Incarto n.
12.2004.87

Lugano

5 luglio 2005/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.351 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 5 maggio 1999 da

 

 

  AO 1 

  RA 2 

 

 

Contro

 

 

 AP 1 

RA 1 

 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 139'517,85 oltre accessori quale onorario d’architetto;

 

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 9 aprile 2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 107’800.- oltre interessi;

 

appellante il convenuto con atto di appello 10 maggio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per un importo di fr. 54’598.10 oltre interessi;

 

mentre l’attore, con osservazioni del 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

Considerato

in fatto ed in diritto:     1.    AP 1, proprietario della particella no 840 di M__________, e __________ P__________, proprietario della confinante particella no 677, incaricarono, nel corso del 1994, l’architetto AO 1 della progettazione di due stabili ad uso industriale, uno su ciascun fondo, collegati da una pensilina comune. Per quanto interessa il convenuto, l’incarico, conferito in forma verbale, prevedeva la realizzazione dell’opera entro la fine del 1995. Il 12 ottobre 1994 AO 1, basandosi su un costo complessivo della costruzione stimato in fr. 1'000'000.-, allestì una proposta d’onorario di fr. 78'292,60.

                                                 Il 3 febbraio 1995 fu inoltrata la domanda di costruzione al Comune di M__________, che indicava un costo di costruzione di fr. 2'140’000.-. Ottenuta la licenza edilizia il 14 aprile 1995, AO 1 ha quindi chiesto delle offerte ad alcune imprese attive nel ramo, inviando alle medesime i capitolati delle opere. Preso atto che le offerte rientrate variavano tra 2,6 e 3,3 milioni e ritenuta eccessiva la spesa, AP 1 ha resiliato il contratto con l’architetto AO 1, incaricando terzi della realizzazione dell’immobile.  

 

 

                                          2.    Con petizione 5 maggio 1999 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 139'517,85 oltre accessori quale onorario dell’architetto. Tale importo, calcolato in base alla norma SIA 112, era riferito ai lavori di progettazione del mappale 840 di M__________, compresi lo studio preliminare, il progetto di massima, il progetto definitivo, la domanda di costruzione ed i progetti esecutivi e descrittivi necessari per le richieste di offerte agli artigiani.

 

 

                                          3.    Con risposta 28 maggio 1999 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, argomentando che l’incarico all’attore era stato annullato perché i costi superavano in modo spropositato i limiti preventivati, il che dava diritto al committente di revocare il mandato e rifiutare il pagamento degli onorari.

 

                                                 Con le conclusioni scritte, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.

 

 

                                          4.    Statuendo il 9 aprile 2004, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 107'800.- oltre interessi.

                                                 Il primo giudice ha avantutto rilevato che le questioni riguardanti la responsabilità dell’architetto in caso di superamento dei costi di costruzione preventivati andavano risolte in applicazione della normativa disciplinante il mandato. Ha di seguito esaminato in che misura l’architetto, superando i limiti di spesa, fosse venuto meno ai propri doveri contrattuali e se ne era derivato nocumento al committente. Esclusa l’esistenza di un danno, avendo il convenuto edificato il complesso industriale sulla scorta dei progetti preparati dell’architetto senza dover incaricare altri progettisti, seguendo le conclusioni del perito ha poi determinato l’onorario in base alla stima dei costi di 2'140'000.- indicata nella domanda di costruzione, tenendo conto delle prestazioni svolte.  

 

 

                                          5.    Con l’appello del 10 maggio 2004 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia accolta per un importo di fr. 54'598,10 oltre interessi, in subordine per un importo massimo di fr. 76'855,30 oltre interessi. L’appellante contesta la base di calcolo dell’onorario sostenendo che l’avvenuta edificazione dell’immobile imporrebbe di fondarsi sui costi effettivi della costruzione, pari a fr. 1'800'000.-, non invece sulla stima dei costi, superata dal consuntivo.

 

                                                 Nelle osservazioni del 14 giugno 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.

 

 

                                          6.    In questa sede non è contestato che, a seguito della revoca dell’incarico, l’architetto ha diritto alla mercede per il lavoro eseguito fino al momento della cessazione del contratto. Neppure v’è contestazione di principio sul modo di calcolare l’onorario adottato dal Pretore. Sono invece litigiosi il costo determinante per il calcolo e la percentuale delle prestazioni parziali eseguite dal progettista.

                                                

                                                 Il Pretore – che ha fatto proprie le conclusioni del perito -, per determinare l’onorario, ha fatto capo ai principi indicati dalla norma SIA 102, il cui art. 8.5 prevede che se un progetto non viene realizzato l’onorario delle prestazioni effettuate si calcola in base all’ultima stima dei costi. Ha quindi individuato tali costi in fr. 2'140'000.-, somma indicata nella domanda di costruzione. Dedotti gli importi non determinanti per il calcolo dell’onorario, né è risultato un importo di fr. 2'000'000, che ha utilizzato quale base per la successiva valutazione. L’appellante sostiene che il modo di procedere del Pretore sarebbe errato, non potendosi applicare l’art. 8.5 della norma SIA 102 perché in realtà la costruzione è stata realizzata e di conseguenza la base di calcolo non sarebbe la stima dei costi, bensì il costo effettivo della costruzione, di 1,8 milioni di franchi.

 

                                                 L’appellante adduce per la prima volta in questa sede che il costo della costruzione è stato di fr. 1'800'000.-. Trattasi di un fatto nuovo, la cui adduzione in sede di appello è inammissibile (art. 312 cpv. 1 lett. b CPC). L’omessa allegazione di tale fatto neppure può essere sanata facendo capo alle dichiarazioni del teste S__________ – il quale peraltro indicava una cifra complessiva di “circa” fr. 1'550'000 per lo stabile e fr. 300'000.- per lavori esterni (teste __________ S__________, verbale 4 luglio 2000) - perché possono essere sottoposte a prova unicamente le fattispecie debitamente allegate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App., ad art. 78 m. 41). In quanto basato su quest’argomento l’appello si rivela pertanto irricevibile.

                                                 Va comunque ricordato che il perito giudiziario, accertato che l’edificio costruito corrisponde a quanto progettato AO 1 perché ne mantiene sostanzialmente l’impostazione progettuale elaborata nelle fasi di progetto e di preparazione all’esecuzione, ha poi rilevato che ne differisce comunque per caratteristiche tecniche, economiche e costruttive dovute a scelte effettuate da altri in fase esecutiva. Siffatte differenze impongono di attenersi alla situazione in essere al momento in cui i rapporti tra le parti sono stati interrotti e non a quella successiva, sulla cui evoluzione il progettista non ha più avuto influsso alcuno.

 

                                                 L’appellante sostiene invero che sarebbe determinante l’importo di fr. 1'800'000.- stabilito dalle parti in occasione della riunione del 1 febbraio 1995 (doc. CC). Si rileva in proposito che tale indicazione è stata superata dalla domanda di costruzione, di data posteriore alla menzionata riunione, nella quale è stato indicato un costo dell’opera di fr. 2'140'000.-. Firmando il modulo della domanda di costruzione dov’era inserito tale preventivo di spesa, il convenuto ne ha evidentemente accettato il contenuto. 

 

                                                 Neppure merita tutela l’argomento che dalla cifra indicata nella domanda di costruzione sarebbero da dedurre i costi di fr. 320'000.- per l’esecuzione del piano cantinato che non è stato realizzato. In effetti anche tale variante è stata valutata e approfondita dal progettista e quindi dev’essere anch’essa remunerata. Peraltro, neppure vi sono elementi per poter individuare l’origine dell’aumento dei costi da 1'800'000.- a fr. 2'140'000.- nella questione del piano cantinato.

                                                

                                                 Da quanto precede discende che quale base per il calcolo dell’onorario dell’architetto è da confermare l’importo stabilito dal Pretore in fr. 2’000'000.-.

 

 

                                          7.    Rimangono ora da esaminare le censure in merito all’estensione delle prestazioni effettivamente fornite dall’attore, determinate dal Pretore nel 51% del totale, percentuale contestata dall’appellante, per il quale sarebbe stato eseguito solo il 43,5% perché il perito avrebbe erroneamente tenuto conto nel proprio calcolo della prestazione “piani esecutivi definitivi“, malgrado avesse accertato che non era stata eseguita.  

                                                 Su questo punto l’appello merita tutela. In effetti, nella propria nota d’onorario 28 dicembre 1995 (doc. WW), l’attore medesimo aveva indicato che la prestazione 4.2.5 non era stata eseguita (preventivo 0%), sicché neppure poteva essergliene riconosciuta la remunerazione, che neppure aveva chiesto. Di conseguenza, la fase di progetto definitivo, che anche il perito indica eseguita solo parzialmente (perizia pag. 12) ammonta al 18.5%. La percentuale delle prestazioni effettuate deve quindi essere diminuita del 7,5% e passa  dal 51% al 43,5%.

                                                 Applicando la formula utilizzata dal perito (perizia pag. 13) l’onorario deve quindi essere ridotto da fr. 120'000.- a fr. 101'398.50 (IVA esclusa). Dedotto l’acconto di fr. 20'000.- e tenuto conto dell’IVA, ne risulta un credito dell’attore di fr. 87'989.40 (101'398.50 - fr. 20'000.- + fr. 6'590.90 IVA). Entro questi limiti l’appello deve pertanto essere accolto.

 

 

                                          8.    L’esito del gravame impone una diversa ripartizione di spese e ripetibili di prima sede, che vanno caricate in ragione di 1/3 all’attore e 2/3 al convenuto.

                                                 Le spese e le ripetibili dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC) individuata nella misura di 2/3 a carico dell’appellante.

 

Per questi motivi

 

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 10 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 9 aprile 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

 

                                                 1.  La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza ilAP 2è condannato a versare all’attore,AO 1, l’importo di fr. 87'989.40 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 1996.

 

                                                 2.  La tassa di giustizia di fr. 3’500.- (tremilacinquecento) e le spese, da anticipare dalla parte attrice, così come i costi di perizia, già tutti anticipati come di rito, restano a suo carico nella misura di 1/3 e sono poste a carico del convenuto per i rimanenti 2/3. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte fr.4’500.- a titolo di indennità e ripetibili ridotte.

                                         

                                   2.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in

                                        

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 850.-

                                        

                                         da anticipare dall’appellante, rimane a suo carico per 2/3 e per i rimanenti 1/3 sono poste carico della parte appellata, con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 1’500.- di parziali ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-

   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario