Incarto n.
12.2004.86

Lugano

9 agosto 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00228 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 4 aprile 2001 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 374'960.60 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 1° aprile 2004 ha accolto;

 

appellante il convenuto con atto di appello 7 maggio 2004, corredato di un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede, previa l’assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal primo giudice, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 14 giugno 2004, a loro volta corredate di un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con la petizione in rassegna AO 1 (oggi novantenne) ha chiesto la condanna di suo figlio, AP 1, al pagamento di fr. 374'960.60 oltre interessi, rilevando da una parte di avergli mutuato in due occasioni, il 13 agosto 1998 e il 15 gennaio 1999, due importi di fr. 152'319.60 (doc. B) rispettivamente di fr. 55'301.- (doc. D), che non le sarebbero stati restituiti nonostante la disdetta del contratto intervenuta il 14 dicembre 2000 (doc. H), e dall’altra che questi, abusando della procura conferitagli su un suo conto bancario aperto presso la __________, dove egli lavorava, avrebbe indebitamente prelevato, dal 17 febbraio 1995 al 7 aprile 1999, un importo complessivo di fr. 189’240.- (doc. E), da cui andavano dedotti alcuni versamenti effettuati a suo favore di fr. 21'900.-, saldo di cui è pure chiesta la restituzione.

 

 

                                   2.   Il convenuto si è opposto alla petizione adducendo da una parte che le somme di fr. 152'319.60 e di fr. 55'301.- gli erano state in realtà donate, tanto è vero che egli, per gratitudine verso l’attrice, le aveva in seguito consegnato il saldo di un libretto al portatore di fr. 85'207.-, importo che essa aveva provveduto a versare su un nuovo libretto al portatore e di cui è chiesta in via subordinata la compensazione, e dall’altra che quanto prelevato dal suo conto bancario era stato consegnato alla controparte brevi manu, senza farsi rilasciare alcuna quietanza scritta, o utilizzato per pagare i lavori eseguiti nella di lei proprietà.

 

 

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha accolto la petizione. Con riferimento alle somme di fr. 152'319.60 e di fr. 55'301.-, egli ha ritenuto che una serie di elementi -l’entità degli importi consegnati a fronte di una situazione finanziaria modesta dell’attrice, il fatto che essa, per corrispondere quelle somme, aveva dovuto a sua volta accendere dei mutui ipotecari e il fatto che essa non perseguiva un interesse proprio- inducevano senz’altro a scartare l’ipotesi di una donazione, mentre lo stretto legame familiare tra le parti, che poteva essere teoricamente interpretato quale elemento a favore di quest’ultima tesi, non era in realtà rilevante, in quanto l’istruttoria aveva permesso di accertare che il rapporto madre-figlio si era incrinato già prima degli aiuti finanziari in esame e nulla aveva permesso di concludere che simili litigi fossero stati nel frattempo appianati. Contrariamente all’assunto del convenuto, poi, l’asserita consegna all’attrice di fr. 85'207.- era rimasta allo stadio di puro parlato ed anzi era stata smentita dai documenti versati agli atti (doc. F e G). Quanto all’importo di fr. 167'340.-, non vi era la prova che lo stesso, prelevato a suo tempo dal convenuto, fosse stato in seguito riconsegnato all’attrice o utilizzato per far fronte alle sue spese. Il fatto che quest’ultima avesse in precedenza preso visione della corrispondenza bancaria non era in ogni caso tale da comportare il decadimento della sua pretesa.

 

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, corredato di un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, il convenuto chiede, previa l’assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal Segretario assessore, di riformare la sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione. A suo giudizio, le circostanze del caso ed in particolare il fatto che egli, nuovamente in buoni rapporti con la madre, fosse impiegato in banca e dunque, oltre ad essere un debitore più affidabile di quest’ultima, potesse godere di condizioni più favorevoli, il fatto che l’operazione non era avvenuta a seguito di una disdetta della banca ed il fatto che esisteva una particolare situazione ereditaria che l’attrice riteneva ingiusta e da correggere, avrebbero semmai dovuto indurre il giudice, visto anche il suo pacifico impegno ad assumersi gli interessi ed il versamento alla controparte di fr. 85'207.-, a concludere per l’esistenza di una donazione, tanto più che l’operazione risultava economicamente neutra per l’attrice, che in tal modo diminuiva solo il suo asse successorio. Quanto alla somma di fr. 167'340.-, egli ribadisce che la stessa era stata regolarmente consegnata all’attrice, utilizzata per le sue esigenze o le era stata riversata sui suoi conti, tant’è che essa, a conoscenza della situazione, non aveva avuto da ridire per diversi anni. Pure contestato era infine l’ammontare dell’indennità ripetibile posta a suo carico.

 

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attrice, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   Prima di esaminare le singole censure d’appello, occorre evadere la domanda con cui il convenuto chiede l’assunzione in questa sede, ex art. 309 cpv. 2 lett. g CPC, di alcune prove a suo tempo rifiutate dal giudice di prime cure siccome ritenute troppo generiche ed a carattere indagatorio, segnatamente l’edizione dalla __________ sia dei giustificativi sulle entrate sui conti dell’attrice sia della documentazione relativa alla consegna e destinazione dell’importo di fr. 85'207.-.

                                         La prima domanda d’edizione dev’essere disattesa in quanto manifestamente irrilevante per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 322): negli allegati preliminari il convenuto non aveva in effetti preteso che gli importi da lui prelevati dal conto dell’attrice le sarebbero stati riversati sul suo conto; anzi, specificando in risposta (p. 7) che “correttamente controparte indica almeno i versamenti fatti dal convenuto” -aggiungendo per altro, a torto, che si trattava di quelli effettuati “a parziale copertura degli interessi”, quando in realtà gli stessi risalivano ad un’epoca precedente (luglio 1995 e ottobre 1996, cfr. doc. E)- egli aveva di fatto escluso che, oltre alle somme di fr. 21'900.- già computate in petizione, essa avesse potuto beneficiare di altri versamenti da parte sua.

                                         Quanto alla seconda, la stessa, ancorché rilevante, deve pure essere respinta, questa volta però per il fatto che, a seguito degli accertamenti istruttori nel frattempo effettuati, l’autorità giudicante ha potuto maturare il proprio convincimento sulla questione che s’intendeva con ciò provare, ovvero sull’esistenza o meno di un nuovo libretto al portatore su cui l’attrice avrebbe fatto affluire la somma di fr. 85'207.-, dal che la possibilità, da parte sua, di rinunciare all’assunzione di altre prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 184): l’inesistenza di questo nuovo libretto al portatore è in effetti già stata sufficientemente provata dall’interrogatorio formale dell’attrice (ad 2) -nonostante questo atto abbia poi indotto la controparte a sporgere una denuncia penale- dall’esito negativo dell’istanza di edizione documenti in tal senso presentata nei confronti dell’attrice (cfr. lettera 30 settembre 2002 ad 3, plico doc. IV° rich.), nonché -come già rilevato dal primo giudice- dal fatto che la __________, richiesta a suo tempo dall’attrice di farle pervenire “tutta la documentazione bancaria (conti, titoli, depositi, mutui, così come ogni altra relazione bancaria avuta con la Vostra Banca) della signora AO 1 dal momento in cui ha conferito procura al figlio AP 1 fino a oggi” (doc. F), non aveva menzionato, nella sua presa di posizione (doc. G), l’esistenza di un tale libretto.

 

 

                                   7.   Il giudizio con cui il Segretario assessore ha ritenuto provato che le somme di fr. 152'319.60 rispettivamente di fr. 55'301.- erano state a suo tempo oggetto di un contratto di mutuo, rilevando, sulla base della giurisprudenza, che nel caso in cui le concrete circostanze inducevano ad escludere che la loro consegna fosse avvenuta a titolo di donazione, alla dimostrazione dell’obbligo di restituzione, che incombeva al mutuante, andavano poste esigenze probatorie ridotte, può senz’altro essere confermato.

                                         Il convenuto non ha innanzitutto censurato i motivi che avevano indotto il giudice di prime cure a maturare quel convincimento, segnatamente il fatto che gli importi consegnatigli a suo tempo fossero ingenti a fronte di una situazione finanziaria modesta dell’attrice, il fatto che essa, per corrispondere quelle somme, aveva addirittura dovuto accendere dei mutui ipotecari e il fatto che essa nell’occasione non perseguiva un interesse proprio.

                                         Egli si è più che altro limitato ad evidenziare altri indizi che, a suo dire, avrebbero dovuto indurre il giudice a concludere in senso contrario. A torto. Contrariamente a quanto da lui preteso, il fatto che egli fosse impiegato in banca e dunque potesse godere di condizioni più favorevoli rispetto all’attrice, non può in concreto giovargli. Se in apparenza la soluzione di farsi prestare del denaro da lei con l’obbligo di corrisponderle gli interessi ipotecari, fors’anche -ma la circostanza non è stata provata- più elevati, che la banca mutuante chiedeva a quest’ultima, poteva sembrare più illogica di quella di continuare a farselo prestare direttamente dalla banca (verosimilmente con un mutuo non ipotecario), in realtà non era così: la banca, a seguito della grave situazione finanziaria in cui egli versava (ampiamente dimostrata già dal fatto che il 13 gennaio 1998 essa aveva dovuto disdirgli un mutuo ipotecario di ben fr. 523'700.- a seguito del mancato pagamento delle rate semestrali di interesse e di ammortamento, cfr. doc. 28/40AG, come pure dal fatto che egli aveva dovuto far capo, già nel corso del 1997, al ben più oneroso piccolo credito, cfr. doc. 28/39AG), oltre ad esigere -diversamente dalla madre, che sarebbe stata verosimilmente più tollerante- il puntuale pagamento degli interessi e degli ammortamenti, pena la disdetta del rapporto di mutuo, non era ovviamente disposta a concedergli ulteriori crediti senza disporre di nuove garanzie; in tali circostanze deve pure essere respinta l’altra argomentazione ricorsuale secondo cui egli sarebbe stato un debitore più solvibile ed affidabile rispetto alla madre, che, oltre alla sua responsabilità personale, offriva anche quale garanzia reale la part. n. __________ di __________, di sua proprietà. Il fatto che l’operazione non fosse avvenuta a seguito di una disdetta della banca è stato addotto per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede, e comunque non toglie che il convenuto si trovasse in una situazione economica assai grave, che, senza un intervento esterno come quello offertole dalla madre, avrebbe senz’altro indotto la banca in tempi brevi ad adottare quel provvedimento. Escluso al considerando precedente che egli avesse versato alla controparte l’importo di fr. 85'207.-, nemmeno il fatto che egli si fosse impegnato ad assumersi gli interessi che l’attrice doveva alla banca -senza per altro aver mantenuto la parola- parla a favore dell’esistenza di una donazione, che di regola avviene senza controprestazione, ma semmai proprio a favore di un mutuo. Del tutto risibile e francamente poco serio è poi l’argomento, pure nuovo (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), secondo cui l’operazione, se fosse stata costitutiva di una donazione, sarebbe risultata economicamente neutra per l’attrice, che da una parte non si sarebbe spossessata delle somme mutuate, in realtà consegnate al convenuto, e dall’altra nemmeno avrebbe gravato sé stessa, quando essa in realtà poteva disporre pienamente dei beni ereditati dal marito (cfr. doc. A), ma diminuito solo l’asse successorio che pertoccava ai terzi. Il convenuto non ha infine provato -il tenore delle missive di cui ai doc. P, T e U anzi lo esclude- di essere tornato successivamente in buoni rapporti con la madre che nel corso del 1997 lo aveva accusato di averle rubato del denaro (doc. O, le parole cancellate con una riga nella frase “tante volte mi ha accusato XXXXX del denaro” sono in effetti verosimilmente “di rubarti”) rispettivamente che essa intendesse a quel momento rimediare ad una particolare situazione ereditaria -quella voluta dal suo defunto marito (cfr. doc. A)- ritenuta ingiusta e da correggere.

                                         Ad ulteriore conferma dell’inesistenza di una donazione e dell’esistenza di un mutuo, che l’attrice si è verosimilmente decisa a concedere solo in considerazione del grave stato di prostrazione in cui versava il figlio (cfr. doc. O), va rilevato che il convenuto mai aveva preteso in causa che le somme da lui prelevate dal conto della madre gli sarebbero state donate, tant’è che anche nel già menzionato doc. O, egli, prendendo posizione sull’accusa con cui la madre gli rimproverava di averle rubato quei denari, si era limitato a dire che “mai e poi mai l’avrei fatto senza rimpiazzartelo”, lasciando così intendere che in ogni caso non si sarebbe trattato di una donazione, ma semmai di un mutuo; in precedenza, nell’aprile 1997, allorché la madre aveva messo a pegno in suo favore delle obbligazioni per fr. 60'000.-, egli, utilizzando proprio il verbo “prestare”, aveva dato atto che in quel gesto non andava intravista una donazione (doc. P e AC). Stando così le cose, si può senz’altro escludere, in base al corso ordinario del vita, che a distanza di pochi mesi, non essendovi la prova di un miglioramento del loro rapporto personale e visto oltretutto l’aggravarsi della situazione economica del convenuto, l’attrice possa essersi determinata a beneficiarlo con delle donazioni e non invece con dei mutui, tanto più che nessuna donazione risulta essere stata notificata all’ufficio cantonale competente (cfr. verbale UP p. 3, doc. III° rich.) e che la stessa attrice, nella sua dichiarazione fiscale 1999/2000, a fronte di un debito di fr. 210'000.-, aveva indicato alla posizione “titoli-crediti-numerario” un importo di fr. 300'000.- (doc. S), poi ammesso dall’autorità fiscale, che poteva essere spiegato solo ipotizzando che le somme concesse al convenuto fossero dei mutui.

 

 

                                   8.   In merito all’importo di fr. 167'340.-, di cui il convenuto negli allegati preliminari (risposta p. 6 segg., duplica p. 10 seg.) aveva ammesso il prelevamento, si ribadisce -come già indicato al precedente consid. 6- che la censura con cui egli pretende di aver già riversato parte di quella somma sui conti dell’attrice rispettivamente che a riversarli sarebbe stata l’attrice stessa è stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale ed è proceduralmente irricevibile (art. 78 CPC). Per il resto, il convenuto si è limitato a riproporre la tesi, rimasta allo stadio di puro parlato, secondo cui egli avrebbe consegnato all’attrice, brevi manu e senza ricevuta, quanto prelevato dal suo conto e, facendo riferimento, per altro irritualmente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad. art. 309), a quanto addotto in sede conclusionale, senza oltretutto trarne alcuna conseguenza pratica in punto al credito preteso dall’attrice, ad affermare che essa, con la sola rendita AVS -ma in realtà essa a quel momento risultava pure essere proprietaria di tre appartamenti, di cui due dati in locazione (cfr. lettera 30 settembre 2002 ad 1, plico doc. IV° rich.)- non sarebbe stata in grado di effettuare tutti i pagamenti risultanti dal suo libretto delle ricevute postali. Come già rilevato dal giudice di prime cure, è infine manifestamente a torto che il convenuto tenta di prevalersi del fatto che l’attrice, pur essendosi accorta dei prelevamenti sul suo conto ad opera del convenuto già dall’inizio del 1996, del 1997 e del 1998 (cfr. doc. V° rich.), gli abbia revocato la procura solo nel corso del 1999 e chiesto il risarcimento solo nel 2000: a parte il fatto che fino a quel momento (gennaio 1998) gli importi indebitamente prelevati erano ancora relativamente contenuti (di poco meno di fr. 90'000.-) e il convenuto aveva comunque dato l’impressione di voler restituire quelle somme (cfr. doc. O), nell’atteggiamento dell’attrice, che era pur sempre la madre del convenuto, non si può in effetti intravedere una ratifica tacita dell’operato del procuratore e neppure, avendo essa fatto valere la sua pretesa entro il termine di prescrizione, può esserle addebitato un eventuale abuso di diritto.

 

 

                                   9.   Pure infondata è infine la censura relativa alle ripetibili assegnate dal primo giudice. Il giudizio con cui egli ha caricato al convenuto a questo titolo un importo di fr. 19'000.- a fronte di un valore di causa di fr. 374'960.60 è in effetti ineccepibile, tanto più che l’importo riconosciuto si situa ai limiti inferiori della TOA, che per un valore del genere prescrive una percentuale dal 5 all’8% (art. 9 TOA). Poco importa se l’accoglimento della petizione era dovuto a carenze probatorie del convenuto o ad altri motivi.

 

 

                                 10.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                         Quanto all’istanze di concessione dell’assistenza giudiziaria per la sede di appello, quella inoltrata dal convenuto dev’essere respinta: in effetti, a dipendenza della decisione impugnata, delle prove che la suffragavano e soprattutto delle censure sollevate, in gran parte irricevibili e che nemmeno rimettevano seriamente in discussione gli elementi indiziari che avevano indotto il primo giudice a statuire a suo sfavore, il gravame da lui presentato risultava ad initio privo del requisito della probabilità di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag). Quella inoltrata dall’attrice può invece essere accolta, ritenuto che la sua resistenza nella procedura d’appello presentava probabilità di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag) e la documentazione da lei prodotta in questa sede ha comprovato l’esistenza di una situazione di indigenza (art. 14 lett. b Lag). La circostanza che essa -come accertato d’ufficio da questa Camera- il 7 agosto 2000, cioè pochi mesi prima di avviare la causa che qui ci occupa, si sia liberata di tutte le sue proprietà immobiliari (3 appartamenti), donandole ai nipoti, non modifica questo stato di fatto, ritenuto che nulla permette di concludere che tale operazione sia stata effettuata precisamente in vista del successivo processo contro il convenuto, allo scopo cioè di poter beneficare dell’assistenza giudiziaria (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 38 ad art. 155; Rep. 1996 p. 236; DTF 101 Ia 31) ed essendo anzi risultato che la cessione era avvenuta per l’impossibilità di far fronte ai debiti ipotecari (interrogatorio formale dell’attrice ad 8).

                                     

                                      

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 7 maggio 2004 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

 

                                  III.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AO 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell’RA 2.

 

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1’500.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1’550.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione:

 

-     ;

-     ;

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario