Incarto n.
12.2004.8

Lugano

24 marzo 2005/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. n. LA.2002.00004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con ricorso (recte: istanza) 3 gennaio 2002 da

 

 

 AO 1

 AO 2

entrambi rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

con cui i ricorrenti (recte: istanti) hanno chiesto di respingere l’istanza presentata dalla convenuta il 20 luglio 2001 innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno, domanda avversata dalla controparte, e che il Segretario assessore, con sentenza 23 dicembre 2003, ha respinto in quanto promossa da AO 2 ed accolto in quanto promossa da AO 1, accertando con ciò che quest’ultima era subingredita quale subconduttrice nel contratto di sublocazione con la convenuta e che il contratto di sublocazione era cessato a far tempo dal 30 giugno 2001;

 

appellante la convenuta con atto di appello 12 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza e pertanto di confermare la decisione 4 dicembre 2001 dell’Ufficio di conciliazione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre gli istanti con osservazioni 5 febbraio 2004 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          1.    Con istanza 20 luglio 2001 AP 1, nella sua qualità di sublocatrice di alcuni locali ad uso commerciale nello stabile denominato __________ a __________, ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno di accertare che la disdetta con effetto immediato del contratto di sublocazione significatale il 30 giugno 2001 da AO 1 (doc. C inc. UC) fosse dichiarata nulla o inefficace rispettivamente fosse annullata siccome non data dall’effettivo subconduttore AO 2 e in subordine che gli effetti della stessa, nel caso in cui fosse considerata valida, fossero riportati, giusta l’art. 266d CO, al 31 marzo 2002.

                                                 L’Ufficio di conciliazione, con decisione 4 dicembre 2001 (doc. A), ha parzialmente accolto l’istanza, accertando che la disdetta di AO 1, ritenuta nuova subconduttrice, era senz’altro valida ed operante con effetto al 29 marzo 2002.

 

 

                                          2.    Con il ricorso (recte: istanza) in rassegna, avversato da AP 1, AO 2 e AO 1 hanno adito la Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, chiedendo di respingere l’istanza presentata innanzi all’Ufficio di conciliazione. Essi hanno in sostanza addotto che lo scritto del 30 giugno 2001 (doc. C inc. UC) non costituiva una disdetta, ma semplicemente la conferma scritta del fatto che le parti, il precedente 20 giugno, si erano oralmente accordate, ex art. 115 CO, per la cessazione anticipata, per la fine di quel mese, del contratto di sublocazione.

 

 

                                          3.    Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha sostanzialmente fatto propria la tesi degli istanti, confermata dalla testimonianza di __________. Respinta l’istanza in quanto promossa da AO 2, cui è stata in concreto negata la legittimazione attiva, egli l’ha pertanto accolta in quanto promossa AO 1, accertando con ciò, tra le altre cose, che il contratto di sublocazione era cessato a far tempo dal 30 giugno 2001. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 150.- sono state caricate alla convenuta, con l’obbligo di rifondere agli istanti fr. 500.- per ripetibili.

 

 

                                          4.    Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza e di confermare dunque la decisione 4 dicembre 2001 dell’Ufficio di conciliazione, contestando che la testimonianza di __________, contraddetta da altre risultanze istruttorie e in ogni caso da valutare con estrema cautela per il ruolo che essa fungeva in seno agli istanti, fosse sufficiente per ammettere l’esistenza di un accordo volto alla cessazione anticipata del contratto di sublocazione. Il giudice di prime cure sarebbe per altro incorso in errore anche laddove aveva escluso che AO 2, cui era stata negata la legittimazione attiva, potesse essere considerato soccombente, ciò che in ogni caso imponeva di modificare la ripartizione delle spese e delle ripetibili.

 

 

                                          5.    Delle osservazioni con cui gli istanti postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                          6.    Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, nel caso di specie non vi è alcun valido motivo per ritenere inattendibile la testimonianza di __________ e per dunque far astrazione dalla stessa. Innanzitutto si osserva che al momento della sua deposizione, avvenuta il 2 ottobre 2002, essa non era più, sin dal luglio precedente, alle dipendenze di AO 1, società di cui AO 2 era il socio gerente (cfr. doc. L inc. UC), sicché non si può assolutamente ritenere che essa avesse un interesse nella lite o potesse “sentirsi in obbligo” di confermare la versione della sua ex datrice di lavoro. Né si vede per quale ragione il fatto che essa, in occasione della sua audizione, abbia confermato la sua dichiarazione scritta 26 settembre 2001 (doc. B) rispettivamente che il suo racconto sia stato preciso, lineare e dettagliato -secondo la convenuta, fin troppo- possa concorrere ad metterne in dubbio l’attendibilità. Quanto alle presunte contraddizioni in cui essa sarebbe incorsa, le stesse non hanno in realtà trovato alcuna conferma. Il fatto che essa abbia ricordato, nel corso della sua audizione, che i clienti della convenuta non usavano particolare riguardo per l’arredamento esposto e solevano appoggiare qualsiasi cosa sui mobili in esposizione, adducendo che questo era stato uno dei motivi per cui la sua datrice di lavoro aveva deciso di trasferirsi altrove, non è stato in effetti smentito dalle dichiarazioni rilasciate da tre clienti della convenuta, per altro nemmeno sentiti in sede testimoniale: __________ e __________ si sono limitati a riportare circostanze con una connotazione temporale e materiale diversa da quella indicata dalla teste, dichiarando che nel corso dell’ultima settimana del mese di giugno 2001 -cioè successivamente all’incontro del 20 giugno in cui era stata concordata la cessazione del contratto di sublocazione e quindi, evidentemente, dopo che AO 1 aveva deciso di trasferirsi- essi ebbero a constatare, così richiesti dalla convenuta, che il mobilio presente non era stato rovinato (doc. 4 e 5); __________, ha invece negato di aver utilizzato infrastrutture o materiale di AO 1 (doc. 3): sennonché, essendo egli stato presente in loco, per sua stessa ammissione, solo durante una sola settimana, oltretutto in epoca non meglio definita, ciò non esclude che la mancanza di riguardo riferita dalla teste possa comunque essere avvenuta ad opera di altri clienti della convenuta e/o in un altro periodo. E neppure può infine essere seguita la convenuta laddove afferma che la versione dei fatti resa in sede testimoniale sarebbe contraria all’ordinario andamento delle cose, essendo inverosimile che in caso di problemi tra le parti, essa potesse aver consentito a liberare gli istanti dall’obbligo di pagarle le pigioni: a parte il fatto che l’esistenza di problemi fra le parti non esclude a priori che esse possano essersi accordate per una rescissione consensuale del contratto, va in ogni caso rilevato che gli stessi si sono acuiti, diventando conflittuali, solo dopo la conclusione di quell’accordo (cfr. teste __________) e in particolare a seguito dei rimproveri mossi alla convenuta per aver danneggiato alcuni mobili (doc. 4 e 5, cfr. pure doc. C inc. UC) rispettivamente dopo che AO 1 aveva inviato una fattura, poi contestata dalla controparte, per l’acquisto di materiale ed altre prestazioni (doc. E inc. UC, cfr. pure doc. C inc. UC).

                                                 In tali circostanze, il giudizio con cui il primo giudice ha concluso per l’esistenza di una rescissione consensuale del contratto di sublocazione con effetto al 30 giugno 2001 può senz’altro essere confermato.

 

 

                                          7.    Merita per contro di essere ammessa la censura con cui la convenuta rimprovera al Segretario assessore di aver escluso che AO 2, cui era stata negata la legittimazione attiva, potesse essere considerato soccombente. Il ricorso all’autorità giudiziaria a seguito della decisione dell’Ufficio di conciliazione non deve infatti essere inteso quale procedura d’appello, di verifica della pronuncia di quest’ultimo, bensì quale azione giudiziaria a sé stante, indipendente da quanto si è sviluppato nella procedura innanzi all’Ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 404), per cui in concreto, contrariamente a quanto assunto dal giudice di prime cure, poco importa se la decisione di AO 2 di promuovere questa causa accanto a AO 1 potesse essere dovuta al fatto che l’Ufficio di conciliazione non aveva chiarito la sua posizione processuale, che in realtà era del tutto chiara. Ciò impone di caricare a AO 2 metà della tassa di giustizia e delle spese esatte in prima istanza (fr. 250.-) e di obbligarlo a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili, il cui ammontare può concretamente essere fissato al di sotto dei limiti previsti dalla TOA (fr. 200.-), in quanto la reiezione della causa da lui incoata è in definitiva avvenuta sulla base di argomentazioni -la sua carente legittimazione attiva- non sollevate dalla convenuta.

 

 

                                          8.    Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                          I.     L’appello 12 gennaio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                                 2.  La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 150.-, già anticipate dagli istanti, sono a carico dell’istante AO 2 e della convenuta in ragione di metà ciascuno. L’istante AO 2 rifonderà alla convenuta fr. 200.- per ripetibili e per questo medesimo titolo quest’ultima rifonderà all’istante AO 1 fr. 500.-.

 

 

                                          II.    Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellato AO 2. L’appellato AO 2 rifonderà all’appellante fr. 50.- per ripetibili d’appello e per questo medesimo titolo quest’ultima rifonderà all’appellata AO 1 fr. 300.-.

 

 

                                          III.   Intimazione:

                                                 -

                                                 -

                                                 Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario