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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -inc. n. SF.2003.00291 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 19 dicembre 2003 da
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__________ __________
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contro |
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__________ __________
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volta ad ottenere lo sfratto dei convenuti dall'appartamento n. 2 sito sulla particella n. __________RFP di __________, domanda che questi ultimi, preclusi nella lite, non hanno contestato, e che il Pretore, con decreto 3 febbraio 2004, ha accolto;
ed ora sull'appello 16 febbraio 2004 dei convenuti;
mentre gli istanti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che con la convenzione 26 novembre 2003 (doc. _) gli istanti avevano autorizzato i convenuti a rimanere nell'appartamento n. 2 sito sulla particella n. __________RFP di __________, a titolo di comodato, fino e non oltre il 15 dicembre 2003 e che questi ultimi si erano a loro volta impegnati a liberare l'appartamento e gli spazi accessori entro tale data, termine che in seguito non è però stato rispettato, ha senz'altro accolto l'istanza di sfratto;
che con l'appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di effetto sospensivo, che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio, i convenuti chiedono di riformare la decisione pretorile nel senso di annullare il decreto di sfratto e in via subordinata -ma questa seconda richiesta, per altro non rispettosa dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, dev'essere dichiarata inammissibile in quanto la procedura di cui agli art. 506 segg. CPC non consente l'inoltro di domande finalizzate all'ottenimento di una proroga del contratto di locazione o al riconoscimento di una pretesa creditoria- di accordare loro la facoltà di occupare l'appartamento fino al 31 maggio 2004 con l'obbligo per gli istanti di restituire loro la somma di fr. 10'000.–;
che il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che gli appellanti non hanno in effetti contestato di aver sottoscritto la convenzione 26 novembre 2003, con cui si erano impegnati a lasciare l'appartamento entro il successivo 15 dicembre 2003, né di non aver rispettato quel termine;
che, innanzitutto, il loro appello si focalizza più che altro sul fatto che essi, sempre in quella convenzione, avevano dichiarato di liberare a favore degli istanti una somma di fr. 20'000.– "a titolo di risarcimento dei costi sostenuti nell'ambito della vertenza così come del danno derivatone", importo che, a loro dire, non troverebbe in realtà alcun riscontro concreto e, stante pure l'effettuazione di migliorie da parte loro, non sarebbe dunque dovuto: ne deducono che l'importo in questione andava considerato alla stregua di un canone di locazione e in particolare, atteso che fino al 15 dicembre 2003 l'occupazione era stata concessa a titolo gratuito e che per un appartamento simile al piano superiore era stata fissata una pigione mensile di ca. fr. 1'800.–, lo stesso avrebbe permesso loro di occupare l'appartamento fino al 31 maggio 2004 dietro rimborso dell'importo eccedente, prudenzialmente stimato in fr. 10'000.–;
che l'intera censura dev'essere dichiarata irricevibile nel suo complesso, in quanto sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che a prescindere dalla chiara malafede dimostrata nell'occasione dagli appellanti, che, oltre a rimangiarsi di fatto l'impegno di riconsegnare l'appartamento entro la data concordata, pretendono di rimettere in discussione un obbligo di pagamento da essi liberamente assunto dimenticando di aver beneficiato delle altre condizioni concordate a suo tempo nella convenzione, va pure rilevato che tutte le circostanze da essi evocate e le fantasiose deduzioni che essi ne hanno tratto, prima fra tutte la venuta in essere di un contratto di locazione tra le parti, sono in ogni caso rimaste allo stadio di puro parlato -anche perché la nuova documentazione prodotta con il gravame, per altro non rilevante, è proceduralmente irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e come tale dev'essere estromessa dall'incarto- sicché la censura dev'essere comunque disattesa anche nel merito;
che gli appellanti sostengono infine che la somma di fr. 35'000.–, liberata a favore degli istanti in ragione di fr. 20'000.– in virtù della più volte citata convenzione, sarebbe stata da loro anticipata a titolo di acconto e di pena di recesso in vista dell'acquisto della particella n. __________RFP di __________, sennonché le parti non avrebbero a suo tempo formalizzato questa pattuizione nella forma pubblica notarile, dal che la sua nullità per vizio di forma;
che essi tuttavia non pretendono che la convenzione con cui si erano successivamente impegnati a liberare l'appartamento sarebbe nulla o comunque annullabile per questo motivo, e in ogni caso non si prevalgono di queste circostanze;
che ad ogni buon conto dal tenore della convenzione si evince che la somma di fr. 20'000.– è stata in definitiva liberata a favore degli istanti non quale pena di recesso, ma, come detto, "a titolo di risarcimento dei costi sostenuti nell'ambito della vertenza così come del danno derivatone", posizione che nel suo ammontare -già si è visto- è stata contestata in modo irrituale;
che l'appello, di chiara natura dilatoria, deve pertanto essere respinto, con l'accollo agli appellanti della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello 16 febbraio 2004 di __________ e __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–) sono a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– avv. dott. __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di _____.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario