Incarto n.
12.2004.57

Lugano

23 febbraio 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura speciale -inc. n. DI.2003.00360 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 24 dicembre 2003 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

ora AP 1

rappr. da RA 1

 

con cui l’istante ha chiesto in via supercautelare, in via cautelare e nel merito il blocco di tre automobili trattenute dalla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decreto 1° marzo 2004, ha stralciato la causa dai ruoli, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 100.-, nonché obbligandola a rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

 

appellante la convenuta con atto di appello 15 marzo 2004, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e in subordine di riformarlo nel senso di caricare all’istante gli oneri processuali e di compensare le ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'istante con osservazioni 7 aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che la parte appellante AP 1 (ora AP 1) è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 7 luglio 2004 e la relativa procedura sospesa, per mancanza di attivo, il 4 agosto 2004;

 

                                         che, in data 15 novembre 2004, la ragione sociale dell'appellante è stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio, in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;

 

                                         che, di conseguenza, la parte appellante è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

 

                                         che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6)

 

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 15 marzo 2004 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 300.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario