Incarto n.
12.2004.46

Lugano

17 maggio 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.140 (azione di disconoscimento di debito) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 31 ottobre 2001 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 20'567.45 più interessi al 5% dal 22 settembre 1999, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 20 gennaio 2004 ha respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 20 febbraio 2004 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di accertare l'inesistenza del debito di fr. 20'567.45 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 1999, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta postula la reiezione del gravame con osservazioni del 23 aprile 2004, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   __________ si è impegnata a fornire a AP 1, con contratto del 9 settembre 1997, materiale informatico (Hardware) __________ comprendente un server __________ 150, un DAT, uno schermo, un PC __________ con espansione di memoria, tre schede di rete, una stampante Laser __________, un sistema operativo Windows NT Server, un software standard __________ e a eseguire l’istallazione dell’hardware e la configurazione del sistema operativo, l’istallazione del software e l’adattamento dei formulari, per un costo totale di fr. 29'340.- (doc. A). AP 1 ha sottoscritto con la fornitrice un contratto quadro (doc. B, C) e per il pagamento ha firmato un contratto di leasing con AO 1, per la durata di 36 mesi dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 2000, con rate mensili di fr. 765.30 al tasso del 3.144% (doc. E). Il 23 gennaio 1998 AP 1 ha comunicato a AO 1 (in seguito __________) che vi erano ritardi e discrepanze negli accordi (doc. G). Il 5 agosto 1998 AP 1 ha comunicato a AO 1 di aver ricevuto da __________ la merce e i servizi oggetto del contratto di leasing atti all’uso (doc. I) e ha dato il proprio accordo al pagamento dell’importo pattuito (doc. L) a __________. Il 9 luglio 1999 AP 1 ha disdetto il contratto di leasing, segnalando a AO 1 l’esistenza di difetti del programma informatico (doc. M) e ha sospeso il pagamento delle rate. AO 1 ha notificato disdetta del contratto il 22 novembre 1999 (doc. Q) e ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell'UE di Mendrisio per fr. 23'632.80 oltre interessi al 5% dal 30.6.1999 (doc. R) a valere quale pagamento di tutte le residue rate leasing sino alla fine del contratto. AO 1 ha poi ritirato la merce finanziata con il leasing il 22 febbraio 2000 (doc. P). L'opposizione interposta da AP 1 al PE è stata respinta limitatamente a fr. 20'567.45 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 1999 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con sentenza del 5 ottobre 2001 (inc. 14.2000.76, doc. AA).

 

                                  B.   Con petizione 31 ottobre 2001 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in questione per fr. 20'567.45, adducendo l'esistenza di gravi difetti del sistema informatico e dei relativi programmi e l’inefficacia delle clausole del contratto di leasing, motivo per cui essa ha disdetto il contratto con effetto immediato il 22 novembre 1999. AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 6 dicembre 2001. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi.

 

                                  C.   Statuendo il 20 gennaio 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'200.- a carico dell'attrice, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta fr. 2'500.- per ripetibili.

 

                                  D.   AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 20 febbraio 2004 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di accertare l'inesistenza del debito di fr. 20'567.45 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 1999, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 23 aprile 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.  

 

 

e considerato

 

in diritto:                  1.   L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Secondo la giurisprudenza, ove la decisione di rigetto in via provvisoria dell'opposizione soggiaccia ad un rimedio ordinario, il termine di 20 giorni per proporre l'azione d'inesistenza del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di ricorso è spirato infruttuosamente oppure da quello della decisione dell'autorità di ricorso o del ritiro del ricorso stesso (DTF 127 III 569, 115 III 91, 104 II 141; IICCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996 inc. n. 12.96.208; cfr. pure Guidicelli/Bianchi, LEF annotata, Pregassona 2003, p. 80 seg.). Nel caso concreto la sentenza di rigetto dell'opposizione della Camera di esecuzione e fallimenti, emessa il 5 ottobre 2001, è stata spedita per intimazione il 10 ottobre 2001 ed è pervenuta alle parti al più presto il giorno successivo. Da quel momento ha iniziato a decorrere il termine di 20 giorni di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF, che sarebbe giunto a scadenza il 31 ottobre 2001, data in cui è stata presentata la petizione in rassegna, che deve pertanto essere considerata tempestiva.

 

                                   2.   Il Pretore ha accertato che le parti avevano sottoscritto un contratto di leasing finanziario destinato al finanziamento di beni di investimento per una durata di 36 mesi dalla consegna del bene, eseguita dal fornitore. L’attrice aveva segnalato il 23 gennaio 1998 l’esistenza di difetti al sistema, per poi firmare il 5 agosto 1998 la dichiarazione di consegna (doc. I), attestante che la merce e i servizi oggetto del contratto di leasing erano funzionanti. Il contratto di leasing, prosegue il Pretore, è pertanto entrato in vigore il 1° agosto 1998, conformemente alle condizioni generali che ne costituiscono parte integrante. Egli ha in seguito constatato che l’attrice non aveva notificato al fornitore i difetti degli apparecchi e dei programmi nei modi e nelle forme previsti dal contratto, così che essa non poteva sospendere il pagamento delle rate di leasing contrattualmente pattuite, né disdire il contratto, in assenza di gravi motivi imputabili alla società di leasing. La violazione contrattuale commessa dall’attrice, che ha cessato i pagamenti, ha consentito alla controparte di far valere le sue pretese per la mora della beneficiaria del leasing. Il Pretore ha escluso la nullità della clausola 8.1 delle condizioni generali, della quale si prevaleva la finanziatrice per esigere la riconsegna del materiale e le rate scadute, da un lato perché l’art. 266k CO non si applica a beni d’investimento, come è il caso in concreto, e dall’altro perché il diritto della società di leasing di chiedere in esecuzione del contratto il pagamento di tutte le rate leasing non ancora scadute corrisponde all’art. 226h cpv. 2 CO ed è comunemente presente nelle condizioni generali del settore. Infine, il Pretore ha rilevato che l’attrice, sottoscrivendo documenti redatti in lingua tedesca, le ha accettate senza formulare riserve e non può dunque prevalersi dell’asserita ignoranza della lingua per opporsi al pagamento di quanto pattuito.

 

                                   3.   L'appellante sostiene dapprima di aver disdetto validamente il contratto il 9 luglio 1999, poiché la disdetta del contratto di leasing soggiace alle norme imperative del contratto di locazione, in particolare agli art. 266k CO e 266g CO, così che le diverse disposizioni delle condizioni generali della convenuta, in particolare la clausola n. 8, si rivelano nulle e prive di ogni valore, ciò che il giudice può accertare in ogni stadio di causa. Essa rimprovera al Pretore di non aver considerato che la società fornitrice e la società di leasing appartenevano al medesimo gruppo, rispettivamente avevano rapporti commerciali così stretti da dover essere considerati un’unica società nelle relazioni d’affari oggetto della causa e da escludere pertanto il carattere indiretto del leasing, volto solo a eludere le disposizioni imperative della legge. D’altra parte, prosegue l’attrice, il materiale informatico oggetto del leasing serviva esclusivamente per la propria attività e quindi per un uso privato ai sensi dell’art. 266k CO. La disdetta da lei notificata il 9 luglio 1999 era pertanto valida. A maggior ragione se si considera che essa era stata raggirata dalla convenuta e dalla fornitrice del materiale, ritrovandosi con programmi informatici inutilizzabili, senza assistenza tecnica e con l’obbligo di pagare le rate del leasing, e aveva quindi il diritto di disdire il contratto per gravi motivi, come previsto dall’art. 266g CO, senza più nulla dovere alla società di leasing. Il contratto di leasing del 16 settembre 1997, infatti, non rispettava le norme sulla vendita a rate ed era quindi integralmente nullo. L’appellante contesta in seguito la validità delle condizioni generali, sostenendo di non essere stata cognita della lingua tedesca e di non aver pertanto compreso la portata della clausola 8, per altro inusuale. Tale clausola sarebbe del resto nulla, afferma l’attrice, poiché consente alla società di leasing di recedere dal contratto ed esigere il pagamento delle rate rimanenti, in contrasto con l’art. 226h CO, ciò che ne comporta la nullità ai sensi dell’art. 20 CO. Non avendo provato il danno effettivo derivante dal mancato adempimento del contratto, la società di leasing nulla può esigere dall’appellante, che ribadisce la malafede della controparte e l’abuso nell’esigere il pagamento di tutte le rate di leasing. Infine, l’attrice rileva che il Pretore è incorso in un errore di calcolo, avendo calcolato per 25 rate da fr. 765.30 un importo di fr. 20'657.45 invece di fr. 19'132.50.-.

 

                                   4.   Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 83 LEF). Nel caso concreto, incombeva dunque alla convenuta di dimostrare la fondatezza del credito fatto valere sulla base del contratto di leasing, mentre l’istante avrebbe dovuto provare di non esservi vincolata.

 

                                   5.   Il contratto di leasing finanziario è un rapporto contrattuale secondo cui il prestatore del leasing (o locatore) acquista da un fornitore una cosa – mobile o immobile – e la cede a un’altra persona (prenditore del leasing o conduttore) che l’utilizza e ne gode, durante un periodo determinato e contro pagamento di rate periodiche (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 3a ed., n. 81 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Il contratto di leasing finanziario viene considerato da dottrina e giurisprudenza unanimi come un contratto misto con elementi della compravendita, della vendita rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 3a ed., n. 90 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Di regola si crea – come in concreto – un rapporto tra tre parti (il fornitore della merce e dei servizi, la società di leasing e il prenditore di leasing), legate da due distinti contratti: da una parte il fornitore stipula un contratto di compravendita con la società di leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall’altra parte la società di leasing conclude il contratto di leasing con il prenditore, che entra così in possesso dell’oggetto.

 

                                         L’appellante afferma che nella fattispecie non si è in presenza di un leasing finanziario perché la società fornitrice del materiale informatico e la società finanziatrice non erano due entità distinte, operando in strette relazioni commerciali e agendo di concerto nelle operazioni di leasing, allo scopo di eludere le norme imperative sulla vendita rateale. L’argomentazione non ha trovato il minimo riscontro nell’istruttoria. Dagli estratti del registro di commercio (richiamati agli atti come II) è emerso che la fornitrice del materiale e la società di leasing erano due società diverse, con organi diversi e con strutture diverse, come riferito anche dai testimoni (deposizione rogatoriale __________, deposizione testimoniale __________ del 26 settembre 2002, pag. 3 ). La collaborazione nel reperimento del finanziamento tramite il leasing, esposta dal direttore della fornitrice, __________ è d’altra parte usuale in questo tipo di contratti e non significa che le due ditte costituivano una sola entità. Al riguardo l’appello è infondato.

 

                                   6.   Nella fattispecie il contratto è stato sottoscritto il 16 settembre 1997 e rimane di conseguenza soggetto alle disposizioni sulla vendita rateale valide fino al 31 dicembre 2002, la nuova legge sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) applicandosi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003 (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 1222 pag. 181; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., OR-I n. 4 ad art. 226a-226m). La protezione sociale garantita dagli art. 226a e segg. vCO ha una portata ridotta quando il compratore è iscritto a registro di commercio come ditta o quando il contratto è inerente a una cosa destinata per sua natura a un uso commerciale (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., § 41 n. 86-88). L’appellante è una società anonima, come tale iscritta a Registro di commercio e di conseguenza la validità delle condizioni contrattuali deve, conformemente all’art. 226m cpv. 4 vCO, essere esaminata solo rispetto a quanto statuito dagli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k vCO (Guhl, op. cit., § 41 n. 86). Le altre condizioni di validità del contratto di vendita rateale, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, non sono applicabili in concreto e di conseguenza le censure sull’assenza nel contratto di leasing e nelle sue condizioni generali delle indicazioni previste dall’art. 226a vCO si rivelano inconsistenti. 

 

                                   7.   L’attrice afferma che il materiale fornito serviva esclusivamente al suo scopo privato e ritiene pertanto di potersi avvalere del diritto di disdire il contratto ai sensi dell’art. 266k vCO, con preavviso di 30 giorni per la fine di un trimestre di locazione. A torto. Il contratto in questione aveva infatti per oggetto la fornitura di un sistema informatico costituito di un server, di un PC con video e stampante, di schede di rete PCI, di un sistema operativo Windows NT Server per 5 utenti e di un programma OASIS per due utenti (doc. A). La descrizione del materiale informatico indica chiaramente che esso serviva a uno scopo commerciale : il server era destinato a 5 utenti e il programma informatico prevedeva un uso professionale (doc. A; gestione magazzino, listino prezzi, gestione acquisti, contabilità). La disdetta del 9 luglio 1999 esula dunque dal campo di applicazione dell’art. 266k vCO e difettando di una delle sue condizioni essenziali essa era inefficace (Lachat, Commentare romand, n. 2 ad art. 266k vCO).

 

                                   8.   I difetti presentati dal materiale informatico, secondo l’appellante, giustificano la disdetta del 9 luglio 1999, non potendosi esigere da lei la continuazione del contratto quando essa non poteva usare il programma Oasis. Se non che, l’appellante ha firmato il 5 agosto 1998 (doc. I) la dichiarazione di accettazione del materiale oggetto del contratto di leasing, confermando che esso era funzionante (“funktionstüchtig”). Le testimoni __________ (deposizione del 13 giugno 2002) e __________ (deposizione 26 settembre 2002) hanno riferito l’esistenza di difetti generici nei programmi informatici. __________ non ha fornito precisioni sull’epoca in cui si sono manifestati tali difetti, mentre __________ ha riferito che i problemi erano presenti fin dalla consegna dei PC e dei programmi. Come che sia, non risulta che l’attrice abbia segnalato tra il 5 agosto 1998, data dell’accettazione del materiale, e il 9 luglio 1999, data della sua disdetta (doc. M) i difetti da lei lamentati con raccomandata alla ditta fornitrice e copia alla società di leasing, come previsto dalla clausola n. 6.2 delle condizioni generali del contratto di leasing. Del resto la clausola n. 6.4 non consente al prenditore di leasing di sospendere il pagamento delle rate dovute contrattualmente nemmeno in caso di valida segnalazione dei difetti. L’attrice non poteva di conseguenza disdire il contratto di leasing avvalendosi dei difetti lamentati e la disdetta del 9 luglio 1999 era inefficace.

                                   9.   In seguito al mancato pagamento delle rate da parte dell’attrice dal luglio 1999, la società di leasing le ha assegnato il 21 ottobre 1999 un termine di 30 giorni per il versamento delle rate scadute (doc. O) e il 22 novembre 1999 ha dichiarato di recedere dal contratto con effetto immediato, in applicazione della clausola n. 8.1 delle condizioni generali. Come ha rilevato con pertinenza il Pretore, la facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, prevista dall’art. 8.1, nella fattispecie è conforme a quanto disponeva l’art. 226h cpv. 2 vCO, di diritto imperativo (cfr. SJZ 1993 pag. 122). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tuttavia, la rescissione anticipata del contratto di leasing non ha le conseguenze di cui si prevale la società di leasing in base alla clausola n. 8.2, secondo la quale la rescissione anticipata del contratto da parte della società di leasing consente a quest’ultima di chiedere l’immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto, il pagamento delle rate di leasing scadute con gli interessi di mora e la rifusione del danno, pari alla somma delle rate dovute fino alla scadenza ordinaria del contratto, dedotto il tasso di sconto della Banca Nazionale svizzera e il valore dell’oggetto finanziato, con riserva di far valere altri danni.

 

                                         Il contratto di leasing è un contratto di durata, la cui rescissione ha effetti immediati (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 6927 pag. 991). La società di leasing che sceglie di recedere dal contratto non può più chiederne l’esecuzione – e quindi il pagamento delle rate non ancora scadute – e può pretendere il pagamento di una penale solo nei limiti imposti dall’art. 266i cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., 2a ed., n. 4 ad Vorbemerk. Zu Art. 266h-226k, n. 14 ad Art. 226k), il quale prevede un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità per il deprezzamento straordinario della stessa. La penale contemplata dalla clausola n. 8.2, contraria agli art. 226h e 226i vCO, è pertanto nulla ai sensi degli art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 CO e la società di leasing non può in concreto pretendere il pagamento delle rate di leasing fino alla scadenza originale del contratto. Essa non ha quindi provato la fondatezza del credito fatto valere nei confronti dell’attrice in seguito alla rescissione del contratto di leasing e l’appello, fondato, deve essere accolto.

 

                                10.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello 20 febbraio 2004 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 20 gennaio 2004 è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta ed è disconosciuto il debito di fr. 20'567.45 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 1999 della AP 1 verso la AO 1.

                                         2.   La tassa di giustizia in fr. 1'200.- e le spese sono poste a carico di AO 1, la quale rifonderà alla AP 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                                                                fr. 600.-

 

                                         già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 800.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario