Incarto n.
12.2004.54

Lugano

15 luglio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.138 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 marzo 2002 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’   RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall’   RA 1 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 122'000.- oltre a interessi al 5% dal 1. agosto 2001, domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato nella misura in cui fosse ammissibile, la reiezione della petizione e che il Pretore, con decisione del 13 febbraio 2004, ha accolto ed ha messo a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 2'500.- e l’ha condannata al pagamento di Fr. 8'500.- all’attrice a titolo di ripetibili.

 

Appellante la convenuta che, con atto del 10 marzo 2004, chiede, in riforma della decisione pretorile, la reiezione della petizione mentre, con osservazioni 7 maggio 2004, l’attrice postula che l’appello venga respinto con conferma della decisione pretorile.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   AO 1, Vaduz, è una società anonima del gruppo __________ (in seguito detta AO 1) e __________, BVI, (in seguito detta __________) era un’entità giuridica delle Isole Vergini Britanniche, ora disciolta. Direttore unico di quest’ultima era __________, il quale disponeva di corrispondente diritto di firma e rappresentanza.  __________ era pure impiegato della AP 1 (ora AP 1; in seguito detta AP 1), con sede in Lugano.

                                         Il 25 marzo 1999 AO 1 ha stipulato con __________ un contratto secondo cui a quest’ultima venivano riconosciute provvigioni a seguito della conclusione di contratti di assicurazione sulla vita con AO 1. Per l’attività svolta da __________ nell’ambito di questa relazione contrattuale, il 25 ottobre 1999 e il 1. dicembre 1999 AO 1 ha effettuato due bonifici bancari originariamente destinati a __________ di rispettivamente Fr. 102'000.- e Fr. 20'000.- su un conto intestato in   realtà a AP 1 alla __________ Banca di Lugano (conto n. __________).

                                         AO 1 ha in seguito comunicato a AP 1 che i due citati pagamenti erano avvenuti per errore, essendo gli stessi destinati a __________ e non avendo quest’ultima autorizzato alcun versamento in mano di AP 1.

 

 

                                  B.   Falliti i tentativi bonali di incasso dell’importo di Fr. 122'000.-, con petizione dell’8 marzo 2002 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo la sua condanna al pagamento di Fr. 122'000.- oltre a interessi di mora del 5% dal 1. agosto 2001 a causa di indebito arricchimento di cui agli art. 62 e segg. CO. La convenuta ha contestato integralmente la richiesta, sostenendo che vi sarebbe stato un contratto di assegno secondo l’art. 466 CO, accettato per atti concludenti dall’attrice in qualità di assegnata, dal momento che AP 1 vantava un credito dell’ordine di Fr. 100'000.- nei confronti di __________, la quale avrebbe in tal modo voluto estinguere il proprio debito. La causa del pagamento a AP 1 sarebbe quindi dimostrata per cui infondata sarebbe la pretesa per indebito arricchimento.

 

 

                                  C.   Con decisione del 13 febbraio 2004 il Pretore ha accolto integralmente la petizione. In sintesi, egli ha anzitutto respinto la tesi della convenuta secondo cui il pagamento delle provvigioni sarebbe avvenuto sulla base di un contratto di assegno: secondo il giudice di prime cure, dagli atti non sarebbe emerso in alcun modo che __________ abbia inteso pagare il debito nei confronti di AP 1 facendo accreditare a quest’ultima direttamente da parte dell’attrice le provvigioni dovute a __________. Né risulterebbe dagli atti che l’attrice abbia ricevuto e accettato il rapporto di assegno e che essa abbia agito quale assegnata, nemmeno per atti concludenti. La tesi difensiva così come presentata, basata su mere concordanze di date non sarebbe pertanto probatoriamente concludente. Mancando la prova di altri rapporti contrattuali tra le parti in causa, il Pretore ha quindi ritenuto che il pagamento fosse avvenuto “sine causa”, anche per il fatto che l’attrice ha versato quanto dovuto a __________ sul conto intestato alla convenuta alla __________ Banca e ciò malgrado opposte istruzioni della convenuta all’attrice. A prescindere dalla valutazione della testimonianza del teste __________, già impiegato della convenuta e in rapporti poco buoni con la stessa – il teste è stato sentito senza delazione di giuramento –  il Pretore ha infine ritenute date tutte le condizioni per la restituzione dell’indebito profitto. Inoltre, egli ha pure negato la prescrizione della pretesa (eccezione del resto non sollevata dalla convenuta nella risposta) e l’esistenza di un caso eccezionale ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CO.

 

 

                                  D.   Il 10 marzo 2004 la convenuta ha impugnato la decisione pretorile, di cui ha chiesto la modifica nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.

                                         Dei motivi si dirà nei considerandi.

                                         Con osservazioni del 7 maggio 2004 l’attrice ha postulato la reiezione dell’appello.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

 

                                   1.   L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione dell’appellante è data.

                                         Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

 

 

                                   2.   L’appellante contesta la sentenza del Pretore nella misura in cui egli ha ritenuto come non provata l’esistenza di un rapporto di assegno, secondo cui __________ (assegnante) avrebbe autorizzato l’attrice (assegnata) ad effettuare il versamento degli importi di complessivi Fr. 122'000.- direttamente sul conto della convenuta (assegnataria). L’appellante ritiene infatti che, pur mancando le prove dirette dell’esistenza di tale rapporto, essa avrebbe comunque provato mediante prove indiziarie – fattura dell’appellante a __________ di Fr. 100'000.- (doc. 2) in concomitanza con il primo versamento di Fr. 102'000.- da parte dell’appellata su un conto fino a quel momento sconosciuto all’appellata; mancato rispetto delle istruzioni di pagamento impartite da __________ all’appellata (doc. O); maggior credito vantato da __________ verso l’appellata per provvigioni maturate (doc. 3 e 4); utilizzo da parte di __________ degli importi ricevuti dall’attrice per onorare impegni della convenuta (doc. 6) e assenza di reclami di __________ a AP 1 per il rimborso di quanto percepito – che il pagamento sarebbe avvenuto sulla base del contratto di assegno e quindi la richiesta dell’attrice sarebbe senza fondamento. A torto.

 

                               2.1.   A prescindere dal presunto debito di Fr. 100'000.- di __________ nei confronti dell’appellante all’epoca dei versamenti dell’attrice all’appellata, la cui “verosimile esistenza” è stata ammessa dal Pretore, ma sulla quale si esprimono seri dubbi (la fattura di cui al doc. 2 si riferisce al rapporto intercorso tra l’appellante e __________ nell’ambito di un distinto rapporto contrattuale, mentre dal doc. 3 risultano unicamente generiche pendenze di __________ nei confronti dell’appellante), agli atti non vi sono comunque sufficienti indizi determinanti e convergenti, come preteso dall’appellante, a comprova di una relazione tra il pagamento effettuato dall’appellata e tali rapporti creditizi tra __________ e la convenuta, ossia a dimostrazione dell’intenzione di __________ di pagare lo scoperto vantato dalla convenuta mediante le provvigioni maturate.

                                         In effetti, al di là di una vaga coincidenza di tempi, l’importo fatturato a __________ (Fr. 100'000.-) non corrisponde a quanto corrisposto dall’attrice alla convenuta (Fr. 122'000.-), non avendo potuto l’istruttoria appurare anche una seconda fattura della convenuta a __________ per Fr. 20'000.-.

 

                               2.2.   Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il riferimento bancario relativo al conto sul quale sono pervenute le commissioni di __________ (conto n. __________ __________ Banca Lugano) era già noto all’attrice sin dal momento dell’apertura della relazione contrattuale con __________ (si vedano i documenti “Formular für Provisionsvereinbarungen”,   “Aenderung der Provisionsvereinbarungen”, conteggio provvigione mese luglio 1999, “Lohnabrechnung Monat Juni 1999”, “Ueberweisung 01.05.1999”, tutti contenuti nel doc. T) e lo stesso conto bancario è stato utilizzato per eseguire il versamento degli importi di Fr. 102'000.- e 20'000.- qui in contestazione. Pertanto, è evidente che l’indicazione data il 21 settembre 1999 dalla convenuta relativa alla corretta nuova relazione bancaria di __________ (doc. O) non è stata presa in considerazione dall’attrice, la quale ha eseguito i due versamenti citati sempre sulla stessa relazione bancaria già nota in precedenza.

 

                               2.3.   Quanto all’asserito maggior credito vantato da __________ nei confronti dell’attrice (Fr. 292'187.10, cfr. doc. 3 e 4), si rileva a questo proposito che l’appellante si limita a riscrivere letteralmente nell’appello quanto già riferito con l’atto di risposta, senza alcun riferimento alla circostanziata motivazione contenuta nella decisione appellata, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio impugnato sarebbe errato. La mancanza totale nell’atto di appello di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata rende il gravame su questo punto inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 27 ad art. 309). Del resto, si osserva comunque che, come correttamente rilevato dal pretore, dagli atti non risultano né indizi né tantomeno prove concrete secondo cui l’attrice avrebbe ridotto ad arte il credito di __________ in funzione delle pretese della convenuta nei suoi confronti: tali pretese sono il risultato di precisi quanto complicati conteggi di provvigioni illustrati dal teste __________ (cfr. verbale teste __________, pag. 2), sui quali l’appellante nemmeno spende una parola e che nemmeno sono validamente contestati.

 

                               2.4.   È ben vero che l’appellante ha comunque disposto dei soldi  versati dall’appellata – ma non solo (cfr. bonifici bancari in favore dell’appellante da parte di terzi (doc. 6) –  ma questo fatto non rappresenta ancora la prova che __________ abbia inteso pagare lo scoperto nei confronti dell’appellante facendo accreditare da parte dell’appellata le provvigioni maturate in suo favore. Come emerge dalla motivazione della decisione impugnata, sulla quale l’appellante nemmeno si esprime, per cui già di per sé l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile su questo punto (cfr. art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), l’utilizzo cosciente di fondi ricevuti senza causa può avvenire per molteplici ragioni: cattiva fede, compensazione interna, ecc., senza necessariamente portare alla conclusione di un contratto di assegno, in concreto comunque nemmeno provato (cfr. anche DTF 119 II 40 consid. 2b in fine).

 

                               2.5.   L’appellante asserisce per la prima volta in questa sede che la convenuta avrebbe ricevuto le provvigioni quale rappresentante di Richelle Management e quindi a giusto titolo. Tale affermazione non è in nessun modo suffragata da elementi probatori sufficienti, nemmeno allegati dall’appellante e, così come esposta, è assolutamente priva di fondamento e va senz’altro respinta.

 

                               2.6.   Visto quanto precede, non occorre quindi approfondire oltre il quesito di sapere se in concreto poteva essere ritenuta ammissibile la prova indiziaria in difetto di asserite prove dirette, dal momento che già la serie di indizi addotti, apprezzati, classificati e vagliati con indirizzo critico, non permette, come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, di approdare alla convinzione dell’esistenza di un rapporto di assegno nell’ambito di un apprezzamento globale delle risultanze processuali, mancando la concordanza critica di circostanze affermative e una convinzione logica delle stesse prevalente largamente sulla possibilità del contrario (al proposito vedasi Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 10 e segg. ad art. 90; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,  m. 58 e segg. ad art. 90, n. 163 e riferimenti).

                                         Alla luce di queste considerazioni, non occorre nemmeno valutare l’attendibilità della testimonianza del teste __________ e la rilevanza del doc. J, dal momento che il Pretore ha fondato il proprio giudizio su altri elementi i quali, da soli, bastano per ritenere fondata la pretesa avanzata dall’attrice nei confronti della convenuta.

 

 

                                   3.   Visto quanto precede, a ragione il Pretore ha quindi ritenuto che i Fr. 122'000.- fossero stati bonificati per errore dalla parte convenuta, mancando la prova dell’esistenza di un contratto di assegno tra l’attrice, la convenuta e __________. Questa fattispecie costituisce quindi un indebito arricchimento giusta gli art. 62 e segg. CO, dal momento che l’importo in questione è stato corrisposto senza valido motivo (art. 62 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8.a edizione, Zurigo 2003, n. 1470 e segg. in particolare 1477 e 1482; Schulin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 10).

                                         Come correttamente ritenuto nel giudizio impugnato – considerato pure che questi punti non sono stati contestati dall’appellante – anche le altre condizioni sono adempiute nella fattispecie, ossia: un aumento degli attivi della convenuta, la quale ha ricevuto l’importo erroneamente accreditatole, a danno di patrimonio dell’attrice, la quale ne risulta impoverita.

                                         Giustamente il Pretore ha pure considerato che malgrado non appaia dalla presente procedura la richiesta di Richelle Management all’attrice di un (nuovo) pagamento delle medesime provvigioni già versate alla convenuta, questa è teoricamente sempre possibile e comunque, quelle provvigioni non erano in realtà dovute. Si rileva inoltre che l’esistenza e l’entità della pretesa che ha causato l’arricchimento è ad ogni modo indipendente dall’impoverimento di colui che l’ha eseguita indebitamente: non occorre infatti che vi sia uno spostamento diretto di capitali tra creditore e debitore, ma determinante è quanto il debitore arricchito ha ottenuto più in generale a danno altrui, sicché la pretesa di indebito arricchimento potrebbe esistere addirittura anche senza un impoverimento della parte che lo esegue (DTF 129 III 422 consid. 4 pag. 425, 119 II 40 consid. 2b; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey, op. cit., n. 1566 e 1566a).

 

 

                                   4.   Dato l’esito del ricorso, nella misura in cui è ammissibile l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellata, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, va riconosciuta un’indennità per ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'appello 10 marzo 2004 di AP 1, __________ è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia      Fr.     1’250.-

                                         b) spese                         Fr.          50.-

                                         totale                              Fr.     1'300.-                  

 

                                         già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla AO 1, Vaduz, l’importo di Fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario