentemente essere superata dal “prudente apprezzamento del giudice” invocato dagli appellanti, apprezzamento che, dandosene i presupposti - in concreto comunque neppure verificati - permetterebbe di ovviare all’impossibilità di dimostrare l’ammontare del danno per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m 31), ma non di supplire alla carente allegazione dei fatti. Anche su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto.

 

                                         Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per questi motivi

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 2 febbraio 2004 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

                                     

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.      3’150.-

                                         b) spese                         fr.         100.-

                                                                                fr.      3'250.-

                                         sono posti a carico degli appellanti, che rifonderanno a controparte fr. 5’000 .- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario