|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 24 giugno 2005 |
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.52 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 20 marzo 2003 da
|
|
AP 1 AP 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento, secondo diverse modalità, di fr. 23'750.- nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
domande avversate solo in parte dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 19 aprile 2004 ha accolto per fr. 18'300.- più accessori;
appellanti gli attori con atto di appello 11 maggio 2004, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito del contratto di divisione ereditaria sottoscritto il 22 dicembre 1995 dagli eredi del defunto __________ e più precisamente dalla moglie __________, dai figli AP 2 AP 2, AO 1 e __________, è stato tra l’altro convenuto che alle figlie sarebbe stata assegnata in proprietà la part. n. __________ di __________ mentre ai figli maschi sarebbe spettata la part. n. __________ di quello stesso Comune “con i relativi oneri e diritti, compresa l’assunzione in solido da parte dei due eredi assegnatari di metà degli oneri ipotecari di fr. 95'000.- gravanti il fondo medesimo, con svincolo delle altre coeredi dal vincolo di solidarietà verso i creditori ipotecari” fermo restando che “gli altri fr. 47'500.- dovranno essere presi a proprio carico dalle coeredi AO 1 e __________” (doc. B).
2. Con la petizione in rassegna AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna di AO 1 al pagamento, secondo diverse modalità, di fr. 23'750.- più accessori, evidenziando come quest’ultima, diversamente dall’altra sorella, non avesse provveduto a versare la quota parte del debito ipotecario da lei assunto a suo tempo, che nel frattempo essi avevano soluto.
3. La convenuta ha osservato che al momento della conclusione del contratto di divisione ereditaria il debito ipotecario gravante la part. n. __________ di __________ non era di fr. 95'000.-, ma in realtà di soli fr. 79'200.- e che negli anni successivi la madre aveva provveduto, pur non essendone tenuta, ad ammortizzarlo in ragione di altri fr. 6'000.- con fondi propri. In tali circostanze, essa ritiene di dovere alla controparte una somma non superiore ad un quarto del debito ipotecario effettivo diminuito degli ammortamenti nel frattempo effettuati dalla madre.
4. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha in sostanza ritenuto che il senso della clausola contenuta nel contratto di divisione ereditaria fosse di far assumere ai figli e alle figlie del defunto, in parti uguali tra loro, gli oneri ipotecari gravanti il fondo n. __________ di __________. Atteso che dalla stessa non risultava però l’ammontare effettivo del debito ipotecario, di cui era stato indicato solo l’importo originario, e che esso era in realtà di soli fr. 79'200.-, egli ha ne concluso che la convenuta era in linea di principio tenuta a pagarlo solo in ragione di fr. 19'800.-. Il fatto che il debito ipotecario fosse stato successivamente ridotto di fr. 6'000.- a seguito degli ammortamenti da parte di __________, di cui a suo dire dovevano beneficiare tutte le parti e non solo i figli maschi, giustificava però di ridurre di altri fr. 1'500.- la somma a carico della convenuta. Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 18'300.- più accessori.
5. Con l’appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione. Essi ritengono che il contratto fosse chiaro nel prevedere l’obbligo della convenuta di pagare la metà di fr. 47'500.-, ovvero fr. 23'750.-, per cui il giudice di prime cure non era autorizzato ad interpretarlo diversamente, determinando, oltretutto d’ufficio, quale sarebbe stata l’intenzione delle parti qualora avessero saputo che l’onere ipotecario era inferiore a quello indicato. E nemmeno si giustificava una riduzione della pretesa, di ulteriori fr. 1'500.-, a seguito degli ammortamenti eseguiti dalla madre.
6. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva / normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a; II CCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105, 13 gennaio 2004 inc. n. 10.2000.35).
8. Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore, interpretando il contratto -e non invece adeguandolo d’ufficio a dipendenza di non meglio precisati errori delle parti-, ha ritenuto che la convenuta fosse di principio tenuta a versare unicamente un quarto di fr. 79'200.- (ovvero fr. 19'800.-) e non invece di fr. 95'000.- (cioè fr. 23'750.-) può senz’altro essere confermato. Contrariamente a quanto preteso dagli attori, il fatto che nel contratto fosse stato previsto che “gli altri fr. 47'500.- dovranno essere presi a proprio carico dalle coeredi AO 1 e __________” non significa in effetti che quella cifra era dovuta in termini assoluti, ma piuttosto che esse intendevano assumersi la metà del debito ipotecario esistente, prova ne sia che a quel momento si era parlato di “gli altri fr. 47'500.-“ dopo che gli attori a loro volta avevano dichiarato di assumersi l’altra metà di quel debito (“compresa l’assunzione in solido da parte dei due eredi assegnatari di metà degli oneri ipotecari di fr. 95'000.- gravanti il fondo medesimo”). La richiesta degli attori denota inoltre una chiara malafede: essi, pur essendo consapevoli -oltretutto ancor prima della conclusione del contratto di divisione ereditaria (cfr. doc. 2)- che il debito ipotecario era inferiore ai fr. 95'000.- indicati nel contratto ed era in realtà di soli fr. 79'200.- (doc. F, cfr. pure l’ultimo foglio del plico “documentazione varia” prodotta in edizione dalla convenuta), ciò che riduceva a fr. 39'600.- la quota a carico delle sorelle, non hanno in effetti esitato, oltre ad aver già incassato fr. 23'750.- dalla sorella __________ (doc. M), a chiederne altrettanti dalla convenuta, senza avvedersi che in quel caso la loro quota, che -come detto- per contratto doveva essere identica a quella delle sorelle, non solo sarebbe stata inferiore ai fr. 47'500.- da essi assunti espressamente in base al tenore del contratto, ma sarebbe pure stata di gran lunga inferiore alla metà del debito ipotecario effettivo, ovvero a fr. 39'600.-, per attestarsi a soli fr. 31'700.-, ciò che avrebbe indubbiamente comportato un loro indebito arricchimento.
9. Gli attori censurano infine anche il giudizio con cui il Pretore ha ridotto di ulteriori fr. 1'500.- il loro credito a seguito del parziale ammortamento del debito ipotecario effettuato negli anni successivi da __________. A ragione. È in effetti indiscutibile che, se la convenuta avesse provveduto a pagare la sua quota allorché era esigibile, ovvero nel dicembre 1995, essa non avrebbe ovviamente beneficiato di quegli ammortamenti e non si vede proprio per quale motivo la sua mora debba essere premiata. La stessa convenuta ha del resto ammesso (duplica p. 5; cfr. pure lettera 10 gennaio 2004) che essa, insieme alla sorella, aveva a sua volta potuto beneficiare di analoghi ammortamenti del debito ipotecario gravante la part. n. __________ di __________ da parte della madre, per cui, se si volesse seguire la tesi del giudice di prime cure, essa risulterebbe favorita rispetto ai fratelli, senza che tale effetto fosse voluto dalla madre, che intendeva pacificamente trattarli tutti su un piano di equità.
10. Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che la petizione può essere accolta per fr. 19'800.- più accessori.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 maggio 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 aprile 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, e AP 2, __________, in solido tra loro, la somma di fr. 19'800.-.
2. Limitatamente alla somma di fr. 19'800.- è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona.
3. La tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese di fr. 250.-, con saldo da anticipare dagli attori, restano per 1/6 a loro carico e sono poste per 5/6 a carico della convenuta, che rifonderà agli attori fr. 2'200.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno fr. 250.- per parti di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
|
terzi implicati |
|
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario