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Incarto n.: |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.00043 (contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 27 maggio 2002 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75'110.- oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2001 quale risarcimento del danno per la rescissione del contratto di lavoro, indennità per licenziamento ingiustificato e arretrati di stipendio, alla quale si è opposta la convenuta, e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 600.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2002;
appellante l'attrice, la quale con atto di appello del 1° marzo 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato l'integrale accoglimento della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta propone nelle sue osservazioni del 19 aprile 2004 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO 1 è stata assunta nel febbraio 1995 dalla AO 1 come gerente del negozio con uno stipendio lordo di fr. 3'000.- per tredici mensilità oltre a un risarcimento spese di fr. 500.- mensili. Il contratto prevedeva una durata annuale della gerenza, con rinnovo automatico per un altro anno in assenza di disdetta mediante preavviso di tre mesi (doc. A). AP 1 è stata assente in malattia per diversi periodi dal 31 luglio 2000 e non è più tornata al lavoro dopo il 14 novembre 2000, dando alla luce una bambina il 20 marzo 2001. Essa ha presentato il 29 aprile 2001 un certificato medico attestante un'incapacità lavorativa per malattia dal 14 novembre 2000 al 20 marzo 2001 (doc. B), il 4 luglio 2001 un certificato medico attestante un'incapacità di lavoro dal 21 giugno 2001 a data da stabilire (doc. D), un certificato medico del 24 agosto 2001 per un'incapacità lavorativa del 100% dal 28 agosto 2001 a data da stabilire (doc. E) e infine un certificato medico del Servizio psico-sociale stilato il 3 dicembre 2001, relativo a un'incapacità lavorativa del 100% dal 28 agosto al 31 dicembre 2001 (doc. F). La AO 1 ha notificato il 3 settembre 2001 a AP 1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2001 (doc. G). AP 1 ha contestato il 28 settembre 2001 il licenziamento, da lei ritenuto nullo perché notificato in un periodo di malattia (doc. L). La datrice di lavoro ha confermato il 15 ottobre 2001 di ritenere valido il licenziamento (doc. M) e il 12 dicembre 2001 ha chiesto alla dipendente di riconsegnare la chiave del negozio (doc. N), ciò che essa ha fatto il 28 dicembre 2001 (doc. P).
B. Con petizione 27 maggio 2002 AP 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per chiedere la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 75'100.- a titolo del risarcimento del danno per il licenziamento per motivi gravi da lei notificato alla datrice di lavoro, di indennità per licenziamento ingiustificato e di stipendi arretrati. La AO 1 si è opposta alla petizione con la risposta del 15 luglio 2002. Nei successivi allegati scritti, di replica del 16 settembre 2002 e di duplica del 17 ottobre 2002, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro prese di posizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 29 gennaio 2004, dove hanno confermato le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo il 6 febbraio 2004, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 600.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2002 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'600.- e le spese a carico dell'attrice, condannata inoltre a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 5'000.- per ripetibili.
D. AP 1 è insorta con un appello del 1° marzo 2004 contro la sentenza del Pretore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale accoglimento della sua petizione. La convenuta ha proposto con le osservazioni del 19 aprile 2004 di respingere l'appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore ha respinto la tesi dell'attrice, la quale sosteneva di aver dovuto disdire il contratto di lavoro con effetto immediato nel dicembre 2001 per motivi gravi imputabili alla datrice di lavoro e chiedeva il risarcimento del danno, consistente nello stipendio per il periodo fino al prossimo termine contrattuale, 31 dicembre 2002, oltre a un'indennità di sei mesi sulla base dell'art. 337c cpv. 3 CO in considerazione della colpa della datrice di lavoro e al versamento di trattenute indebitamente eseguite sul suo stipendio dal marzo 2001. Il primo giudice ha negato l'esistenza di cause gravi giustificanti la rescissione immediata del contratto di lavoro da parte della dipendente, poiché la circolare del marzo 2001 (doc. C) della datrice di lavoro alle dipendenti del negozio conteneva un'opinione espressa in modo corretto, senza ledere la personalità della gerente e non risultava dall'istruttoria che la convenuta avesse messo in atto una persecuzione psicologica della gerente, anche se vi erano stati contrasti con il di lei fratello, membro del consiglio di amministrazione della convenuta. Il Pretore ha constatato che l'attrice aveva disdetto il contratto il 28 dicembre 2001, quando ancora si trovava in malattia e non era in grado di offrire la propria prestazione alla datrice di lavoro, così che quest'ultima non poteva essere ritenuta in mora nell'accettare la ripresa dell'attività della gerente. Anche la riduzione dello stipendio operata dal marzo 2001, secondo il Pretore, non era un motivo di risoluzione immediata del contratto, da un lato perché concordata tra le parti e poi perché l'attrice non aveva nemmeno messo in mora la datrice di lavoro. La disdetta immediata del contratto di lavoro notificata dall'attrice, prosegue il primo giudice, non era di conseguenza giustificata da gravi motivi, con la conseguenza che essa non può vantare alcun credito verso la convenuta. Sugli arretrati di stipendio rivendicati dall'attrice, il Pretore ha constatato che da marzo a dicembre 2001 la convenuta ha versato fr. 3'496.50 invece di fr. 3'775.- (totale fr. 2'780.50 di riduzione) e ha ritenuto che la dipendente avesse diritto al salario pieno per soli tre mesi, ma che la decurtazione dell'8% dello stipendio le era più favorevole della soluzione legale e ha respinto la petizione anche su questo punto, accogliendola solo per la trattenuta di fr. 600.- operata dalla convenuta sullo stipendio di dicembre 2001 per la sostituzione dei cilindri del negozio.
2. L'appellante rimprovera al Pretore di aver abusato del proprio potere di apprezzamento per aver omesso di analizzare tutte le circostanze di fatto che hanno contribuito a rendere insostenibile la continuazione del rapporto di lavoro per il clima insostenibile e ostile derivante dal continuo trattamento aggressivo nei suoi confronti del fratello, organo della convenuta, che è stato la causa della reazione ansiosa-depressiva diagnosticata dalla dott.ssa __________. Essa sostiene che la sua disdetta immediata del contratto di lavoro era giustificata da motivi gravi, come il pesante clima psicologico, le ingiustificate critiche rivolte nel marzo 2001 alla gerente, lesive della sua personalità, la riduzione unilaterale senza preavviso dello stipendio dal mese di marzo 2001, la freddezza e il disprezzo insiti nella laconica lettera di licenziamento del 3 settembre 2001 e il rifiuto ingiustificato della convenuta di accettare la sua prestazione lavorativa e di insistere nel mantenere il licenziamento da lei notificato in tempo inopportuno, durante la malattia dell'attrice. Tutte queste circostanze, valutate singolarmente e nel loro insieme, ribadisce l'appellante, hanno minato il rapporto di fiducia tra le parti, così che essa si è trovata nell'impossibilità di continuare il contratto.
3. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il licenziamento immediato per cause gravi è una misura eccezionale, che deve essere ammessa in modo restrittivo (DTF 130 III 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a e rif. cit.).
Il mobbing è una persecuzione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei superiori per eliminare una persona che è o è divenuta scomoda, distruggendola psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle dimissioni. Il mobbing si definisce come una concatenazione di parole, dicerie o atti ostili, ripetuti di frequente su un lungo periodo, con le quali una o più persone tentano di isolare, emarginare e finanche escludere una persona al suo posto di lavoro (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, pag. 237; Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions?, in: AJP/PJA 1998 pag. 792; Leymann, Mobbing, la persécution au travail, Paris 1996 pag. 26 ss.). Non vi è tuttavia persecuzione psicologica per il solo fatto che esiste un conflitto nelle relazioni professionali (Hirigoyen, Harcèlement et conflits du travail, in: Harcèlement au travail, pag. 9 ss., in particolare pag. 18 ss.) o un cattivo clima di lavoro (Geiser, Rechtsfragen der sexuellen Belästigung und des Mobbings, in: RJB 2001 pag. 429 ss., in particolare pag. 431), né per la circostanza che un dipendente sarebbe invitato a conformarsi agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, anche in modo insistente e minaccioso, o ancora per il fatto che un superiore gerarchico non avrebbe soddisfatto completamente e sempre ai doveri che gli incombono nei confronti dei collaboratori e delle collaboratrici (sentenza del Tribunale federale del 13 luglio 2004 2P.39/2004 consid. 4). Il datore di lavoro che non impedisce il mobbing viola il proprio dovere di vigilanza, che gli impone di proteggere la personalità e la salute del dipendente (art. 328 CO; Aubert, in: Commentaire romand, CO, Basel 2003, n. 4 ad art. 328 CO).
Il mancato pagamento del salario può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3a ed., OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1999 pag. 228 in un caso giudicato da questa Camera).
4. Nella fattispecie, l'istruttoria non ha consentito di accertare la persecuzione psicologica lamentata dall'attrice ad opera del di lei fratello, membro del consiglio di amministrazione della convenuta. Alcune colleghe di lavoro dell'attrice hanno riferito che tra l'attrice e il fratello non vi erano buoni rapporti e che quest'ultimo rimprovera continuamente la gerente e la trattava male anche davanti a terzi (deposizione testimoniale del 16 giugno 2003 di __________ e di __________ __________). La cognata dell'attrice, pure commessa del negozio e collega di lavoro, ha invece negato che i dirigenti della cooperativa trattassero male la gerente (deposizione 16 giugno 2003 di __________), ciò che è stato confermato anche da un'altra collega di lavoro, non parente delle parti, che non ha mai constatato trattamenti negativi della gerente da parte dei dirigenti della cooperativa (deposizione 24 ottobre 2003 di __________), e da una volontaria di vendita del negozio e membro del consiglio di amministrazione fino al febbraio 1998 (deposizione 24 ottobre 2003 di __________). D'altra parte entrambe le testi __________ concordano nel riferire che il fratello dell'attrice "non aveva un comportamento gentile" neppure con le altre collaboratrici (deposizione __________) e che anche con loro "quando si discuteva, diventava subito nervoso e dava in escandescenza" (deposizione __________). Simile comportamento, per di più non riservato alla sola gerente, non raggiunge manifestamente gli estremi di una persecuzione psicologica ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 3).
L'appellante poggia la sua argomentazione anche sul certificato medico rilasciato il 10 settembre 2001 dalla dottoressa __________ (doc. E, incarto III richiamato), secondo la quale la paziente soffriva di una reazione ansioso-depressiva da disadattamento, conflittualità con il fratello e sul luogo di lavoro ed era quindi inabile al lavoro nella misura del 100%. Sentita come testimone, la dottoressa __________ ha spiegato di aver posto la diagnosi sulla base di quanto riferito dalla paziente, di cui ignorava l'assenza dal posto di lavoro sin dal luglio 2000 (deposizione __________ del 19 settembre 2003). In simili circostanze non è dimostrata l'esistenza di una relazione di causalità tra gli asseriti conflitti sul lavoro e la reazione ansiosa-depressiva, manifestatasi diversi mesi dopo il parto, avvenuto il 20 marzo 2001, dopo più di un anno di assenza dal posto di lavoro.
5. Né si può ravvisare un comportamento lesivo della personalità della dipendente nella circolare inviata nel marzo 2001 dal consiglio di amministrazione della convenuta a tutte le dipendenti del negozio (doc. C). In tale scritto la convenuta esponeva testualmente: "L'equipe della __________ ha lavorato bene, malgrado l'assenza negli ultimi mesi della gerente. Al riguardo siamo abbastanza delusi del disinteresse da lei dimostrato dimenticando le sue responsabilità". Contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante, tale lettera è stata inviata solo alle collaboratrici della convenuta, colleghe di lavoro della gerente sulle quali era ricaduto il maggior lavoro insorto dopo la lunga assenza di costei, in malattia dal luglio 2000. Il consiglio di amministrazione della convenuta manifestava la propria delusione per il disinteresse della gerente, che a norma di contratto doveva occuparsi, oltre che della vendita, anche dei rapporti con i fornitori e di tutte le incombenze insite nella gestione del negozio (cfr. doc. A e C). L'appellante afferma al proposito di aver sempre inviato alla datrice di lavoro i certificati medici attestanti la sua incapacità lavorativa, ma non contesta di essersi disinteressata dell'andamento del negozio durante la sua assenza per malattia, come riferito dalla teste __________. Il consiglio di amministrazione della convenuta ha espresso nella circolare doc. C il proprio disappunto per circostanze oggettive, come la lunga assenza e il disinteresse della gerente per l'andamento del negozio, senza travalicare in critiche con apprezzamenti lesivi della reputazione della gerente. L'appellante ritiene che il comportamento della convenuta sia stato privo di "delicatezza, correttezza e cortesia", ma ciò non le giova, poiché la mancanza di tatto e di cortesia non configura una lesione della personalità ai sensi dell'art. 328 CO.
6. L'appellante sostiene che la riduzione unilaterale e senza preavviso del suo stipendio dal marzo 2001 al dicembre 2001 costituisce una violazione contrattuale della datrice di lavoro tale da rompere il rapporto di fiducia e giustificare il licenziamento immediato per cause gravi. Essa afferma di non aver mai concordato la riduzione dello stipendio, come invece riferito dalla testimone __________, per altro interessata alla lite siccome moglie del vicepresidente della cooperativa convenuta, e di aver dunque diritto a percepire l'intero stipendio lordo di fr. 3'775.- per tutto il 2001, poiché nel periodo previsto dall'art. 324a cpv. 1 CO essa non ha perso il diritto alla differenza tra le indennità di parto versate dall'assicurazione collettiva malattia (80%) e lo stipendio integrale. Se non che, la dipendente non ha mai chiesto alla datrice di lavoro di versarle lo stipendio integrale prima dell'avvio della causa, né tantomeno l'ha messa in mora, così che non aveva motivo per notificare alla convenuta lo scioglimento immediato del contratto di lavoro (doc. H) adducendo a pretesto la violazione dell'obbligo di versare il salario.
7. Un ulteriore grave motivo di licenziamento immediato, afferma l'attrice, risiede nelle modalità del licenziamento notificatole dalla datrice di lavoro il 3 settembre 2001, con una riga e mezza dopo oltre 6 anni di lavoro svolto egregiamente, a dimostrazione della freddezza e dell'asetticità della comunicazione e del sentimento di disprezzo che la convenuta aveva nei suoi confronti. Il licenziamento in questione, per altro notificato in un periodo di protezione (malattia), consiste invero in una riga e mezza (doc. G) e la convenuta, per quanto risulta dagli atti, non ha ritenuto utili spiegazioni né colloqui dopo la circolare doc. C, nonostante i rapporti contrattuali durati diversi anni. Il diritto del lavoro non impone tuttavia un obbligo di sentire personalmente il dipendente prima di licenziarlo e l'eventuale violazione di norme di buon comportamento non corrisponde a un abuso sanzionabile (sentenza del Tribunale federale del 5 agosto 2004 4C.174/2004 pubblicata in SJZ 100/2004 n. 21 pag. 522). La circostanza che la lettera di licenziamento sia stata redatta in modo asettico e stringato non costituisce pertanto una violazione degli obblighi contrattuali della datrice di lavoro.
L'appellante ravvisa una causa grave anche nel rifiuto della convenuta di ammettere la nullità del licenziamento 2 settembre 2001, notificato quando essa era in malattia, anche dopo le lettere inviate dal suo legale (doc. H, L). La convenuta ha invero persistito nel ritenere valido il licenziamento del 3 settembre 2001 (doc. M, N, O) anche dopo aver consultato un proprio legale, ma tale comportamento non è sufficiente per giustificare un licenziamento immediato da parte della dipendente. Né l'appellante può prevalersi del rifiuto della convenuta di accettare le sue prestazioni in violazione dell'art. 324 CO, in mancanza di una messa in mora concreta. La lavoratrice, infatti, ha offerto alla convenuta di riprendere il lavoro dal 2 gennaio 2002 con uno scritto del 17 dicembre 2001 (doc. H), quando ancora si trovava in malattia e non era in grado di lavorare. Essa non ha atteso di presentarsi al lavoro il 2 gennaio 2002, mettendo la convenuta in mora di accettare le sue prestazioni, ma ha scelto di dare essa medesima il licenziamento immediato (doc. H) prima ancora del 31 dicembre 2001. In siffatte circostanze nel dicembre 2001 non vi era oggettivamente una violazione degli obblighi contrattuali da parte della convenuta e la lavoratrice non aveva quindi motivo per disdire immediatamente il contratto.
8. Discende da quanto sopra esposto che le circostanze della fattispecie, sia esaminate singolarmente sia nel loro insieme, non costituivano un grave motivo di licenziamento immediato nel dicembre 2001, ritenuto comunque che tutti i motivi, presunti gravi, atti a giustificare la disdetta immediata, si sono verificati molti mesi prima della decisione dell'attrice di porre fine al rapporto di lavoro (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, ad art. 337 CO n. 35) . Il Pretore non ha dunque ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento nel respingere le pretese pecuniarie dell'attrice per il risarcimento del danno consistente nello stipendio annuo 2002 e per l'indennità di licenziamento abusivo.
9. L'attrice rivendica il versamento della differenza tra lo stipendio lordo mensile di fr. 3'775.- e quello effettivamente ricevuto dal marzo 2001, di fr. 3'496.50, per un totale di fr. 2'785.-, poiché ha diritto di ricevere tre mesi di stipendio integrale nel congedo di maternità ai sensi dell'art. 324a CO e deve dunque ricevere dalla datrice di lavoro la differenza tra le indennità versate dall'assicurazione malattia (doc. 5: 80%) e lo stipendio integrale. Dagli atti risulta che nel 2001 l'attrice ha ricevuto fr. 3'775.- per due mesi e fr. 3'496.50 per 10 mesi (doc. I) e che essa è stata ininterrottamente assente per malattia e parto tutto l'anno (doc. B, D, E, F). Essa lavorava per la convenuta dal 1995 e con un'anzianità di 7 anni aveva diritto nel 2001 al pagamento integrale dello stipendio per tre mesi secondo la scala ammessa dalla giurisprudenza in caso di malattia, gravidanza o parto (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 38 ad art. 324a CO). In virtù del contratto di assicurazione malattia collettiva concluso dalla convenuta per il proprio personale (doc. 4) l'attrice ha beneficiato di prestazioni assicurative per tutto il 2001. Non risulta, e nessuno lo sostiene in causa, che tra le parti sia stato concluso un accordo in deroga al principio dell'art. 324a cpv. 2 CO. Ne discende che la lavoratrice, beneficiaria diretta dell'indennità assicurativa (II CCA 15 febbraio 1996 in re __________/L. SA, 20 gennaio 2004 12.2003.102 consid. 8), conserva anche il diritto di ottenere lo stipendio integrale durante tre mesi in caso di impossibilità al lavoro per malattia o parto, e che pertanto durante il congedo per maternità la datrice di lavoro deve versarle per tre mesi la differenza tra lo stipendio integrale e l'indennità dell'80% versata dall'assicurazione malattia (II CCA 20 gennaio 2004 12.2003.102 consid. 8). Inoltre l'attrice ha diritto di ricevere integralmente le indennità versate dall'assicurazione malattia (100% dello stipendio) nei periodi di malattia (doc. 5), incassate dalla datrice di lavoro. L'attrice ha quindi diritto di ricevere l'importo di fr. 2'785.- che la convenuta ha dedotto a torto dal suo stipendio dal marzo al dicembre 2001 (doc. I). L'appello può dunque essere accolto in tale limitata misura.
10. Gli oneri processuali del presente giudizio, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore superiore a fr. 30'000.-, seguono la reciproca soccombenza in entrambe le sedi (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice vede accolte le proprie pretese in misura molto limitata (fr. 2'785.- invece di fr. 75'110.-), ma tenendo conto del fatto che la convenuta ha sempre negato di dovere alcunché all'attrice, si giustifica di porre a carico di quest'ultima i 19/20 dei costi e a carico della convenuta il residuo 1/20, ripartendo nella medesima misura l'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: I. L'appello 1° marzo 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e la AO 1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 2'785.- oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2001.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'600.- e le spese di fr. 570.-, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico nella misura di 19/20 e a carico della convenuta nella misura di 1/20. AP 1 rifonderà alla AO 1 l'importo di fr. 4'500.- per ripetibili ridotte.
II. I costi del giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1'300.-
sono posti a carico dell'appellante nella misura di 19/20 e a carico della convenuta nella misura di 1/20. AP 1 rifonderà inoltre alla AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario