Incarto n.:
12.2004.64

Lugano

11 novembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2001.135 (mercedi e salari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 25 settembre 2001 da

 

 

AA 1

rappr. daRA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 1

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 6'250.25 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2001 e un'indennità da stabilire ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, con riserva di adeguamento, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto nella misura di fr. 10'502.75 (fr. 8'309.75 a titolo di stipendio e risarcimento e fr. 2'193.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato);

 

appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 7 aprile 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione integrale dell'istanza, con protesta di ripetibili;

 

mentre la convenuta con le osservazioni 26 aprile 2004 propone la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiede di aumentare a fr. 2'800.- l'indennità per licenziamento ingiustificato;

 

opponendosi l'appellante all'appello adesivo dell'istante;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

 

 

considerato

 

in fatto:                    A.   AP 1 è stata assunta il 14 giugno 1999 da AP 1 con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'700.- (doc. D). __________

 

                                  B.   Con istanza 24 settembre 2001 AA 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud per ottenere la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'320.50 per lo stipendio del mese di agosto 2001, di fr. 1'933.75 per la quota di tredicesima del 2001, di fr. 4'641.- per lo stipendio nel periodo di preavviso e di un'indennità indeterminata per licenziamento ingiustificato, riservandosi di adeguare gli importi richiesti a dipendenza dell'evoluzione del suo stato di salute. All'udienza del 5 novembre 2001 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta, che ha chiesto il risarcimento del danno da lei subito in seguito al furto, pari a fr. 1'846.85. AA 1to è rimasta inabile al lavoro in seguito a malattia dal 3 settembre 2001 al 31 marzo 2002 per un disturbo da disadattamento e una reazione mista ansioso-depressiva. Il 15 settembre 2002 essa ha partorito. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi. La sentenza del 16 ottobre 2003, emanata dal nuovo segretario assessore della Pretura senza aver dato alle parti la possibilità di comparire, ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LOG, è stata dichiarata nulla da questa Camera il 3 novembre 2003 (inc. n. 12.2003.188), con rinvio dell'incarto alla Pretura per nuovo giudizio.

 

                                  C.   Al nuovo dibattimento finale indetto il 16 febbraio 2004 è comparsa solo la convenuta, che si è in sostanza rimessa al contenuto del memoriale 28 maggio 2003, precisando i motivi del licenziamento immediato. L'istante non è comparsa e ha presentato un memoriale conclusivo il 26 gennaio 2004, nel quale ha chiesto il pagamento di fr. 7'888.70 oltre a un'indennità per licenziamento ingiustificato da determinare a cura del giudice. Statuendo il 25 marzo 2004, il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 8'309.75 per stipendi e assegni familiari e a fr. 2'800.- quale indennità per licenziamento ingiustificato, da cui ha dedotto fr. 607.- a risarcimento del danno subito dal datore di lavoro. Non sono state prelevate tasse né spese e la convenuta è stata condannata a versare all'istante fr. 800.- per ripetibili.

 

                                  D.   AP 1 è insorta con un appello del 7 aprile 2004 contro la sentenza del segretario assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione dell'istanza. AO 1 di respingere l'appello e con appello adesivo chiede un'indennità per licenziamento ingiustificato non ridotta. Nelle sue osservazioni all'appello adesivo del 10 maggio 2004 AP 1 ne chiede la reiezione.

 

 

e ritenuto

 

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il segretario assessore ha accertato che l'istante aveva lavorato a soddisfazione della datrice di lavoro fino al 13 agosto 2001, data alla quale si è verificato nel negozio di Chiasso dove essa lavorava un furto di due orologi Sector. Egli ha ritenuto che la lavoratrice aveva commesso una leggerezza lasciando incustoditi due orologi in presenza di persone da lei medesima definite "sospette" mentre stava occupandosi di un'altra cliente, ma che tale violazione del dovere di diligenza non poteva essere considerata grave al punto da giustificare un licenziamento immediato, visto che essa gestiva da sola il negozio di gioielleria, sprovvisto di sistemi automatici di sicurezza o sorveglianza. Il primo giudice ha pertanto dichiarato ingiustificato il licenziamento immediato del 13 agosto 2001 e ha constatato che in seguito alla malattia dichiaratasi il 3 settembre 2001 e alla gravidanza terminatasi il 15 settembre 2002 il rapporto contrattuale era giunto a scadenza il 31 marzo 2003. L'istante aveva quindi diritto allo stipendio lordo tra il 14 agosto e il 16 settembre 2001 in fr. 3'234.20, già dedotto l'importo di fr. 3'027.- lordo versato per lo stipendio fino al 13 agosto 2001 e la quota parte di tredicesima mensilità (doc. 4), e inoltre al maggior costo da lei sopportato in seguito al licenziamento per l'assicurazione malattia individuale in fr. 3'794.55 e agli assegni familiari in fr. 1'281.-. Il segretario assessore ha poi riconosciuto all'istante un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 2'800.-, pari a un mese di stipendio lordo, dalla quale ha dedotto 2/3 del valore degli orologi sottratti, ossia fr. 607.-, a parziale risarcimento del danno fatto valere in compensazione dalla convenuta.

 

                                   2.   L'appellante rimprovera al segretario assessore di non aver valutato correttamente l'episodio avvenuto il 13 agosto 2001 e di non aver ammesso che vi era un motivo grave per il licenziamento immediato. La convenuta adduce che in quel frangente la dipendente ha abbandonato due orologi di ingente valore in mano a due persone che essa medesima riteneva sospetti per andare a servire un'altra cliente, uscendo per di più dal negozio in cui era sola. Dopo un episodio di questo tipo, prosegue l'appellante, essa non poteva più avere fiducia in una commessa che ha avuto un comportamento "sconcertante", poiché una "commessa responsabile di un negozio di gioielleria non può essere paragonata a una venditrice qualsiasi: il datore di lavoro le affida infatti merce di ingente valore". La totale noncuranza dimostrata dall'istante nei confronti dei beni di valore a lei affidati dimostra, secondo la convenuta, la grave violazione dei doveri di diligenza della lavoratrice, ciò che giustificava il licenziamento immediato e, di conseguenza, la reiezione totale dell'istanza.

 

                                   3.   L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).

 

                                   4.   Per quanto risulta dall'istruttoria l'istante aveva lavorato a soddisfazione dell'appellante fino al furto del 13 agosto 2001. Nella lettera del 20 agosto 2001 la datrice di lavoro ha invero accennato a un altro episodio di negligenza, in seguito al quale avrebbe avvertito la dipendente a prestare "maggiore attenzione nello svolgimento delle sue mansioni" (doc. M), che non ha trovato riscontro negli atti. L'istruttoria ha consentito di accertare che come istruzioni alle commesse era stato "detto di non lasciare i prodotti nelle mani dei clienti senza sorveglianza", come riferito dalla testimone __________, contabile e impiegata di vendita della convenuta (deposizione 3 dicembre 2001). Per quel che concerne l'episodio all'origine del licenziamento immediato, il verbale steso dalla Polizia cantonale il 13 agosto 2001 si limita a riportare quanto riferito dall'istante, vale a dire che quel giorno alle 10.30 ignoti si sono impadroniti di due orologi lasciati sul bancone (Sector SNL 450 da fr. 415.-, Sector SNL 540 da fr. 495.-) "approfittando di un attimo di disattenzione della commessa" (doc. IV richiamato). Le colleghe dell'istante hanno riferito che quest'ultima aveva loro raccontato di aver mostrato due orologi Sector a due persone che non la convincevano e che era andata a servire una terza persona lasciando gli orologi in visione ai primi due clienti, scomparsi poi con la merce (deposizione __________) quando lei uscì dal negozio per identificare nella vetrina esterna l'orologio desiderato dalla terza persona (deposizione __________, 3 dicembre 2001). L'istante ha dato in causa una diversa versione dei fatti, sostenendo di aver mostrato i due orologi poi sottratti a una cliente, alla quale stava presentando un terzo orologio quando sono entrati due "malintenzionati" che si sono impossessati con destrezza dei due orologi rimasti "per pochi secondi all'infuori della sua sorveglianza visiva" (memoriale conclusivo del 23 maggio 2003), e riconducendo il racconto da lei fatto alle colleghe al probabile stato di confusione in cui era venuta a trovarsi dopo il traumatico evento.

 

                                   5.   Come che sia, è assodato che il 13 agosto 2001 l'istante lavorava da sola nel negozio di via San Gottardo a Chiasso, dove la convenuta teneva una sola commessa alla volta (deposizione __________), che si è trovata a gestire tre clienti contemporaneamente e che ha lasciato incustoditi sul bancone due orologi Sector del valore complessivo di fr. 910.-. La collega di lavoro dell'istante ha invero affermato di non aver mai avuto particolari difficoltà nel gestire la situazione, vale a dire nel trovarsi da sola nel negozio di Chiasso, ma ha anche riferito che quando c'erano più clienti occorreva prestare maggiore attenzione, poiché "mentre si sta servendo si perde la vista sugli espositori dietro" (deposizione __________ i). In altre parole, in presenza di più clienti la commessa presente da sola nella gioielleria della convenuta a Chiasso e che si occupa di un cliente non è in grado di controllare visivamente altre persone presenti nel locale. Venditrice senza particolari responsabilità operative e con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'800.-, notoriamente ai limiti inferiori della categoria, l'istante lavorava da sola in una gioielleria di confine senza sistema di allarme e/o di vigilanza e il 13 agosto 2001 si è trovata con tre clienti da servire e/o sorvegliare contemporaneamente. In simili circostanze la sua disattenzione nel lasciare fuori dal suo controllo visivo i 2 orologi Sector, ancorché in presenza di clienti da lei considerati "sospetti", non costituisce un motivo grave tale da giustificare il licenziamento immediato. La conclusione alla quale è giunto il primo giudice, che ha ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato, regge dunque alla critica e l'appello, infondato, deve essere respinto.

 

                                   6.   Nel proprio appello adesivo l'istante non contesta il calcolo delle sue pretese salariali in seguito al licenziamento ingiustificato né l'ammontare dell'indennità attribuitale dal segretario assessore ai sensi dell'art. 337c CO, pari a un mese di stipendio lordo. Essa rimprovera al primo giudice di aver ridotto di fr. 607.- l'indennità di fr. 2'800.- accordatale per licenziamento ingiustificato e sostiene di non essere per nulla responsabile del danno subito dalla datrice di lavoro, che aveva omesso ogni e qualsiasi misura di prevenzione nella gioielleria.

 

                                   7.   A norma dell’art. 321 a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, op. cit. N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. N. 4 all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid. 2.1; DTF 110 II 349).

 

                                   8.   Nella fattispecie, come si è visto, la gioielleria di Chiasso era affidata a una sola venditrice, che doveva occuparsi dei clienti e sorvegliare la merce senza poter contare su dispositivi di allarme e/o di vigilanza a tutela della merce di "ingente valore" e della propria incolumità fisica. La disattenzione della venditrice ha provocato in concreto un danno di fr. 910.-, ma la sua negligenza è lieve se si considera la scelta organizzativa della convenuta, che ha omesso di prendere qualsiasi ragionevole misura di sicurezza nel negozio, preferendo affidarsi alla sorveglianza dell'unica commessa presente. Non sono quindi date in concreto le condizioni poste dall'art. 321e CO e a torto il primo giudice ha ridotto l'indennità per licenziamento ingiustificato attribuita all'istante. L'appello adesivo deve dunque essere accolto e all'istante deve essere riconosciuta un'indennità non ridotta di fr. 2'800.- ai sensi dell'art. 337c CO.

 

                                   9.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili sia per l'appello principale che per quello adesivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC

 

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 7 aprile 2004 di __________ è respinto.

 

2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà a AA 1 l'importo di fr. 500.- per ripetibili di appello.

 

3.   L'appello adesivo 26 aprile 2004 di AA 1 è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

AP 1 è inoltre condannata a versare a AA 1 l'importo di fr. 2'800.- più interessi al 5% dal 1° aprile 2004.

 

4.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese per l'appello adesivo. AP 1 rifonderà a AA 1 l'importo di fr. 300.- per ripetibili di appello.

 

                                   5.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario