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Incarto n. |
Lugano 23 giugno 2005/fb |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
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sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.42 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 22 maggio 2001 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto il ripristino di una polizza assicurazione malattia collettiva della AP 1, Compagnia di assicurazioni e l’accertamento che in base al medesimo contratto la polizza assicurativa in oggetto non può essere disdetta dall’assicurazione per il 31 dicembre 2001;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 25 marzo 2004 ha parzialmente accolto;
appellante la convenuta che, con appello 29 aprile 2004, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. La AO 1 è una società avente quale scopo la fabbricazione ed il commercio di oggetti d’arredamento d’ogni genere. Soci gerenti sono F__________ G__________, entrambi con diritto di firma individuale.
F__________ è stato vittima, il 23 giugno 1995, di un incidente della circolazione, a seguito del quale ha sofferto di disturbi alla salute all’origine di un’incapacità lavorativa totale fino al 15 gennaio 1996 ridotta in seguito al 50%. L’evento è stato preso a carico della SUVA, che ha erogato delle rendite.
AO 1, rappresentata da F__________, ha sottoposto, il 1 dicembre 1998, una proposta d’assicurazione per indennità giornaliere per malattia alla AP 1, AP 1 __________. Compilando il “questionario sulla salute” relativo al dipendente F__________, alle domande ni 1 (“al momento attuale accusa disturbi di salute, conseguenze di infortuni..”), 2 (“si trova attualmente in cura o controllo medico o negli ultimi anni ha consultato un medico”), 3 (“negli ultimi anni è stato inabile al lavoro per più di 4 settimane”) e 4 (“la sua capacità lavorativa è attualmente ridotta per motivi di salute e / o percepisce attualmente prestazioni (rendite giornaliere…)”) è stato risposto negativamente.
La __________ - alla quale è in seguito subentrata AP 1 - ha quindi emesso la polizza in data 29 dicembre 1998.
La SUVA, venuta a conoscenza che AO 1 aveva stipulato presso la AP 1 una polizza malattia collettiva in caso di perdita di salario, con scritto 22 novembre 2000 le ha trasmesso copia di una decisione 2 agosto 2000 relativa a F__________. La AP 1 ha quindi chiesto alla SUVA di poter prendere visione del relativo incarto, poi inviatole il 9 gennaio 2001.
Con scritto 7 febbraio 2001, la AP 1, rilevato che controparte aveva risposto in modo inveritiero alle domande poste nel “questionario sulla salute”, ha invocato la reticenza e dichiarato di recedere dal contratto con effetto al 1 gennaio 1999. Con successivo scritto 20 aprile 2001 la stessa ha poi precisato che F__________ era escluso dall’assicurazione retroattivamente al 1 gennaio 1999 mentre l’assicurazione della AO 1, che giungeva a scadenza il 31 dicembre 2001, sarebbe stata disdetta per quella data, cosa fatta con lettera 15 giungo 2001.
2. Con petizione 22 maggio 2001 AO 1 ha chiesto il ripristino della polizza assicurazione malattia collettiva no 47.111808 della AP 1, nel senso che il dipendente F__________, 1953 resta incluso nel contratto a far tempo dal 1 gennaio 1999 ed inoltre l’accertamento che in base al contratto la polizza assicurativa in oggetto non può essere disdetta dalla convenuta con il 31 dicembre 2001. L’attrice rileva avantutto di essersi limitata a firmare in bianco la proposta d’assicurazione di cui trattasi, consegnandola a P__________ - attivo dapprima quale brooker assicurativo ed in seguito entrato alle dipendenze della AP 1 - al quale essa aveva conferito mandato di occuparsi delle questioni assicurative dell’azienda e che era a conoscenza del sinistro di cui era rimasto vittima F__________ e dei problemi che ne erano seguiti. L’attrice sostiene poi che la disdetta sarebbe da annullare poiché, la compagnia d’assicurazioni avendo avuto conoscenza della reticenza già a seguito della lettera 22 novembre 2000 della SUVA, la decisione di recesso del 7 febbraio 2001 era tardiva in quanto intervenuta dopo la decorrenza del termine di 4 settimane prescritto dall’art. 6 LCA per recedere dal contratto in caso di reticenza.
3. Con risposta 6 settembre 2001 la convenuta si è opposta alla petizione. Confermata la reticenza dell’assicurato, quo alla tempestività della rescissione del contratto essa rileva di aver potuto accertare l’esistenza della reticenza solo esaminando l’incarto della SUVA, trasmessole il 9 gennaio 2001. Il recesso comunicato a controparte il 7 febbraio 2001 rispetterebbe pertanto il termine di 4 settimane prescritto dalla LCA.
Con le rispettive conclusioni entrambe le parti hanno confermato le proprie domande, la convenuta ponendo in rilievo che l’ammissibilità dell’azione di accertamento inoltrata da controparte dipende dall’esistenza di un interesse giuridico immediato, questione da esaminare d’ufficio.
4. Con il giudizio qui impugnato, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Ammessa l’esistenza di un interesse sufficiente per poter proporre un’azione di accertamento, egli ha poi rilevato che vi era stata reticenza da parte dell’assicurato. Ha in seguito ritenuto non provato che i questionari fossero stati firmati in bianco e rilevato che l’attrice era comunque responsabile per le risposte date anche qualora avesse firmato il questionario in bianco. Il primo giudice ha tuttavia ritenuto che gli elementi decisivi dell’esistenza di una reticenza risultavano sufficientemente già dallo scritto 22 novembre 2000 della SUVA, sicché la decisione della convenuta di recedere, del 7 febbraio 2000 era tardiva, da cui la nullità della disdetta per reticenza. Il Pretore ha invece ritenuto cessato il contratto al 31 dicembre 2001 perché validamente disdetto per quella scadenza nei termini contrattuali.
5. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attore, la convenuta postula la reiezione integrale della petizione, sostenendone la parziale irricevibilità per carenza di interesse all’accertamento e ribadendo nel merito la tempestività del recesso.
Considerato
In diritto: 6. Il Pretore ha ammesso l’esistenza di un interesse all’accertamento, rilevando che l’attrice doveva poter decidere se stipulare un’altra assicurazione malattia ed inoltre sapere in che misura essa beneficiava di una protezione assicurativa. L’appellante sostiene che, l’esistenza di un di un interesse giuridico immediato non essendo mai stato allegato, il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’azione. Inoltre, ammettendo la validità della disdetta del contratto per il 31 dicembre 2001, la domanda intesa ad accertare che F__________ rimaneva incluso nell’assicurazione sarebbe diventata priva d’interesse giuridico, con la conseguenza che, dovendo siffatto interesse sussistere anche al momento della sentenza, tale domanda andava dichiarata irricevibile.
Va qui avantutto rilevato che con la risposta di causa la convenuta non si è pronunciata in merito all’esistenza di un interesse giuridico dell’attrice all’azione di accertamento, e neppure ne ha contestato l’esistenza in sede di conclusioni, limitandosi a osservare che il giudice avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la questione. Così facendo essa ha di fatto delegato la questione al Pretore, sicché è da chiedersi se in sede d’appello essa sia ancora legittimata a sollevare contestazioni in merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 16). La questione può tuttavia rimanere aperta perché l’appello va comunque accolto nel merito e la petizione integralmente respinta.
7. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve dichiarare per iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio; in base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il terzo capoverso della norma in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche.
L’art. 6 LCA dispone poi che, se la persona tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione. Il termine di quattro settimane previsto dall’art. 6 LCA é unanimemente considerato un termine di perenzione, per cui il suo mancato ossequio comporta l’estinzione del diritto dell’assicuratore di chiedere il recesso dal contratto (DTF 119 V 283; Nef, Commentario Basilese, no 25 ad art. 6 LCA). Questo termine comincia a decorrere unicamente dal momento in cui l’assicuratore é informato su tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza effettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 119 V 283; Nef, op. cit. ni 21 seg. ad art. 6 LCA), ed agisce in tempo utile l’assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed é receduto dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 II 333).
8. Ora, dalla decisione 2 agosto 2000 della SUVA, inviata alla convenuta in data 22 novembre 2000, si evince come F__________ aveva subito un infortunio il 23 giugno 1995, che gli aveva causato delle lesioni nella regione della spalla sinistra, al rachide lombare ed al polso destro e che egli aveva chiesto l’intervento della SUVA in relazione alle menzionate patologie. Non risultano invece la gravità delle lesioni da lui subite né le conseguenze delle stesse sulla sua capacità lavorativa. Non è di conseguenza possibile avere un quadro sufficientemente chiaro della situazione, sicché la richiesta di informazioni rivolta dall’appellante alla SUVA appariva senz’altro necessaria e opportuna al fine di verificare l’incidenza del menzionato sinistro sullo stato di salute dell’assicurato; ciò per avere sufficiente cognizione di causa e poter convenientemente apprezzare la situazione nell’ottica dell’esistenza di una reticenza. Già per questo motivo è da ritenere che il termine di 4 settimane per rescindere il contratto in applicazione dell’art. 6 LCA non decorreva dalla menzionata notifica, bensì dal momento in cui la AP 1 ha ricevuto le informazioni richieste.
In ogni modo gioverà ancora rilevare che l’appellante, nella comunicazione di rescissione del contratto ha indicato che considerava reticenza la risposta negativa alle domande inerenti lo stato di salute, precisando che trattavasi segnatamente delle dichiarazioni di non aver subito disturbi alla salute, conseguenze di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al lavoro, facendo quindi riferimento ai quesiti 1 e 5. A prescindere dal fatto che la menzionata decisione della SUVA non permette di comprendere la gravità dei disturbi alla salute e delle conseguenze dell’infortunio, dalla medesima neppure si poteva inferire l’esistenza di un’inabilità lavorativa al momento della sottoscrizione della proposta d’assicurazione. Questo fatto risulta solo dall’esame dell’incarto dalla SUVA.
Per quel che ne è del modo di procedere della Compagnia, risulta che essa si è presto attivata, chiedendo gli atti alla SUVA il 18 dicembre. L’incarto, rimesso alla posta il 9 gennaio successivo, è stato da lei ricevuto non prima del 10 gennaio e di conseguenza il termine di 4 settimane giungeva a scadenza non prima del 7 febbraio. Né si può sostenere che attendendo poco meno di un mese prima di chiedere l’incarto alla SUVA, l’assicurazione abbia in qualche modo violato i principi della buona fede, dal momento che questo suo atteggiamento non ha di certo danneggiato l’assicurato e nemmeno le ha consentito di trarre vantaggi da quel contratto d’assicurazione che ha in seguito disdetto. Il fatto di attendere può essere giustificato da motivi di organizzazione interna della Compagnia e, in ogni caso, non può essere assimilato ad un rifiuto cosciente di informarsi sugli elementi costitutivi della reticenza che potrebbe allora, perché costitutivo dell’abuso di diritto, essere assimilato alla conoscenza effettiva (DTF 118 II 333 consid. 3c e 3d).
La dichiarazione di recesso del 7 febbraio è quindi tempestiva e operante.
9. L’appellata eccepisce che all’appellante sarebbe preclusa la facoltà di invocare la reticenza perché il questionario sullo stato di salute sarebbe stato da lei firmato in bianco e compilato successivamente dall’ispettore dell’assicurazione, il quale era a conoscenza dei mali che affliggevano F__________.
L’istruttoria non ha permesso di accertare la firma in bianco della proposta d’assicurazione. Al proposito P__________, sentito quale teste, non ricorda che ciò sia stato il caso, e rileva che di regola egli compila il questionario sullo stato di salute in presenza dell’interessato; quando invece eccezionalmente procede diversamente, interpella comunque telefonicamente l’interessato stesso, inviandogli successivamente copia del documento. P__________ ha poi negato di essere stato a conoscenza dei problemi di salute che affliggono F__________ ricordando che questi, da lui interpellato in merito alle indicazioni risultate errate, gli aveva risposto di non aver indicato nulla circa i propri malanni perché “trattandosi di un formulario per l’assicurazione malattia, pensava che le indicazioni riguardanti degli infortuni non fossero determinanti” (verbale 15 settembre 2003), affermazione quest’ultima che F__________ aveva ripetuta anche a A__________, agente generale dell’appellante (verbale 12 novembre 2003).
Di conseguenza non vi sono motivi per ritenere che l’appellante fosse a conoscenza della situazione di reticenza e l’eccezione dell’appellata dev’essere respinta.
10. Visto quanto precede, l’appello va accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di respingere la petizione. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 aprile 2004 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 marzo 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, di fr. 105.-- sono poste a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 1’600.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario