Incarto n.
12.2004.39

Lugano

2 dicembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.40 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 28 febbraio 2003 da

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 2

rappr. daRA 1

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'492'728.65 più interessi ed accessori, domanda avversata da quest’ultima che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 621'311.- oltre interessi;

 

ed ora sull’istanza di intervento accessorio in favore della parte convenuta, presentata il 4 novembre 2003 dall’AP 1AP 1 , che il Pretore, con decreto 20 gennaio 2004, ha integralmente respinto;

 

appellante l’interveniente con atto di appello 11 febbraio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

lette le osservazioni 17 marzo 2004 dell’attrice, che postula l’accoglimento del gravame, protestando spese e ripetibili, e quelle datate 23 marzo 2004 della convenuta, che auspica la reiezione dell’appello pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.__________ AO 1 è titolare, assieme al marito __________, di un conto congiunto presso la succursale luganese della AO 2, sul quale sono state effettuate operazioni altamente speculative, in particolare su futures e derivati, che hanno dato luogo ad importanti perdite, venute alla luce nell’autunno 2001.

 

 

2.Con la petizione in rassegna __________ AO 1, agente per sé e in qualità di cessionaria del marito, ha chiesto la condanna della AO 2 al pagamento di fr. 1'492'728.65 più interessi ed accessori, importo corrispondente a tutti i beni già depositati sul conto, che la banca, a parziale copertura delle perdite in questione, aveva provveduto ad incamerare avvalendosi di un atto di pegno. Essa ha in sostanza escluso di dover rispondere delle perdite subite dalla banca, che ne era la sola responsabile, per aver a sua insaputa concesso al marito, con la complicità di suoi funzionari, di procedere ad operazioni speculative: essa non aveva in effetti autorizzato né ratificato tali operazioni, anche perché gli estratti conto erano del tutto silenti in proposito; né lei né il marito avevano poi sottoscritto l’apposita formulistica per quel genere di operazioni o sollecitato la concessione di una linea di credito di fr. 700'000.- per garantire l’operatività; la struttura organizzativa, di controllo e informatica della banca era inoltre inadeguata per lo svolgimento di tali operazioni, che essa avrebbe dovuto astenersi dal trattare. In ogni caso la convenzione di messa a pegno non era valida, siccome conclusa per altre finalità e comunque nulla in quanto contraria all’art. 27 CC.

 

 

3.La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 621'311.- oltre interessi, somma corrispondente al saldo passivo del conto a seguito delle operazioni speculative, dedotto quanto da lei già legittimamente incamerato in virtù del menzionato atto di pegno.

 

 

4.Con l’istanza che qui ci occupa, inoltrata dopo la conclusione dello scambio degli allegati preliminari, l’__________ AP 1 ha chiesto di essere autorizzato ad intervenire nel processo accanto alla convenuta, adducendo che, in caso di soccombenza di quest’ultima, egli, al momento dei fatti membro del suo consiglio d’amministrazione, avrebbe potuto trovarsi, assieme a tutti gli altri membri di quel gremio, immediatamente e direttamente confrontato con un’azione di responsabilità ex art. 754 CO.

La convenuta, in via principale, si è opposta all’istanza, contestando da una parte l’esistenza dei requisiti per l’intervento accessorio e dall’altra ravvisando nel comportamento dell’interveniente un abuso di diritto, e in via subordinata ha auspicato che fossero adottati alcuni provvedimenti per disciplinare la modalità e l’estensione dell’intervento. L’attrice, da parte sua, si è rimessa al giudizio del giudice.

 

 

5.Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza d’intervento accessorio a favore della convenuta. Pur avendo riconosciuto che l’interveniente disponesse del necessario interesse giuridico ad intervenire nella lite, il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il fatto che questi, nel suo allegato, avesse speso pochissime parole attorno alla lite principale ed esposto argomentazioni opposte a quella della convenuta, era manifestamente in contrasto con lo spirito dell’intervento accessorio e con il divieto per l’interveniente di compiere atti processuali incompatibili con quelli della parte che assisteva.

 

 

6.Con l’appello in esame l’interveniente chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza d’intervento, rimproverando al giudice di prime cure di aver respinto la sua richiesta pur avendo dato atto che i suoi requisiti erano dati ed anzi ritenendo, sulla base di un inammissibile, quanto prematuro, processo alle intenzioni, che egli intendesse in realtà agire a scapito della parte assistita, circostanza quest’ultima che in ogni caso non poteva rendere inammissibile l’intervento.

 

 

7.Delle osservazioni della convenuta, che ha postulato la reiezione del gravame, e di quelle dell’attrice, che ne ha auspicato l’accoglimento, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

8.Giusta l’art. 51 cpv. 1 CPC chiunque rende attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest’ultima.

I presupposti dell’intervento accessorio sono due: l’esistenza di una lite pendente fra altre parti e l’esistenza di un interesse giuridico da parte dell’interveniente (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 89).

 

 

                                   9.   Nel caso di specie, pacifica l’esistenza di una lite pendente fra altre parti, si tratta innanzitutto di stabilire se l’interveniente disponga del necessario interesse giuridico. Il quesito dev’essere risolto per la negativa.

                                         La dottrina e la giurisprudenza del Canton Zurigo -la cui procedura civile, per stessa ammissione dell’interveniente, regola l’intervento in lite in maniera identica a quella del codice di rito del Cantone Ticino (appello p. 12)- hanno in effetti già avuto modo di stabilire che non costituisce un interesse giuridico sufficiente il pericolo, evocato da un precedente membro del consiglio d’amministrazione di una società anonima, di vedersi confrontato, in caso di successivo fallimento di quest’ultima, con un’azione di responsabilità (Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. ed, Zurigo 1982, N. 2 ad § 44 ZPO con rif. a ZR 34 Nr. 104), principio che ovviamente può essere esteso anche nel caso di specie, ove è stata ipotizzata un’azione di responsabilità al di fuori del fallimento.

                                         Oltretutto, nel caso concreto, la causa principale neppure verte, se non marginalmente, sulle eventuali violazioni commesse dal consiglio d’amministrazione della convenuta, tanto è vero che a quest’ultimo consesso, oltre che alla direzione e agli altri organi dell’istituto, è stato unicamente rimproverato di non essere stato a conoscenza delle carenze organizzative, di controllo e informatiche della banca (cfr. replica p. 4, 9, 10 e 17 e duplica riconvenzionale p. 7), senza per altro che le parti abbiano ritenuto di formulare particolari addebiti nei confronti del qui interveniente, mai menzionato in prima persona. In tali circostanze non si può assolutamente ritenere che l’eventuale soccombenza della convenuta possa essere tale da creare all’interveniente un pregiudizio giuridico, che giustifichi un suo intervento in questa lite.

                                         Del resto la decisione tra le parti principali, proprio per le considerazioni che precedono, non esplica nessuna efficacia riflessa nei rapporti fra la convenuta ed i suoi consiglieri d’amministrazione. Inoltre non si risolve in una situazione di pregiudizialità, poiché non vi è rapporto di dipendenza fra le due posizioni giuridiche evocate.

 

                                10.   L’istanza di intervento essendo così da respingere già per l’assenza di un suo presupposto, non è necessario chinarsi sulla questione a sapere se, come preteso dalla convenuta, l’interveniente con la sua istanza di intervento intendesse in realtà perseguire altre finalità rispetto a quelle previste da quell’istituto giuridico, ovvero se nel suo comportamento si dovesse intravedere un manifesto abuso di diritto.

 

 

                                11.   Ne discende la conferma del giudizio di prime cure, sia pure per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, e la conseguente reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 11 febbraio 2004 de__________ AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    480.-

                                         b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    500.-

 

                                         sono poste a carico dell’interveniente, che rifonderà alla convenuta fr. 1’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario